Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 24
Titolo:Proroga dei termini previsto dalla legge regionale 18 ottobre 1999, n. 27: "Norme per l'attivitŕ agrituristica e per il turismo rurale".
Pubblicazione:(B.u.r. 22 novembre 2001, n. 134)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Agriturismo – Turismo rurale
Note:Abrogata dall'art. 26, l.r. 3 aprile 2002, n. 3.

Sommario




Art. 1

1. Il termine massimo di 2 anni di cui al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 18 ottobre 1999, n. 27 č prorogato di 12 mesi.