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Atto:LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2015, n. 1
Titolo:Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 “Disciplina Regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA”
Pubblicazione:( B.U. 22 gennaio 2015, n. 7 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA) è abrogata.


1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 3/2012 dopo la parola: “(ARPAM)” sono aggiunte le seguenti: “e, per gli aspetti relativi alla tutela della salute della popolazione, anche dei dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR)”.


1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 3/2012 le parole: “territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti: “e al dipartimento di prevenzione dell’ASUR territorialmente competenti”.
2. Il comma 8 dell’articolo 8 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:
“8. Entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR dell’avviso di cui al comma 4, i Comuni interessati, l’ARPAM e il dipartimento di prevenzione dell’ASUR territorialmente competente rendono i propri contributi istruttori.”.

3. Al comma 9 dell’articolo 8 della l.r. 3/2012 dopo la parola: “ARPAM” sono inserite le seguenti: “e, ai sensi dell’articolo 6, di quelli del dipartimento di prevenzione dell’ASUR territorialmente competente”.



1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 3/2012 dopo le parole: “Comuni interessati” sono inserite le seguenti: “o del pubblico interessato”.



1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 3/2012 le parole: “territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti: “e al dipartimento di prevenzione dell’ASUR territorialmente competenti”.



1. Al comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 3/2012 le parole: “territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti: “e il dipartimento di prevenzione dell’ASUR territorialmente competenti”.



1. Nella deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 15 gennaio 2013, n. 62 “Adeguamento del ‘Piano energetico ambientale regionale’ (Deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 175) alla normativa ‘Burden Sharing’ e individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti a biomassa e a biogas”, nel capitolo, 3, paragrafo 3.6, lettera b), le parole: “- gli impianti che alimentano reti di teleriscaldamento, ai quali non si applica la condizione di cui alla lettera c) del presente paragrafo;” sono soppresse.



1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.