Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 09 marzo 2015, n. 3
Titolo:Trattamento dei dati inseriti nel registro tumori di cui alla legge regionale 10 aprile 2012, n. 6 (Osservatorio epidemiologico regionale. Registri regionali delle cause di morte e di patologia)
Pubblicazione:( B.U. 26 marzo 2015, n. 26 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:

Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 148 del 09/03/2015.
Abrogato dall'art. 14, r.r. 29 gennaio 2020, n. 1.


Sommario





1. ll presente regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge regionale 10 aprile 2012, n. 6 (Osservatorio epidemiologico regionale. Registri regionali delle cause di morte e di patologia), nell’ambito dei trattamenti di rilevante interesse pubblico effettuati da soggetti pubblici per scopi scientifici come individuati dall’articolo 98, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Nell’ambito degli scopi di ricerca scientifica di cui al comma 1, il registro tumori è finalizzato a:
a) rilevare l’incidenza, la mortalità, la sopravvivenza e la prevalenza dei tumori;
b) descrivere il rischio della malattia in relazione alla sede e al tipo di tumore, all’età, al genere e a ogni altra variabile di interesse per la ricerca scientifica;
c) svolgere studi in campo medico, biomedico ed epidemiologico sui fattori di rischio dei tumori, sugli esiti delle diagnosi precoce, delle terapie e dei percorsi diagnostico-terapeutici.



1. Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 4 del d.lgs. 196/2003 si intende per:
a) registro tumori: il sistema attivo di raccolta sistematica di dati personali anagrafici e sanitari dei casi diagnosticati di tumore, realizzato a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
b) tumore: la neoplasia, il cancro o comunque la malattia oncologica a carattere evolutivo come descritta nella classificazione internazionale delle malattie e delle cause di morte dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che ricomprende anche tutte le lesioni rappresentate nelle diverse edizioni e revisioni della classificazione internazionale delle malattie per l’oncologia.



1. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel registro tumori è l’Agenzia regionale sanitaria (ARS) di cui all’articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), presso cui è istituito il registro.


1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, il titolare del trattamento tratta i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, riferiti a casi diagnosticati di tumore, nei limiti di quanto è indispensabile per il raggiungimento delle predette finalità, nei modi previsti all’articolo 10 del presente regolamento, nonché nel rispetto delle previsioni del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici di cui all’allegato A del d.lgs.196/2003, in quanto compatibili.
2. Il titolare del trattamento tratta i seguenti dati relativi a:
a) diagnosi e modalità di ammissione e di dimissione, relative a ricoveri e a prestazioni ambulatoriali diagnostico-terapeutiche e rispettivi diagnosis related groups (DRG);
b) anamnesi;
c) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche, ivi compresi gli screening oncologici;
d) indagini cliniche e trattamenti eseguiti;
e) referti di anatomia patologica;
f) data e causa di morte e condizioni morbose rilevanti per il decesso.



1. Il titolare del trattamento, con le modalità e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al titolo V, capi I e II, del d.lgs. 196/2003, nonché delle disposizioni contenute nel disciplinare tecnico di cui all’articolo 9 del presente regolamento, effettua la raccolta dei dati riferiti ai casi diagnosticati di tumore presso:
a) l’archivio regionale, istituito presso l’ARS, delle schede di dimissioni ospedaliere (SDO), contenenti le diagnosi di tumore o relative ai soggetti iscritti o da iscrivere nel registro tumori, per individuare nuovi casi non registrati ovvero, ove necessario, verificare i dati già inseriti nel registro medesimo;
b) i seguenti archivi costituiti presso gli enti del servizio sanitario regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale), e presso le strutture sanitarie private accreditate:
1) delle schede di morte;
2) delle cartelle cliniche;
3) di anatomia patologica;
4) di laboratorio e di radiodiagnostica;
5) delle prestazioni ambulatoriali;
6) delle prescrizioni farmaceutiche;
7) delle esenzioni ticket per patologia oncologica;
8) delle protesi di interesse oncologico;
9) delle prestazioni di riabilitazione di interesse oncologico;
10) delle vaccinazioni di interesse oncologico;
11) delle lettere di dimissioni ospedaliere e relazioni cliniche;
c) l’anagrafe sanitaria regionale degli assistibili;
d) gli archivi costituiti presso la Giunta regionale.



1. Il titolare del trattamento può comunicare le informazioni di cui all’articolo 4 ai titolari del trattamento dei dati dei registri tumori di altre Regioni, qualora regolamentati ai sensi degli articoli 20 e 22 del d. lgs. 196/2003 e a seguito di stipula di apposita convenzione, che definisca le modalità tecniche di trasmissione dei dati medesimi indicando misure di sicurezza analoghe a quelle specificate nel disciplinare tecnico previsto dall’articolo 9 del presente regolamento.
2. Il titolare del trattamento, per l’esclusivo perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del presente regolamento, può svolgere collaborazioni con università, enti e istituti di ricerca e società scientifiche, nonché con ricercatori singoli o associati che operano nell’ambito delle predette università, enti e istituti, nel rispetto delle regole previste dal codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici di cui all’allegato A4 al d.lgs.196/2003.


1. Il titolare del trattamento per le finalità di cui all’articolo 1 diffonde, anche mediante pubblicazione, dati anonimi relativi ai casi registrati in forma esclusivamente aggregata e secondo modalità che non rendano identificabili i soggetti interessati.


1. I dati contenuti nel registro sono trattati esclusivamente da personale appositamente individuato dal titolare del trattamento, in conformità agli articoli 29 e 30 del d.lgs. 196/2003 e previa sottoposizione degli incaricati, qualora non tenuti per legge al segreto professionale, a regole di condotta analoghe a quelle concernenti il segreto professionale stabilite dallo stesso titolare del trattamento.
2. I soggetti di cui al comma 1 accedono ai dati del registro tumori secondo modalità e logiche di elaborazione strettamente pertinenti ai compiti attribuiti a ciascuno di essi.


1. Il titolare del trattamento adotta le modalità tecniche e le misure di sicurezza dei dati e dei sistemi specificate nel disciplinare tecnico di cui all'allegato.
2. La sicurezza dei dati trattati dal registro è garantita in tutte le fasi del trattamento, mediante l’adozione di opportuni accorgimenti volti a preservare i medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.


1. I dati sensibili contenuti nel registro, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati in modo tale da tutelare l’identità e la riservatezza degli interessati, mediante l’utilizzo di codici identificativi nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico previsto dall’articolo 9 del presente regolamento e rendendoli temporaneamente inintelleggibili anche a chi è autorizzato ad accedervi, permettendo di identificare gli interessati solo in caso di necessità, ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del d.lgs. 196/2003.
2. I dati idonei a rivelare lo stato di salute sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo anche quando sono tenuti senza l’ausilio di strumenti elettronici, così come previsto dall’articolo 22, comma 7, del d.lgs. 196/2003.


1. Il titolare del trattamento adotta le modalità tecniche e le misure di sicurezza di cui all’articolo 9, comma 1, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Allegati

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