Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 03 aprile 2018, n. 6
Titolo:Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 "Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo'".
Pubblicazione:( B.U. 12 aprile 2018, n. 32 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Veterinaria
Note:Abrogata dallo art. 2, l.r. 5 giugno 2018, n. 20.

Sommario





1. I commi 1 e 1 bis dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), come modificati dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”) sono sostituiti dal seguente:
"1. Per allevamento di cani e gatti per attività commerciali si intende la detenzione di un numero di cuccioli pari o superiore a venticinque.”.

2. L'articolo 3 della l.r. 36/2017 è abrogato.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.