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Atto:LEGGE REGIONALE 21 novembre 1977, n. 44
Titolo:Integrazione e ulteriore finanziamento del fondo di rotazione di cui all'art. 17 della L.R. 30.5.1977, n. 21.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 novembre 1977, n. 69)
Stato:Abrogata
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Il fondo di rotazione di cui all'art. 17 della L.R. 30.5.1977, n. 21 è incrementato di L. 2.400 milioni per l'anno 1977 e di L. 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981.
Le anticipazioni di cui allo stesso art. 17 possono essere concesse, nella entità massima del 30 per cento del fondo di rotazione di cui al comma precedente, anche a favore delle cooperative agricole operanti in settori diversi da quello zootecnico, per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole per la conduzione dei terreni.
Le anticipazioni sono concesse con preferenza alle cooperative agricole costituite ai sensi della legge 1.6.1977, n. 285 art. 18 e alle cooperative che abbiano almeno in parte soci di età compresa tra 18 e 29 anni.
La restituzione delle anticipazioni può essere consentita entro un limite massimo di cinque anni, anche per le operazioni previste dallo stesso art. 17 della L.R. 21/1977.

Art. 2

Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 2513202 dello stato di previsione della spesa dell'anno 1977 è incrementato di L. 2.400 milioni per l'anno 1977; per gli anni successivi dal 1978 e sino al 1981 si stanzieranno a carico dei corrispondenti capitoli per ciascun anno L. 600 milioni.
La denominazione dello stesso capitolo 2513202 è modificata come segue: "Fondo di rotazione per anticipazioni a favore delle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1974, n. 118 e a favore delle altre cooperative per l'acquisto di macchinari e attrezzature".

Art. 3

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge pari a L. 2.400 milioni per l'anno 1977 e a L. 2.400 milioni per il quadriennio 1978- 1981 si provvede:
- per l'anno 1977, mediante riduzione di L. 1.200 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 2700106 elenco n. 14 - partita n. 7 e di L. 1.200 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 2700104 elenco n. 12 - partita n. 5 - del bilancio 1977;
- per gli anni successivi dal 1978 al 1981 con il provento delle entrate tributarie.

I rimborsi delle anticipazioni, concesse ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 30.5.1977, n. 21 e ai sensi della presente legge, e i relativi interessi affluiscono rispettivamente ai seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1977 con le seguenti denominazioni:
- Capitolo 3000806 - Titolo III - categoria VIII - "Rimborso del capitale sulle anticipazioni concesse a favore delle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 3 della legge 18.4.1974, n. 118 e a favore delle altre cooperative per l'acquisto di macchinari e attrezzature".
- Capitolo 3000606 - Titolo III - categoria VIII "Rimborso degli interessi sulle anticipazioni concesse a favore delle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 3 della legge 18.4.1974, n. 118 e a favore delle altre cooperative per l'acquisto di macchinari e attrezzature".