Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 12 marzo 1979, n. 16
Titolo:Disciplina relativa alle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle funzioni amministrative ai Comuni.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 marzo 1979, n. 15)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Fiere e mercati
Note:Abrogata dall'art. 20, l.r. 13 aprile 1995, n. 52.

Sommario





La Regione, nel quadro della programmazione regionale e nell’esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre ed esposizioni, disciplina e coordina, mediante indirizzi programmatici annuali e pluriennali, la distribuzione territoriale e temporale delle manifestazioni fieristiche; assicura opportune modalità di organizzazione delle stesse nell’interesse degli operatori economici e dei consumatori; promuove la diffusione e l’incremento delle attività produttive regionali, in specie di quelle dell’artigianato, dell’agricoltura, della pesca e del turismo, favorendo e assumendo, sentiti gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali, idonee iniziative.


Ai fini della presente legge, le manifestazioni fieristiche sono classificate come segue:
a) fiera: la manifestazione collettiva aperta al pubblico durante la quale viene svolta l’attività di vendita dei prodotti con consegna differita, salvo che si tratti di prodotti dell’artigianato, di merci deperibili, di campioni di prova fuori commercio, ovvero di degustazioni o assaggi;
b) mostra: la manifestazione collettiva che ha lo scopo di segnalare al pubblico le novità e i pregi della produzione, con prevalente funzione di propaganda tecnica, scientifica ed economica;
c) esposizione: la manifestazione collettiva, anche non periodica, senza una diretta finalità commerciale, volta a offrire al pubblico un panorama del livello tecnologico acquisito e dei progressi tecnici conseguiti dalle attività produttive.

E’ definita fiera generale quella aperta a diversi settori merceologici; specializzata quella aperta a un solo settore di attività economica.
E’ definita fiera - merce o fiera - mercato quella autorizzata alla vendita con consegna immediata dei prodotti esposti; fiera campionaria quella che espone solo campioni finiti o semilavorati sui quali si effettua la contrattazione.
Le manifestazioni periodiche hanno di norma cadenza annuale e durata non superiore a sedici giorni.
Durante lo svolgimento delle fiere, l’attività di vendita in esse consentita non è sottoposta alle norme previste dalla legge 11.6.1971, n. 426.
Alle manifestazioni previste dalla presente legge possono partecipare soltanto i produttori, ovvero i loro rappresentanti generali o locali all’uopo delegati.
Con l’espressione "manifestazioni fieristiche" usata nella presente legge si intendono sia le fiere, sia le mostre, sia le esposizioni.


Restano ferme le qualificazioni delle manifestazioni fieristiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per quanto riguarda le qualificazioni successive all’entrata in vigore della presente legge si osservano i seguenti criteri:
a) nell’esprimere ai competenti organi statali il parere in ordine alla dichiarazione della natura internazionale delle fiere ai sensi dell’art. 53, n. 1, D.P.R. 24.7.1977, n. 616, la Regione tiene conto che l’iniziativa:
- abbia avuto regolarmente luogo per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni consecutivi se a periodicità annuale, e per almeno due volte consecutive se a periodicità pluriennale;
- abbia raggiunto un’adeguata dimensione relativamente alla partecipazione degli espositori e/ o alla crescente rappresentatività degli stessi;
- abbia acquisito un’adeguata rilevanza commerciale o di notorietà anche sul piano internazionale;
b) la qualifica di fiera, mostra o esposizione nazionale è riconosciuta alle manifestazioni che siano rappresentative della produzione nazionale in uno o più settori merceologici e che, per dimensioni acquisite e qualità e quantità delle partecipazioni, siano suscettibili di svolgere un’influenza economica, commerciale e sociale nell’ambito nazionale;
c) la qualifica di fiera, mostra o esposizione regionale è riconosciuta alle manifestazioni rappresentative della produzione della Regione in uno o più settori merceologici, che siano suscettibili di svolgere, per consistenza e livello di partecipazione, un’influenza economica e commerciale nell’ambito della Regione;
d) la qualifica di fiera, mostra o esposizione provinciale o comprensoriale è riconosciuta alle manifestazioni rappresentative della produzione in uno o più settori merceologici della provincia in cui si svolge la manifestazione.

Ferma la competenza dello Stato per ciò che concerne la dichiarazione della natura internazionale delle fiere ai sensi dell’art. 53, n. 1, D.P.R. 24.7.1977, n. 616, l’attribuzione della qualifica delle altre manifestazioni fieristiche è , effettuata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base della domanda presentata dal soggetto organizzatore, comprovata da idonea documentazione.
Le manifestazioni fieristiche non classificate ai sensi del secondo comma sono qualificate locali.
Una volta attribuita, la qualifica rimane ferma fino alla eventuale variazione richiesta dal soggetto organizzatore ovvero quando siano venuti meno i requisiti della qualifica di appartenenza.


