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Atto:LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 30
Titolo:Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da biomasse o biogas e modifiche alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale"
Pubblicazione:( B.U. 25 ottobre 2012, n. 102 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. In conformità a quanto previsto dalla normativa statale, la Regione procede alla individuazione delle aree non idonee alla installazione degli impianti alimentati da biomasse o biogas nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definiti gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di Burden Sharing di cui al d.m. 15 marzo 2012.
2. L'atto di cui al comma 1 è adottato dalla Regione entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.




1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), sono inseriti i seguenti:
“1 bis. I progetti di cui agli allegati B1 e B2, che prevedono soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate dai medesimi allegati, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA qualora producano impatti significativi e negativi sull’ambiente, da valutarsi sulla base dei criteri di cui all’allegato C. La Giunta regionale determina le modalità di attuazione ed applicazione della presente disposizione.
1 ter. Su richiesta del proponente sono assoggettati:
a) alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero alla procedura di VIA i progetti non elencati negli allegati A1, A2, B1 e B2;
b) alla procedura di VIA i progetti elencati negli allegati B1 e B2.”.

2. II titolo dell’allegato C della I.r. 3/2012 è sostituito dal seguente: “Criteri di selezione di cui all’articolo 3, comma 1 bis, e informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale (articolo 8, comma 1, lettera b)”.



1. Sino all'adozione dell'atto di cui all’articolo 1, e comunque non oltre quaranta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, non possono essere autorizzati nuovi impianti termoelettrici alimentati da biomasse e da biogas nel territorio regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai nuovi impianti alimentati da biogas provenienti dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche costituite da rifiuti a condizione che abbiano ottenuto parere positivo di VIA, ove prevista.