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Atto:LEGGE REGIONALE 27 luglio 2022, n. 16
Titolo:Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilitŕ)
Pubblicazione:(B.U. 29 luglio 2022, n. 64)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti

Sommario





1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità) sono inseriti i seguenti:
"2 bis. L'assessore regionale competente in materia di disabilità è componente di diritto della Consulta.
2 ter. La Consulta è convocata almeno ogni due mesi e può riunirsi anche in modalità telematica o mista.".

2. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 18/1996 è inserita la seguente:
"a bis) può presentare proposte alla Giunta regionale;".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 18/1996 sono inseriti i seguenti:
"3 bis. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C.
3 ter. La Consulta, per l'esercizio delle funzioni, può avvalersi del Centro regionale di ricerca e documentazione disabilità previsto all'articolo 5.".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 18/1996 sono aggiunti i seguenti:
"5 bis. Ai componenti della Consulta spetta, per la partecipazione alle sedute della stessa Consulta, il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) nonché, nei casi in cui è necessario in relazione alla specifica disabilità, delle spese per l'accompagnatore o per l'interprete, sostenute e documentate.
5 ter. Ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che sono componenti della Consulta è riconosciuto il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle sedute della stessa Consulta nel limite massimo di sedici ore mensili e comunque entro i limiti di spesa stabiliti per tale finalità. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.".



1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 18/1996 è inserito il seguente:
"Art. 6 bis (Conferenza regionale sullo stato dei servizi per la disabilità)
1. La Giunta regionale, d'intesa con la Consulta, indice, con cadenza biennale, la conferenza regionale sullo stato dei servizi per la disabilità.".



1. La prima riunione della Consulta, come integrata dall'articolo 1 di questa legge, è convocata entro il 31 ottobre 2022.
2. Il dipendente regionale che svolge le funzioni di segreteria della Consulta è individuato entro venti giorni dall'entrata in vigore di questa legge.
3. La prima conferenza regionale sullo stato dei servizi per la disabilità è indetta entro il 30 aprile 2023.


1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge sono autorizzate per l'anno 2022 la spesa di 9.000,00 euro e per ciascuno degli anni 2023 e 2024 la spesa di 40.000,00 euro.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1 (Fondo di riserva), ed equivalente incremento dello stanziamento iscritto a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 2 (Interventi per la disabilità), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.
3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.