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Atto:LEGGE REGIONALE 11 novembre 2021, n. 28
Titolo:Esercizio dell’attivitŕ enoturistica nelle Marche
Pubblicazione:(B.U. 18 novembre 2021, n. 92)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Questa legge disciplina, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'attività enoturistica regionale ai sensi dei commi 502, 503, 504 e 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo del 12 marzo 2019 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica), al fine di:
a) valorizzare le aree ad alta vocazione vitivinicola;
b) valorizzare le peculiari produzioni vitivinicole di ciascun territorio;
c) implementare l'offerta turistica regionale con l'enoturismo per coniugare la conoscenza della cultura del vino con la cultura dei territori di produzione;
d) favorire lo sviluppo delle imprese produttrici di vino consentendo di ampliare le proprie attività economiche anche in una prospettiva nazionale e internazionale.



1. Per attività enoturistiche si intendono:
a) le attività formative ed informative, rivolte al pubblico e ai consumatori, delle produzioni vitivinicole del territorio e della conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività;
b) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e sentita la Commissione assembleare competente, individua le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche svolte disgiuntamente, che rientrano nell'enoturismo, ai sensi del comma 502 dell'articolo 1 della legge 205/2017 e che sono assoggettate alle disposizioni di questa legge.


1. Possono esercitare attività di enoturismo, anche con il supporto di operatori specializzati, esclusivamente le seguenti tipologie di soggetti:
a) gli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del codice civile esercenti attività vitivinicola che trasformano in proprio o che fanno trasformare a terzi il proprio prodotto;
b) le imprese esercenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli;
c) le enoteche regionali riconosciute ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1995, n. 5 (Provvedimenti per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e agroalimentari tipici marchigiani);
d) il polo enogastronomico regionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione (Legge finanziaria 2014)).

2. L'esercizio delle attività enoturistiche di cui all'articolo 2 non è consentito a:
a) coloro che hanno riportato nell'ultimo quinquennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
c) coloro che ricadono nelle condizioni previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

3. E' vietato l'uso delle denominazioni di enoturismo, enoturistico e simili, anche modificate, alterate, rettificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori enoturistici ai sensi di questa legge.


1. Per lo svolgimento dell'attività enoturistica, è richiesta la presenza di personale qualificato compreso tra il titolare e i soci dell'impresa, i familiari coadiuvanti, i dipendenti o i collaboratori esterni, purché dotati di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio ed in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea ad indirizzo agrario o, comunque, attinenti il settore di riferimento;
b) esperienza lavorativa almeno triennale svolta presso imprese vitivinicole;
c) attestato di frequenza di un corso di formazione con verifica delle conoscenze acquisite avente ad oggetto l'attività vitivinicola e turistica, della durata almeno di 50 ore.

2. Fermi restando i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività enoturistiche devono presentare i seguenti requisiti e standard minimi di qualità:
a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni settimanali, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
b) sito o pagina web aziendale, almeno in tre lingue, compreso l'italiano, contenenti gli strumenti di prenotazione delle visite;
c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; il cartello deve riportare anche il logo identificativo dell'attività enoturistica approvato dalla Giunta regionale;
d) disponibilità di parcheggi in azienda o nelle vicinanze con adeguata indicazione;
e) disponibilità di materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti, in formato digitale o cartaceo, anche con riferimento alla eventuale collaborazione tra più aziende del territorio, in almeno tre lingue, compreso l'italiano;
f) esposizione e distribuzione di materiale informativo, che può essere anche in formato digitale, sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia in ambito vitivinicolo e agroalimentare, sia in ambito artigianale e industriale, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;
g) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico.

3. L'attività enoturistica può essere svolta anche con il supporto di operatori specializzati nel settore turistico.
4. Per le attività di cui all'articolo 2 da svolgersi nei vigneti, i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 devono riferirsi ai viticoltori dai quali provengono le uve che originano i vini di cui all'articolo 6.


1. La Regione promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, degli operatori enoturistici o dei loro collaboratori, ai sensi della normativa regionale in tema di formazione professionale.
2. L'attività di formazione viene svolta dagli enti di formazione accreditati sulla base delle disposizioni regionali di settore. I corsi devono essere approvati dalla struttura regionale competente in materia di enoturismo e di turismo, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.
3. L'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 è subordinata al rispetto delle procedure e delle condizioni di ammissibilità del Programma di Sviluppo Rurale Marche, nei limiti delle disponibilità ivi previste per la formazione.


1. La Giunta regionale, con propria deliberazione e sentita la Commissione assembleare competente, individua e disciplina le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, anche su proposta degli operatori enoturistici di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3.
2. L'abbinamento di alimenti ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e legati alle produzioni locali e tipiche della regione Marche, valorizzandone la stagionalità e la provenienza territoriale, anche provenienti da una rete di aziende.
3. La Giunta regionale approva l'elenco delle tipologie degli alimenti da abbinare alla degustazione dei prodotti vitivinicoli.
4. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività e gli alimenti che prefigurano un servizio di ristorazione.


1. L'attuazione e la gestione di questa legge regionale è seguita sinergicamente dalle strutture competenti nei settori dell'agricoltura, del commercio e del turismo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.


1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 che vogliono avviare le attività di enoturismo debbono presentare al Comune in cui intendono svolgere l'attività la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La Giunta regionale determina le modalità per la presentazione della SCIA.
3. La SCIA deve indicare le attività che si intendono svolgere e i periodi di apertura; il Comune ne trasmette copia alla struttura organizzativa regionale competente.


1. Presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di enoturismo è istituito l'elenco regionale degli operatori enoturistici.
2. Nell'elenco sono iscritti i soli operatori che hanno inoltrato la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 8.
3. Le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale sentita l'ANCI.


1. Fatte salve le competenze di altri soggetti indicati nella normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro, i Comuni esercitano la vigilanza sull'osservanza di questa legge.
2. I Comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale, rispettando il turno minimo di tre anni tra i controlli allo stesso esercizio, salvo segnalazioni pervenute allo stesso Ente.
3. I Comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente.
4. Le modalità di svolgimento dei controlli di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite con delibera di Giunta regionale.


1. Chiunque faccia uso delle denominazioni di enoturismo, enoturistico e simili, anche modificate, alterate, rettificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori enoturistici ai sensi di questa legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.
2. Chiunque svolge le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di enoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui a questo comma nei successivi dodici mesi.
3. Chiunque svolge le attività di enoturismo senza i requisiti e gli standard minimi di qualità di cui all'articolo 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
4. L'operatore enoturistico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 per:
a) mancato rispetto delle modalità di esercizio dell'attività indicate nella SCIA;
b) mancata esposizione al pubblico della SCIA;
c) utilizzo di prodotti non conforme a quanto stabilito dall'articolo 6.

5. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni a questa legge si applica la legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
6. Per le sanzioni di cui al comma 4 si applicano le disposizioni sulla diffida di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.


1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate al comma 3 dell'articolo 11, il Comune sospende l'esercizio dell'attività enoturistica per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni. Qualora l'operatore enoturistico commetta un'altra violazione, tra quelle indicate al comma 3 dell'articolo 11, nei due anni successivi, il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da quindici a quaranta giorni.
2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 11, il Comune dispone la cessazione dell'attività.
3. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).
4. I provvedimenti di sospensione e cessazione sono comunicati altresì alla struttura organizzativa regionale competente.


1. Le aziende già in attività non presentano una nuova SCIA ai sensi dell'articolo 8 e si adeguano alle disposizioni di questa legge entro dodici mesi dalla entrata in vigore della stessa.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Per quanto non previsto da questa legge si applicano le disposizioni dei commi 502, 503, 504 e 505 dell'articolo 1 della legge 205/2017 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo del 12 marzo 2019.