Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 giugno 1976, n. 16
Titolo:Modificazione della legge regionale 1 giugno 1974, n. 13 provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 luglio 1976, n. 29)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata implicitamente dall'art. 11, l.r. 4 dicembre 2004, n. 26, che ha abrogato la l.r. 13/1974.

Sommario




Art. 1

Il terzo e il quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 1.6.1974, n. 13, recante: "Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia", vengono sostituiti dai seguenti.
"Per la concessione del concorso regionale sui mutui di cui al primo comma, lettere b), c), d), e), f) e g) dell'art. 2, è autorizzato un limite di impegno ventennale di L. 200 milioni per l'esercizio finanziario 1973, e di L. 800 milioni per l'esercizio 1974, oltre il periodo di preammortamento.
Le annualità relative da iscrivere nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale sono così determinate:
- L. 1.200 milioni per l'anno finanziario 1974, comprensiva della prima e seconda annualità del primo limite di impegno e della prima annualità del secondo limite;
- L. 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1993;
- L. 800 milioni per l'esercizio 1994".