Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 13 luglio 1973, n. 2
Titolo:Regolamento regionale per la gestione del servizio tesoreria della Regione Marche.
Pubblicazione:(B.U. 15 luglio 1973, n. 33)
Stato:Abrogata
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Economato - Tesoreria
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 7 novembre 2018, n. 45.

Sommario


Art. 1 (Criteri per l'affidamento del servizio tesoreria)
Art. 2 (Materia e limiti del regolamento e della convenzione)
Art. 3 (Durata della convenzione: spese di stipulazione e registrazione)
Art. 4 (Estensione del servizio di tesoreria)
Art. 5 (Custodia e amministrazione di fondi dei titoli e degli altri valori)
Art. 6 (Sede e orario del servizio)
Art. 7 (Gratuità del servizio)
Art. 8 (Accettazione di delegazioni e prestazioni di garanzia per l'ammortamento dei mutui)
Art. 9 (Riscossioni)
Art. 10 (Pagamenti)
Art. 11 (Modalità di pagamento)
Art. 12 (Adempimenti fiscali sui pagamenti)
Art. 13 (Firme autorizzate)
Art. 14 (Limiti di pagamento anticipazioni ordinarie di tesoreria)
Art. 15 (Bilancio di previsione ed elenco dei residui)
Art. 16 (Conto riassuntivo del movimento di cassa bollettari e registri)
Art. 17 (Comunicazioni periodiche chiusura dei conti - reclami)
Art. 18 (Raccordo reciproco della contabilità)
Art. 19 (Adempimenti alla fine dell'esercizio finanziario)
Art. 20 (Vigilanza sulla gestione della tesoreria)
Art. 21 (Disposizioni finali)
Art. 22 (Disposizione transitoria)



Il servizio di tesoreria della Regione Marche (in seguito indicata, per brevità, con la denominazione di ente) è affidato, mediante trattativa privata, a un istituto, o a più istituti di credito coordinati per la gestione del servizio, come indicato all'art. 2 della L.R. 8 aprile 1972, n. 2 - nel testo modificato dalla L.R. 31 maggio 1972, n. 5 e dalla L.R. 28 maggio 1973, n. 11 - istitutiva del servizio stesso, previa valutazione delle offerte presentate dalle aziende di credito all'uopo interpellate, che dichiarino di aver preso visione del presente regolamento e, nell'accettarlo integralmente, precisino le condizioni che sono disposte a praticare all'ente, con particolare riferimento ai seguenti punti:
a) tasso di interesse attivo da riconoscere sulle giacenze di conto al nome dell'ente;
b) tasso di interesse attivo da riconoscere sulle giacenze di conto al nome dell'ente temporaneamente vincolate;
c) tasso di interesse passivo sulle anticipazioni che, a richiesta dell'ente, il tesoriere è tenuto a concedere a termini del successivo articolo 14;
d) valuta per i versamenti su piazza;
e) valuta per i prelevamenti su piazza;
f) valuta per i versamenti fuori piazza;
g) valuta per i prelevamenti fuori piazza;
h) valuta per i versamenti e prelevamenti compensativi, per i momenti interni e giri contabili, nonché per i giri tra i diversi conti aperti a nome dell'ente e delle aziende, organi separati e gestioni speciali dipendenti o comunque amministrati dall'ente;
i) richiesti per la custodia e l'amministrazione dei titoli e altri valori di cui al successivo articolo 5.



I rapporti tra l'ente e l'azienda di credito, o le aziende di credito eventualmente coordinate per la gestione del servizio, aggiudicatarie del servizio di tesoreria regionale (in seguito indicata, per brevità, con la denominazione di tesoriere) saranno disciplinati da apposito contratto di cui il presente regolamento costituisce parte integrante, che vincolerà, a ogni effetto, l'ente e il tesoriere all'atto della relativa stipulazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 8 aprile 1972, n. 2.


Il rapporto contrattuale per la gestione del servizio di tesoreria regionale avrà la durata di anni cinque tacitamente prorogabile per uguale periodo, qualora non venga disdetto da una delle parti mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza.
Le spese di stipulazione e di registrazione del contratto sono a carico dell'ente, salvo quanto disposto dall'art. 10 - ultimo comma - della legge 16 maggio 1970, n. 281.


Il tesoriere è tenuto a eseguire, a richiesta, per conto e nell'interesse dell'ente, oltre all'ordinario servizio di cassa, ogni altro servizio bancario, anche all'estero, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni.
Il tesoriere è tenuto ad assumere, anche nel corso della gestione, a richiesta dell'ente e senza altra formalità il servizio di tesoreria degli enti e delle aziende regionali dipendenti o amministrate dall'ente, alle stesse condizioni e norme previste nel presente regolamento e nel contratto di cui al precedente art. 2, in quanto compatibili.
In particolare, il tesoriere provvede, a richiesta dell'ente, all'apertura di distinti conti fruttiferi per gli enti e le aziende regionali di cui al comma precedente.


Il tesoriere è responsabile delle somme, titoli e valori di cui è depositario a nome e per conto dell'ente.
Il tesoriere si obbliga a custodire e ad amministrare i titoli e valori di qualsiasi natura di cui l'ente, sia in ragione di proprietà che per conto di terzi, gli dia carico a titolo di deposito.
I depositi, saranno ricevuti dal tesoriere sulla base di appositi ordini emessi dall'ente, o anche senza ordini qualora trattasi di depositi provvisori, in denaro e in titoli, effettuati da terzi per adire a pubbliche aste o licitazioni private indette dall'ente.
La restituzione dei depositi potrà comunque avvenire unicamente a seguito di ordini emessi dall'ente.


La sede del servizio di tesoreria regionale è stabilita in Ancona nella ubicazione dichiarata idonea dall'organo regionale di vigilanza (giunta regionale).
Il tesoriere è obbligato a garantire l'autonomo e tempestivo svolgimento del servizio.
A richiesta dell'ente, il tesoriere provvede a compiere tutte le operazioni previste dal presente regolamento presso le proprie sedi, succursali e agenzie periferiche sia nell'ambito della Regione Marche che altrove, e, in difetto, per il tramite di altri idonei istituti di credito, restando inteso che le predette operazioni si intendono eseguite su piazza.
Il servizio di tesoreria va disimpegnato nei giorni lavorativi del calendario ufficiale delle aziende di credito, e con accesso del pubblico nelle ore di sportello stabilite dagli accordi interbancari.
Il personale addetto all'espletamento del servizio di tesoreria deve essere costantemente adeguato alle esigenze di correntezza del servizio stesso.


Il servizio di tesoreria è reso senza diritto, per il tesoriere; ad alcun compenso, aggio o indennizzo.
Tutte le spese per la sede, l'impianto e la gestione del servizio, comprese quelli postali, telegrafiche e telefoniche, per stampati, registri e bollettari, pur se riferite ai normali rapporti con l'ente, sono a carico esclusivo del tesoriere.
Compete tuttavia al tesoriere il rimborso delle spese di spedizione degli avvisi, quelle per bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi d'incasso e sugli ordinativi di pagamento qualora tali oneri siano posti a carico dell'ente in forza di legge o per convenzione, ovvero siano assunti per espressa indicazione riportata sui titoli stessi.
Il rimborso avviene bimestralmente, su presentazione di documentata distinta, con valuta al termine di ciascun bimestre.


Il tesoriere è tenuto senza bisogno di particolari convenzioni aggiuntive e per effetto diretto del presente regolamento ad accettare, assumendone i connessi obblighi tutte le delegazioni che l'ente potrà emettere sulle proprie entrate per garantire le rate dell'ammortamento per capitali e interessi dei mutui e prestiti contratti.
Alle rispettive scadenze il tesoriere deve versare ai creditori l'importo integrale delle predette delegazioni, in tutto o in parte, le riscossioni delle corrispondenti quote del cespite delegato, intendendosi che le delegazioni vengono emesse e accettate pro-solvendo e non pro-soluto.
L'estinzione delle delegazioni deve aver luogo nei modi e termini previsti dalle leggi deliberazioni e contratti che le hanno originate, il tesoriere assumerà a proprio carico l'eventuale indennità di mora e le altre spese dovute a carico in caso di ritardo.
L'accettazione delle delegazioni comporta il diritto per il tesoriere di rivalersi sulle altre entrate dell'ente, qualora adempia agli obblighi assunti in difetto di disponibilità dei cespiti delegati.
Il tesoriere è tenuto inoltre a prestare, a richiesta dell'ente, le garanzie fidejussorie principali o supplettive che si rendessero necessarie a garanzia dell'ammortamento dei mutui da contrarsi dall'ente. In tal caso competono al tesoriere i diritti di commissione previsti, per le fidejussioni ordinarie non assistite da garanzia, nell'accordo interbancario vigente, e successive modificazioni.


L'ente delega il tesoriere a riscuotere tutte le somme e a ricevere titoli e ogni altro valore di spettanza sotto qualsiasi titolo e causa, abilitandolo a rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria delle somme e dei valori incassati, da staccare da appositi bollettari a madre e figlia, vidimati, prima di essere posti in uso, dal presidente della giunta regionale o per sua delega, dall'assessore alle finanze, bilancio e tesoro, e vistati dal dirigente della ragioneria della Regione (1).
Le entrate sono incassate dal tesoriere in base a ordini di riscossione emessi dalla ragioneria della Regione (1).
Il tesoriere deve incassare, anche senza la preventiva emissione dei relativi ordini di riscossione, le somme e i valori che i terzi intendano versare a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento, nonché la riserva "salvo conferma di accettazione da parte della Regione Marche".
Il tesoriere segnalerà immediatamente gli incassi della specie di cui al comma precedente, richiedendone la conferma mediante l'emissione dei corrispondenti ordini di riscossione.
Gli uffici preposti all'amministrazione di entrate accertabili e autorizzati a emettere speciali ordini di incasso dovranno usare bollettari, distinti per ciascun cespite di entrata, costituiti da bollette a una matrice e due figlie, una delle quali verrà consegnata direttamente al debitore o alla persona incaricata di effettuare il versamento affinché la consegni all'atto del versamento stesso.
Il tesoriere rilascerà per queste riscossioni quietanze da staccarsi da apposito bollettario, numerato progressivamente dall'uno in avanti per ciascun cespite, e trasmetterà quotidianamente alla ragioneria della Regione le reversali indicate al comma precedente esatte nella giornata precedente, facendo constatare l'avvenuta esazione mediante il timbro datario apposto a tergo di dette reversali.
La ragioneria dell'ente provvederà a emettere regolari ordini di incasso per la copertura delle reversali delle quali il tesoriere abbia dato comunicazione ai sensi del precedente comma.


Il tesoriere effettua, per conto dell'ente, i pagamenti e la consegna dei titoli e valori sulla base di:
a) mandati diretti individuali o collettivi;
b) ordini di accreditamento emessi a favore di funzionari regionali delegati ed erogabili con ordinativi e buoni di prelevamento in contanti;
c) ordini di pagamento e note nominative emessi sulla base di ruoli di spese fisse.

Gli ordini di pagamento di cui alla precedente lettera b) sono resi esigibili mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.
I detti funzionari delegati avranno la possibilità di trarre, su tali aperture di credito, ordinativi di pagamento, buoni di prelevamento in contanti con l'annotazione all'interno del titolo di spesa e degli adempimenti contabili eseguiti da parte del tesoriere.
Le aperture di credito di cui ai precedenti commi sono istituite nelle località sede dei funzionari delegati, esclusivamente su richiesta dell'assessore alle finanze e previa autorizzazione della giunta regionale.
Il tesoriere deve provvedere al pagamento delle spese (retribuzioni; indennità, imposte, tasse, canoni, annualità, premi di assicurazione, e simili) comunque derivanti da leggi, regolamenti, deliberazioni e contratti, improrogabilmente alle date e nelle località stabilite nei ruoli, liste o altro documento equivalente, preventivamente trasmessi dall'ente.
I titoli di pagamento sono trasmessi dall'ente al tesoriere elencati in apposita distinta, in Duplice esemplare, uno dei quali viene restituito alla ragioneria della Regione firmato per ricevuta.


