Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 8 marzo 1979, n. 12
Titolo:Modifica alla legge regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'1.2.1979, n. 150 avente per oggetto: Modifica alla legge regionale 20.7.1973, n. 17 recante norme per il finanziamento delle attività dei gruppi
Pubblicazione:(B.u.r. 12 marzo 1979, n. 15)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:Abrogata dall'art. 8, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.

Sommario





L’art. 1 della legge regionale avente per oggetto “Modifica alla L.R. 20.7.1973, n. 17 recante norme per il finanziamento delle attività dei gruppi consiliari", approvata dal consiglio regionale nella seduta dell’1.2.1979, n. 150, è sostituito dal seguente:
“Ciascun gruppo consiliare ha diritto, a richiesta, alla assegnazione, con spesa a carico del bilancio del consiglio, di personale proveniente dal ruolo regionale entro i limiti seguenti:
- gruppi fino a tre consiglieri: una unità a livello funzionale di dirigente o inferiore;
- gruppi da quattro a sei consiglieri: due unità di cui una a livello funzionale di dirigente e una di istruttore o, rispettivamente, a livello inferiore;
- gruppi da sette a dieci consiglieri: tre unità di cui una a livello funzionale di dirigente, una di istruttore, una di collaboratore o rispettivamente a livello inferiore;
- gruppi oltre dieci consiglieri: quattro unità di cui una a livello funzionale di dirigente, una di funzionario direttivo, una di istruttore, una di collaboratore.
Previa richiesta nominativa dei singoli gruppi, l’ufficio di presidenza del consiglio provvede alla assegnazione del personale compatibilmente con le esigenze di servizio.
Qualora il personale richiesto presti servizio presso la giunta regionale, la assegnazione è disposta di intesa tra l’ufficio di presidenza del consiglio e la giunta stessa".