Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1998, n. 46
Titolo:Modifiche alla Legge regionale 30 luglio 1998, n. 27 concernente: "Deviazione degli autotreni e autoarticolati dalla Strada Statale 16 alla Autostrada A 14 per il periodo 1° agosto - 31 agosto 1998".
Pubblicazione:(B.u.r. 31 dicembre 1998, n. 107)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:VIABILITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 30 luglio 1998, n. 27 concernente:
"Deviazione degli autotreni e autoarticolati dalla strada statale 16 all'autostrada A 14 per il periodo 1° agosto.31 agosto 1998", è così modificato:
"1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la somma di lire 1.500 milioni.
Tale somma servirà anche a coprire la liquidazione a saldo di lire 3.050.000 relativa al pagamento dei pedaggi autostradali degli automezzi pesanti in relazione alla deviazione disposta nell'agosto 1997 e il relativo rimborso parziale, nella misura dell'80 per cento, del costo dei pedaggi autostradali relativi alla deviazione obbligatoria per l'anno 1995 per tutti gli autotrasportatori che ne hanno fatto regolare richiesta e per i quali le associazioni locali dell'autotrasporto provvederanno a perfezionare l'istruttoria.".



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.