I pagamenti sono eseguiti dal tesoriere nei limiti dei fondi stanziati nei singoli capitoli del bilancio, e, qualora i capitoli risultino suddivisi in articoli, nei limiti dei fondi assegnati per ciascun articolo, tenuto conto delle successive variazioni; secondo le modalità e alle scadenze indicate sui titoli di spesa, contro quietanza o altro che abiliti al discarico (1).
I pagamenti parziali di mandati emessi a favore di più creditori danno luogo ad altrettante registrazioni nel giornale di cassa del tesoriere: è vietato il discarico di mandati collettivi per la parte non pagata (1).
Sui titoli di pagamento estinti deve essere apposto il timbro del tesoriere portante la dizione «pagato» l'indicazione della data e quello dello sportello domiciliatario, a comprova dell'avvenuto pagamento.
Il tesoriere non deve dar corso al pagamento di titoli non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l'importo scritto in lettere e quello in cifre.
I beneficiari saranno avvisati direttamente dal tesoriere della esigibilità dei titoli emessi dall'ente, mediante trasmissione di appositi moduli predisposti dall'ente e allegati ai titoli stessi.
Gli avvisi dovranno essere trasmessi ai beneficiari almeno nel giorno lavorativo, per le aziende di credito, successivo a quello di ricevimento dei titoli relativi e dovranno contenere l'indicazione della sede, filiale, succursale o agenzia periferica dell'istituto affidatario, o di altra azienda di credito sua corrispondente, più vicina al domicilio del beneficiario; la predetta indicazione verrà apposta sugli avvisi a cura del tesoriere.
Il tesoriere avrà la piena responsabilità dell'esecuzione dei pagamenti e della restituzione dei depositi, sia per quanto attiene alla regolarità delle quietanze sia per quanto concerne l'identità dei beneficiari dei titoli di pagamento, intendendosi estese al tesoriere tutte le disposizioni in materia di responsabilità degli agenti contabili stabilite dalla legge di contabilità dello Stato e dal relativo regolamento.


Il tesoriere è tenuto a provvedere tempestivamente al puntuale assolvimento degli adempimenti di natura fiscale cui sono soggetti i pagamenti, secondo le leggi in vigore, osservando le istruzioni che all'uopo l'ente fornisce mediante annotazione sui singoli titoli di pagamento.
L'ente indica, in particolare, sui singoli titoli di pagamento le modalità per l'assoggettamento della quietanza alle imposte dovute.
In difetto di dette indicazioni, il tesoriere assoggetta la quietanza all'imposta di bollo proporzionale, salvo che il percipiente dichiari, con propria annotazione sottoscritta da apporsi sul titolo di pagamento, di avere già assolto l'imposta vigente; nel qual caso verrà applicata alla quietanza l'imposta fissa di bollo prevista dalle leggi.
L'ente si riserva di fornire al tesoriere, anche a modifica del comma precedente, le istruzioni relative all'applicazione, sui pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di bollo per quietanza, nonché per ogni altro eventuale adempimento fiscale.


L'ente si impegna a comunicare preventivamente i nominativi e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento, gli ordini di pagamento e le note nominative emesse sulla base di ruoli di spese fisse nonché le eventuali variazioni, corredando le dette comunicazioni degli estratti delle deliberazioni degli organi regionali con le quali sono stati conferiti i poteri di cui sopra, provvedendo altresì a depositare, presso il tesoriere, i relativi esemplari di firma (1).
Il tesoriere non darà esecuzione ai titoli di pagamento non muniti delle firme di cui al comma precedente.


