Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 5 marzo 1979, n. 8
Titolo:Linee di indirizzo e finanziamento della redazione piano regionale dei trasporti.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 marzo 1979, n. 15)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

La giunta regionale elabora ai sensi dell’art. 25, n. 4 dello Statuto il piano regionale dei trasporti, in conformità alle indicazioni programmatiche contenute nelle mozioni approvate dal consiglio regionale ed agli indirizzi della politica nazionale riguardanti il settore.
Il piano regionale dei trasporti è direttamente funzionale allo sviluppo socio - economico ed al riassetto territoriale della Regione e costituisce lo strumento fondamentale per l’esercizio delle competenze regionali nel settore ai sensi degli artt. 84 e 86 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.
Il piano persegue i seguenti obiettivi:
a) partecipare attivamente alla programmazione nazionale dei trasporti in attuazione della normativa di principio di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 616;
b) regolamentare il trasporto pubblico nella prospettiva ed attraverso l’utilizzazione delle risorse finanziarie del fondo nazionale dei trasporti, seguendo la direttiva fondamentale del potenziamento dei trasporti collettivi con direzione pubblica, privata e a gestione anche mista;
c) coinvolgere, sia nella fase di formulazione sia in quella di gestione del piano, gli enti locali e le forze sociali, anche attraverso la costituzione di un comitato consultivo di coordinamento e l’indizione di conferenze regionali nei quali possano essere attivamente presenti gli organi ed uffici settoriali statali;
d) integrare le strutture ed i mezzi di trasporto migliorando la qualità dei servizi ed eliminando ogni forma di concorrenza onerosa per la collettività, sia nella gestione sia nella programmazione degli investimenti, di cui dovrà essere garantita la produttività economica e sociale;
e) individuare per le infrastrutture ferroviarie, stradali, portuali ed aeroportuali un ruolo consono alle obiettive esigenze di sviluppo nazionale, regionale e locale.


Art. 2

Nel quadro della valorizzazione ed utilizzazione delle strutture universitarie regionali, la redazione tecnica della proposta di piano dei trasporti è affidata, con le modalità previste dall’art. 55 dello Statuto, e mediante apposita convenzione, alle università degli studi di Ancona e di Urbino, per gli aspetti ingegneristici e per quelli economico - commerciali, che saranno comunque intesi come strettamente integrati.

Art. 3

Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l’anno 1979 la spesa di L. 90 milioni.
L’entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà determinata in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma della legge 19.5.1976, n. 335, con apposito articolo della legge di approvazione dei singoli bilanci.
Alla copertura dell’onere relativo all’anno 1979 si provvede mediante utilizzazione per l’importo di L. 90 milioni, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700101 del bilancio di previsione per l’esercizio 1979 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recanti oneri di parte corrente concernenti le funzioni normali" - partita n. 1- 2 - elenco n. 2 -; per gli anni successivi con impiego di quota parte delle entrate proprie regionali.
Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede per l’anno 1979 con i fondi da iscriversi nello stato di previsione della spesa per l’esercizio medesimo a carico del capitolo 1222211 che con la presente legge si istituisce con la denominazione “Spese per la elaborazione del piano regionale dei trasporti" e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 90 milioni e, per gli anni successivi con i fondi da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti.