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Atto:LEGGE REGIONALE 18 novembre 2019, n. 38
Titolo:Disposizioni in materia di equo compenso
Pubblicazione:(B.U. 28 novembre 2019, n. 93)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Professioni - Mestieri

Sommario





1. La Regione, in armonia con l'articolo 36 della Costituzione e in attuazione dei principi fondamentali dello Statuto regionale in materia di sviluppo economico, promuove e valorizza le attività professionali e garantisce, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente in materia, il diritto dei professionisti, compresi i soggetti che svolgono le professioni non organizzate disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), all'equo compenso inteso quale compenso che deve essere necessariamente proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa, oltre che conforme ai parametri applicabili alla specifica professione.


1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale, previa intesa, adottano atti di indirizzo che garantiscono il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 1, rivolti rispettivamente agli uffici dell'Assemblea legislativa e agli uffici della Giunta regionale, agli enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati e alle società partecipate dalla Regione.
2. In particolare gli atti di indirizzo indicati al comma 1 assicurano che:
a) nelle procedure di affidamento di lavori e servizi:
1) i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professioni oppure siano determinati in modo proporzionato alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali, se dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici parametri o a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla legge 4/2013;
2) i parametri indicati al numero 1) siano utilizzati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara;
b) nei contratti di incarico professionale non siano inserite clausole vessatorie così come definite e individuate all'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

3. La Regione promuove l'adozione da parte degli enti locali di misure atte a garantire quanto previsto da questo articolo.


1. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione annuale che comprenda i risultati di un'attività di monitoraggio, effettuata anche mediante la raccolta e l'analisi dei dati acquisiti dai soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 2, dagli enti locali e dagli ordini professionali, sul rispetto delle disposizioni di questa legge. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa.


1. In sede di prima applicazione l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa e la Giunta regionale adottano gli atti indicati all'articolo 2 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge; la prima relazione prevista all'articolo 3 è presentata entro il 31 marzo 2021.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.