Le manifestazioni fieristiche nel territorio regionale possono essere effettuate solo se autorizzate.
Nel rilascio dell’autorizzazione si valutano:
- la validità economica e sociale dell’iniziativa e la sua conformità agli obiettivi del programma regionale di cui all’art. 1;
- l’idoneità dei soggetti organizzatori, delle strutture e dei mezzi finanziari;
- la corrispondenza tra il carattere territoriale della manifestazione indicato nella domanda di autorizzazione e l’ambito di influenza economica e sociale della manifestazione stessa.

Le domande di autorizzazione devono pervenire ai comuni competenti, ai sensi dell’art. 8, entro il 30 aprile dell’anno precedente a quello della manifestazione.
I provvedimenti di autorizzazione sono adottati entro il 15 giugno di ciascun anno.
Le domande presentate oltre il termine di cui al terzo comma possono essere prese in considerazione soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi.
Le domande di autorizzazione devono essere corredate da:
- relazione indicante la denominazione, il tipo, la qualifica, la data di inizio e di chiusura e il luogo della manifestazione, le finalità perseguite, i settori merceologici interessati e le iniziative collaterali previste;
- indicazione della eventuale attività di vendita che si intende effettuare durante lo svolgimento della manifestazione;
- piano finanziario riportante l’indicazione dei mezzi di copertura delle spese e dei criteri di determinazione del canone o delle quote di adesione;
- regolamento della manifestazione;
- copia dell’atto di attribuzione della qualifica.

L’autorizzazione concessa può essere revocata ove vengano meno i requisiti valutati in sede di rilascio.
Non sono soggette ad autorizzazione le mostre ed esposizioni di opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione non risalga a oltre 50 anni.


Fermo quanto stabilito dall’art. 53, n. 3, D.P.R. 24.7.1977, n. 616 per ciò che concerne la formazione e la tenuta del calendario delle fiere nazionali e internazionali, è istituito il calendario regionale ufficiale delle manifestazioni fieristiche autorizzate ai sensi dell’art. 4.
Il calendario è emanato con decreto del presidente della giunta regionale entro il 15 dicembre ed è pubblicato nel bollettino ufficiale. A tal fine i comuni, entro il 30 giugno, comunicano alla Regione le autorizzazioni concesse e l’elenco delle manifestazioni non soggette ad autorizzazione.
In caso di coincidenza temporale tra manifestazioni identiche o affini, il presidente della giunta regionale, sentiti i comuni e i soggetti organizzatori interessati, dispone le opportune variazioni temporali delle relative autorizzazioni.
Il calendario regionale elenca separatamente e cronologicamente le fiere, le mostre e le esposizioni, con le seguenti indicazioni:
a) luogo in cui si effettua la manifestazione;
b) denominazione ufficiale di essa;
c) date di inizio e di chiusura;
d) tipo e qualifica;
e) settori merceologici interessati;
f) eventuale attività di vendita consentita durante lo svolgimento della manifestazione;
g) estremi del provvedimento di autorizzazione.



Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate da enti pubblici locali, enti territoriali singoli o associati o da altri soggetti legalmente riconosciuti che non perseguono fini di lucro.
Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate anche da comitati o associazioni non legalmente riconosciuti o da privati.
I soggetti privati aventi fini di lucro possono essere autorizzati soltanto quando, nella zona interessata alla produzione oggetto dell’iniziativa, non si svolgano manifestazioni fieristiche analoghe per settori merceologici e dimensioni.
E’ esclusa ogni forma di finanziamento o di contributo da parte della Regione a soggetti che perseguono finalità di lucro.
Il riconoscimento, il controllo e la vigilanza di enti costituiti nella Regione per l’organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni compete alla giunta regionale.
Gli enti di cui al precedente comma sottopongono annualmente all’approvazione della giunta regionale il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Sono inoltre sottoposti all’approvazione della giunta regionale le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.
La giunta regionale può deliberare lo scioglimento degli enti legalmente riconosciuti che non dispongano di mezzi adeguati per il loro funzionamento. In caso di mancato o impossibile funzionamento e nei casi di gravi irregolarità e/o di inefficienza, tali da impedire il normale funzionamento degli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche legalmente costituiti, la giunta regionale può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per motivate esigenze.
La giunta regionale, nell’esercizio delle sue competenze, delibera, sentita la commissione consiliare permanente.
Entro tre mesi dalla chiusura della manifestazione il soggetto organizzatore invia al comune delegato una relazione consuntiva sui risultati raggiunti dalla manifestazione.


Gli statuti degli enti riconosciuti devono indicare:
- la finalità che l’ente si propone;
- il patrimonio dell’ente;
- gli organi di amministrazione;
- la sede legale dell’ente.

