Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 04 agosto 2016, n. 19
Titolo:Ulteriori modifiche alla legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 “Interventi a favore dei marchigiani all’estero”
Pubblicazione:( B.U. 11 agosto 2016, n. 92 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all’estero), la parola: “beneficiari” è sostituita dalla parola: “benefici”.



1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 39/1997 le parole: “ogni triennio” sono sostituite dalle parole: “all’inizio di ogni legislatura”.
2. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 39/1997 le parole: “, entro il 31 ottobre precedente il triennio, al Consiglio regionale che lo approva entro il 31 dicembre successivo” sono sostituite dalle parole: “al Consiglio regionale per l’approvazione”.



1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 39/1997 è sostituita dalla seguente:
“b) i rappresentanti delle associazioni degli emigrati marchigiani con sede all’estero, individuati per numero e per rappresentanza geografica in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;”.

2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 39/1997 è sostituita dalla seguente:
“c) i rappresentanti dei giovani discendenti di origine marchigiana, individuati in base alla deliberazione di cui alla lettera b);”.

3. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 39/1997 le parole: “un rappresentante dei Comuni nominato” sono sostituite dalle parole: “due rappresentanti dei Comuni nominati”.
4. La lettera i) del comma 1 e il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 39/1997 sono abrogati.



1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio di cui all’articolo 4 e del Comitato esecutivo di cui all’articolo 7.” .

2. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente:
“2. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e gli altri otto componenti del Comitato esecutivo di cui all’articolo 7.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente:
“3. Il vicepresidente è scelto tra i membri del Comitato esecutivo durante la prima seduta del Comitato stesso.”.

4. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 39/1997 sono aggiunte in fine le parole: “, tenendo conto delle soluzioni economicamente più vantaggiose in grado di garantire la legittimità e l’efficacia della seduta”.
5. Al comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 39/1997 dopo le parole: “Il presidente” sono inserite le parole: “, d’intesa con l’Assessore regionale competente,”.



1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 39/1997 le parole: “e dal vicepresidente” sono soppresse e la parola: “sei” è sostituita dalla parola: “otto”.



1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 39/1997 è aggiunta la seguente:
“f bis) nello svolgimento di conferenze e forum su argomenti di economia, nonché di iniziative volte all’attrazione degli investimenti e allo scambio e interscambio commerciale tra imprese aventi sede nelle Marche e imprenditori marchigiani residenti nei Paesi esteri, al fine di favorire processi di internazionalizzazione soprattutto rivolti alle PMI marchigiane.”.



1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 39/1997 la parola: “cinquanta” è sostituita dalla parola: “venti”.
2. Al comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 39/1997 la parola: “triennale” è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “La struttura organizzativa regionale competente effettua almeno ogni cinque anni il censimento delle associazioni e delle federazioni, al fine di verificare la permanenza dei requisiti e procedere all’aggiornamento dell’albo.”.



1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 39/1997 è inserito il seguente:
“Art. 12 bis (Club Amici delle Marche)
1. La Regione riconosce le associazioni all’estero che hanno un legame con le Marche in base a rapporti di gemellaggio o di interessi culturali, turistici o economici.
2. A tal fine è istituito presso la struttura organizzativa regionale competente l’albo delle associazioni di cui al comma 1.
3. Le associazioni di cui al comma 1 operano nell’ambito di una rete, denominata “Club Amici delle Marche”, in stretta collaborazione con le strutture organizzative regionali e possono svolgere attività di divulgazione e di promozione delle iniziative e delle attività turistiche, economiche e culturali della Regione nei Paesi di appartenenza.
4. I criteri, le modalità di funzionamento e di iscrizione all’albo di cui al comma 2 e i criteri e le modalità di gestione della rete di cui al comma 3 sono definiti dalla Giunta regionale.”.



1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 39/1997 la parola: “triennale” è soppressa.



1. Nelle more dell’approvazione delle modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio dei marchigiani all’estero, indicate al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 39/1997 come modificato dall’articolo 4 di questa legge, ai fini dell’approvazione del programma degli interventi, il parere del Consiglio di cui all’articolo 3, comma 3, della l.r. 39/1997 è sostituito dai pareri favorevoli espressi dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.



1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.