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Atto:LEGGE REGIONALE 9 luglio 2020, n. 30
Titolo:

Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"

Pubblicazione:(B.U. 16 luglio 2020, n. 63)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:

Abrogata dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, a decorrere dalla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, i riferimenti all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), alle zone territoriali dell'ASUR e alle aree vaste dell'ASUR contenuti nella normativa regionale si intendono effettuati alle Aziende sanitarie territoriali ovvero, nel caso in cui rilevi la competenza territoriale, all'Azienda sanitaria territoriale competente per territorio.
La Corte costituzionale, con sentenza 179/2021, si č espressa su questa legge regionale.

Testo della l.r. 9 luglio 2020, n. 30, alla data di promulgazione della l.r. 8 agosto 2022, n. 19


Sommario





1. L'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Dipartimenti delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione ostetrica, dipartimento delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione dell'ASUR e dipartimento del servizio sociale professionale dell'ASUR)
1. Sono istituiti, in conformità alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica):
a) il dipartimento aziendale e, per quanto riguarda l'ASUR, i dipartimenti di area vasta delle professioni infermieristiche-ostetriche;
b) il dipartimento delle professioni sanitarie delle aree tecnica, della riabilitazione e della prevenzione dell'ASUR;
c) il dipartimento del servizio sociale professionale dell'ASUR, in cui confluiscono gli assistenti sociali dipendenti dell'ASUR medesima.
2. I dipartimenti delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetriche delle aziende ospedaliere sono integrati, in conformità alla legge 251/2000, dalle aree delle professioni sanitarie tecnica, della riabilitazione e della prevenzione e dalla specifica area del servizio sociale professionale in cui confluiscono gli assistenti sociali dipendenti delle aziende medesime.
3. I direttori dei dipartimenti di area vasta e dei dipartimenti delle Aziende ospedaliere di cui alla lettera a) del comma 1, individuati tra i dirigenti delle professioni sanitarie afferenti all'area infermieristico-ostetrica sono nominati rispettivamente dal Direttore generale dell'ASUR e dai Direttori generali delle Aziende Ospedaliere.
4. I direttori dei dipartimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, individuati tra i dirigenti delle aree delle professioni sanitarie tecnica, della riabilitazione e della prevenzione e della specifica area del servizio sociale professionale, sono nominati dal Direttore generale dell'ASUR.
5. I direttori dei dipartimenti di cui ai commi 3 e 4 partecipano alla definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali relative ai processi ed ai programmi di competenza e sono responsabili, ognuno per la propria area di competenza:
a) degli indirizzi organizzativi e gestionali per il governo delle attività di competenza degli operatori delle singole aree;
b) della qualità e dell'efficienza tecnica ed operativa delle attività assistenziali, tecniche e riabilitative nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione e del servizio sociale professionale;
c) dello sviluppo organizzativo e tecnico professionale dei processi che si realizzano anche con il contributo di altre figure professionali di supporto;
d) del governo clinico assistenziale e dei processi organizzativi di competenza delle singole aree;
e) dell'individuazione dei bisogni formativi degli operatori afferenti alle singole aree.
6. Nelle aziende ospedaliere per ogni area infermieristico-ostetrica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione e del servizio sociale professionale, viene nominato un dirigente.
7. I dipartimenti di area vasta sono costituiti da almeno un dirigente infermieristico per ogni area vasta, da un dirigente del servizio sociale professionale e da almeno un dirigente per area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione nel complesso dell'ASUR. Il numero di dirigenti infermieristici è definito nell'atto aziendale. In ciascuna area vasta le aree non coperte dal dirigente sono rappresentate da posizioni organizzative.
8. Il Direttore generale individua tra i dirigenti di area vasta un dirigente per ciascuna area professionale cui assegnare funzioni di indirizzo e coordinamento. Tali funzioni sono esercitate a livello centrale a supporto della direzione generale.
9. I direttori dei dipartimenti di area vasta delle professioni infermieristico-ostetriche, il direttore del dipartimento delle aree delle professioni sanitarie tecnica, della riabilitazione e della prevenzione e il direttore del dipartimento del servizio sociale professionale dell'ASUR sono individuati dal Direttore generale tra i dirigenti indicati al comma 7.".



1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione le aziende sanitarie fanno fronte con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.