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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 16 febbraio 2018, n. 2
Titolo:Modifica del regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 (Disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”).
Pubblicazione:( B.U. 01 marzo 2018, n. 19 Errata corrige in BUR n. 44 del 24/05/2018)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 130 del 12/02/2018
Con errata corrige e' stato segnalato che:
1) alla fine del comma 3 dell'art. 5 bis del r.r. 2/2011, come inserito dal comma 1 dell'art. 3 di questo regolamento, dove e' scritto: "che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione", si legga: "che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.";
2) al comma 2 dell'art. 2 di questo regolamento, dove e' scritto: "Dopo il comma 2 bis dell'articolo 5 del r.r. 2/2011 sono inseriti i seguenti:", si legga: "Dopo il comma 2 bis dell'articolo 5 del r.r. 2/2011, cosi' come modificato dal presente regolamento, e' inserito il seguente:";
3) al comma 2 ter dell'art. 5 del r.r. 2/2011, come inserito dal comma 2 dell'art. 2 di questo regolamento, dove e' scritto: "2 ter. Nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti"; si legga: "2 bis 1. Nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti";
4) al comma 2 bis dell'art. 9 del r.r. 2/2011, come inserito dal comma 1 dell'art. 4 di questo regolamento, dove e' scritto: "dichiarazione sostitutiva di atto di notorio", si legga: "dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ".

Sommario





1. Al comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 (Disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”):
A) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: “e bis) ristrutturazione totale: il completo rifacimento dell’impianto, consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento nella stessa area di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti diversi mediante ristrutturazioni parziali eseguite nell’arco di tre anni;
e ter) punto di ricarica elettrica di potenza elevata veloce: il punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;”;
b) la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) aree svantaggiate: il territorio dei Comuni che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:
1) presenza di un solo impianto di distribuzione carburanti funzionante;
2) siano situati nelle zone individuate quali aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale dalla normativa europea e statale vigente;”.



1. Il comma 2 bis dell’articolo 5 del r.r. 2/2011 è sostituito dal seguente:
“2 bis. Per promuovere l’uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti è consentita l’apertura di nuovi impianti di distribuzione monoprodotto a uso pubblico che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa (GNC) che in forma liquida (GNL), nonché l’installazione di nuovi punti di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.”
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 5 del r.r. 2/2011, così come modificato dal presente regolamento, è inserito il seguente:
“2 bis 1. Nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti o di ristrutturazione totale degli impianti esistenti è fatto obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità self service.”



1. Dopo l’articolo 5 del r.r. 2/2011 è inserito il seguente:
“Art. 5 bis
(Deroghe)
1. L’obbligo di cui all’articolo 5, comma 2 ter, non si applica agli impianti localizzati nelle aree svantaggiate ovvero in caso di:
a) per il GNL e per il GNC, presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio negli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/U.E del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);
b) per il GNC, lunghezza delle tubazioni per l’allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto dì stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
c) per il GNL, distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.
2. Il titolare dell’impianto fa valere con apposita richiesta la presenza di una o più delle condizioni di cui al comma 1, che viene verificata e certificata in sede di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. La verifica è effettuata disgiuntamente per il GNC e il GNL.
3. La misurazione della lunghezza della tubazione per l’allacciamento del GNC va effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell’effettivo percorso più breve della tubazione. Il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita. Nell’individuazione del percorso più breve si tiene conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che dell’esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.
4. La misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto dei percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento e nel rispetto delle norme di circolazione e del codice della strada.”



1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 del r.r. 2/2011 è inserito il seguente:
“2 bis. In caso di richiesta di ristrutturazione parziale il titolare dell’impianto deve altresì produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti di non aver effettuato il completo rifacimento dell’impianto, anche in momenti successivi, nell’arco di tre anni.”



1. Il comma 1 dell’articolo 22 del r.r. 2/2011 è sostituito dal seguente:
“1. La ristrutturazione totale è autorizzata dalla struttura organizzativa regionale competente e sottoposta a collaudo.”