Ai fini del riconoscimento, la sede legale dell’ente deve essere situata nel territorio del comune della Regione Marche in cui si svolge la manifestazione principale che l’ente organizza.
Del consiglio di amministrazione dell’ente fanno parte di diritto tre componenti designati, con voto limitato a due, dal consiglio comunale del luogo in cui l’ente ha la propria sede legale.
La nomina del presidente degli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche internazionali e di due componenti del collegio dei revisori dei conti compete alla Regione.
Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina nel proprio seno di un vice presidente e del segretario generale dell’ente.
Gli statuti degli enti organizzatori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono resi conformi a quanto disposto nei commi precedenti entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.


Le funzioni amministrative concernenti il rilascio e la revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 4, la vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e l’applicazione delle sanzioni amministrative sono delegate ai comuni in cui si svolgono le manifestazioni.
La nomina del presidente degli enti costituiti per l’organizzazione di manifestazioni fieristiche non qualificate internazionali e di due componenti del collegio dei revisori dei conti è delegata ai comuni in cui hanno sede legale gli enti medesimi. Il presidente è nominato dal consiglio comunale su una terna di nomi designati dal consiglio di amministrazione dell’ente organizzatore, scelti tra i componenti del consiglio stesso.
Più comuni possono associarsi per la gestione delle funzioni delegate.
Il presidente della Regione, nell’ambito degli indirizzi contenuti nella presente legge, emana le direttive generali proposte dalla giunta e approvate dalla commissione consiliare competente.
Per i casi di accertata inerzia dei comuni nel compimento di atti obbligatori e sottoposti a termini fissati dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il consiglio regionale delibera gli atti sostitutivi necessari.
Per la copertura delle spese relative all’esercizio delle funzioni delegate sono attribuiti annualmente ai comuni, sede di manifestazioni fieristiche secondo il calendario regionale, finanziamenti pari al venti per cento dei contributi concessi ai soggetti organizzatori ai sensi dell’art. 10.
I comuni delegati trasmettono entro il primo marzo di ogni anno alla giunta regionale una relazione sulle funzioni svolte, sulle spese sostenute e sui risultati ottenuti dalle manifestazioni effettuate nel territorio di propria competenza.


Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate o organizzi manifestazioni autorizzate in date, località o con denominazione o programmi diversi da quelli indicati nell’atto di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000.
I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative sono devoluti ai comuni delegati, a titolo di concorso finanziario per l’esercizio della delega, in aggiunta al finanziamento di cui all’art. 8, sesto comma.
Se la manifestazione non è autorizzata, il sindaco oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al primo comma ne dispone l’immediata interruzione.
Se la manifestazione si svolge in date e località con denominazione, programmi e modalità diversi da quelli indicati nell’atto di autorizzazione, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al primo comma, il sindaco dispone la immediata cessazione delle modalità non conformi all’autorizzazione.


La Regione può concedere contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche che si svolgono nel suo territorio.
I contributi possono riguardare sia le spese di organizzazione, sia le spese per gli impianti, le attrezzature e la manutenzione straordinaria degli stessi.
Nella concessione di contributi si tiene conto dei seguenti criteri:
a) che la manifestazione corrisponda agli indirizzi e agli obiettivi dei programmi regionali di cui all’art. 1;
b) che la manifestazione rivesta particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla partecipazione degli espositori, alla influenza territoriale, ai settori merceologici interessati, alla dimensione, alla qualificazione e alle iniziative collaterali;
c) che nella manifestazione siano assicurate forme di agevolazione per la partecipazione di imprenditori artigiani e agricoli, singoli o associati, e di organismi cooperativi delle loro categorie.

I contributi sono concessi e determinati dalla giunta regionale su proposta dei comuni delegati.
Gli eventuali contributi non possono essere inferiori a L. 300.000 per ogni manifestazione locale, a L. 500.000 per ogni manifestazione provinciale, a L. 1.000.000 per ogni manifestazione regionale, a L. 5.000.000 per ogni manifestazione nazionale e a L. 10.000.000 per ogni manifestazione internazionale.
L’erogazione del contributo è effettuata dopo la chiusura della manifestazione e su presentazione di idonea documentazione e di relazione comprovante la realizzazione della iniziativa e dei programmi predisposti.


Per la concessione dei contributi di cui all’art. 10 e per gli stanziamenti aggiuntivi a favore dei comuni per le spese di esercizio della delega di cui all’art. 8 - sesto comma - l’entità della spesa annuale è stabilita con apposito articolo della legge di bilancio con decorrenza dall’esercizio 1979.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate nel precedente comma saranno iscritte a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa con la denominazione "Contributi a favore di enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni e stanziamenti aggiuntivi a favore dei comuni delegati per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni".

Art. 12

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme di cui al R.D.L. 29.1.1934, n. 454 e D.P.R. 15.1.1972, n. 7, in quanto applicabili.