I pagamenti sono eseguiti dal tesoriere nei limiti della disponibilità di cassa dell'ente.
Il tesoriere è tenuto a dare avviso all'ente, anche in via breve del mancato pagamento di titoli per insufficienza della disponibilità di cassa. Il tesoriere è tenuto a concedere, a richiesta dell'ente, e per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, anticipazioni ordinarie per un ammontare massimo pari a un sesto della somma delle quote dei tributi erariali spettanti all'ente; dette anticipazioni verranno estinte nell'esercizio finanziario nel quale vengono concesse (1).
L'ammontare delle quote di tributi erariali spettanti all'ente è desunto dal bilancio di previsione e successive variazioni.
Nel caso di cessazione del servizio di tesoreria, l'ente assume l'obbligo di far rilevare dal tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione della gestione; ogni esposizione derivante dalle sopraindicate anticipazioni.


Il tesoriere prende atto, a ogni effetto, del bilancio di previsione dell'ente e delle sue eventuali variazioni dal bollettino ufficiale della Regione Marche.
L'ente comunica annualmente al tesoriere l'ammontare e gli elenchi dei residui, distinti per capitolo, articolo ed esercizio di provenienza (1).


Il tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornati e custodire:
a) il conto riassuntivo del movimento di cassa, da tenersi nelle forme del conto corrente ordinario;
b) il bollettario delle riscossioni;
c) lo schedario delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, distintamente in conto della competenza e in conto dei residui in modo da rilevare, in ogni momento, la situazione di ciascun capitolo e, ove istituito, articolo del bilancio;
d) il conto riassuntivo del movimento dei titoli e valori ricevuti in amministrazione, custodia o deposito ai sensi del precedente art. 5;
e) il partitario dei conti correnti ordinari dei funzionari regionali delegati (1).

Il tesoriere è obbligato a uniformare la gestione del servizio di tesoreria ai sistemi contabili che l'ente metterà in atto o modificherà, anche nel corso della gestione.


Il tesoriere è tenuto a trasmettere giornalmente alla ragioneria dell'ente l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti il giorno precedente.
Entro i primi dieci giorni dal termine di ciascun mese il tesoriere invia all'ente:
a) l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti nel mese;
b) l'elenco degli ordini di riscossione non eseguiti e dei titoli di pagamento non estinti;
c) il prospetto riepilogativo delle operazioni di cui alla precedente lettera a), collegato con gli analoghi movimenti verificatisi nei mesi precedenti;
d) estratto dello schedario di cui alla lettera c) del precedente art. 16;
e) copia del conto corrente di tesoreria.

Entro lo stesso termine indicato dall'articolo precedente il tesoriere invia altresì alla ragioneria dell'ente gli ordini di riscossione e i titoli di pagamento estinti, contro rilascio di ricevuta.
A chiusura annuale il tesoriere trasmette all'ente l'estratto di conto regolato per capitale e interessi; analoga trasmissione il tesoriere deve effettuare se al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre di ciascun anno l'anzidetto conto risultasse debitore per interessi.
L'ente si obbliga a verificare gli estratti di conto trasmessigli e a darne benestare, o a segnalare tempestivamente le osservazioni o discordanze eventualmente rilevate.
L'ente e il tesoriere segnalano reciprocamente gli eventuali reclami, inconvenienti e suggerimenti in ordine allo svolgimento del servizio.


L'ente e il tesoriere procedono mensilmente, ovvero quando lo ritengono opportuno, al raccordo delle risultanze delle rispettive contabilità.
Il quadro di raccordo viene compilato dal tesoriere e firmato dalle parti per reciproco benestare, in duplice esemplare.


Il tesoriere, alla fine dell'esercizio finanziario è tenuto a restituire all'Ente per la loro riduzione o annullamento, i titoli parzialmente o totalmente non estinti.


La vigilanza sulla gestione del servizio di tesoreria è esercitata dalla giunta regionale giusta l'Art. 3 della legge regionale 8 aprile 1972 n. 2.


Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme statutarie della Regione in materia di bilancio, finanze demanio e patrimonio; le norme dell'ordinamento contabile regionale, nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari statali attinenti la materia del servizio, in quanto compatibili, che venissero emanate nel corso della gestione, anche se più onerose per il tesoriere.


Nella prima applicazione del presente regolamento il rapporto contrattuale per la gestione del servizio di tesoreria non si protrarrà oltre il 31 dicembre 1975 e non potrà essere tacitamente prorogato.