Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 26 aprile 1979, n. 18
Titolo:Norme regionali per l'attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 aprile 1979, n. 24)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 77, l.r. 5 agosto 1992, n. 34.

Sommario





La Regione con le presenti disposizioni dà attuazione alla legge del 28.1.1977, n. 10 in coerenza con l’attività di programmazione e pianificazione regionale, secondo i principi contenuti nell’articolo 8 dello Statuto.
TITOLO I
Programmi pluriennali dÂ’attuazione



I comuni, mediante il programma pluriennale d’attuazione( PPA), delimitano le aree e le zone in cui devono realizzarsi, nei tempi e modi indicati dalla presente legge, tutte le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio di propria competenza previste dagli strumenti urbanistici generali, dando priorità alle aree, non sature, dotate di opere di urbanizzazione ed alle aree con strumenti urbanistici particolareggiati approvati.


Gli strumenti urbanistici generali, anche a livello intercomunale, si attuano nei tempi e nei modi stabiliti dal P.P.A. le cui previsioni sono riferite ad un triennio, nella prima attuazione della presente legge, e ad un periodo di tempo non superiore ad un quinquennio, per i P.P.A. successivi.


Sono esonerati dall’obbligo di dotarsi del P.P.A. i comuni indicati nell’elenco allegato alla presente legge, formato, con riferimento all’art. 13, terzo comma, della legge 28.1.1977, n. 10, sulla base dei seguenti criteri: popolazione residente alla data dell’ultimo censimento nazionale non superiore a 3.000 abitanti, ad eccezione di quei comuni che hanno una particolare espansione industriale e turistica o il cui territorio è situato nella fascia costiera.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge i comuni obbligati, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, possono presentare al presidente della Regione motivato ricorso al fine di essere esonerati. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, decide sul ricorso entro 30 giorni dal ricevimento.


Il P.P.A. è formato dal comune in rapporto all’andamento demografico, alla situazione socio economica del territorio ed alla presumibile disponibilità di risorse pubbliche e private nel periodo considerato dal piano, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e sub - regionale.
Quale strumento di coordinamento e programmazione urbanistica, il P.P.A. contiene:
a) la relazione sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale, con l’indicazione della capacità insediativa residua delle zone edificabili, sia residenziali sia produttive, ivi compresa quella risultante da operazioni sul rinnovo del patrimonio edilizio esistente;
b) la valutazione dei fabbisogni da soddisfare attraverso il P.P.A. per i vari tipi di insediamento, con la delimitazione delle aree oggetto degli interventi nell’ambito delle zone omogenee di cui al DM 2.4.1968, n. 1444;
c) l’individuazione delle zone soggette a piani particolareggiati o a lottizzazioni convenzionate da redigere in tempi profissati o a piani di recupero e delle zone ove è ammesso l’intervento diretto. Per gli insediamenti residenziali una quota compresa tra il 40 e il 70 per cento del fabbisogno è riservata all’edilizia pubblica ai sensi della legge 18.4.1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni;
d) l’individuazione delle aree da comprendere in piani per insediamenti produttivi formati ai sensi dell’art. 27 della legge 22.10.1971, n. 865;
e) le previsioni delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche da attuarsi nel periodo di validità del P.P.A., anche derivanti da eventuali fabbisogni pregressi, con l’indicazione delle aree necessarie da acquisire, nonchè delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi incluse quelle che, pur esistenti all’atto dell’adozione del piano, debbano essere adeguate o migliorate;
f) la previsione di massima delle spese occorrenti per la realizzazione delle opere di cui al precedente punto e), corredata dalla indicazione delle presumibili fonti di finanziamento.

Per gli interventi compresi nelle zone di recupero di cui all’art. 27 della legge 5.8.1978, n. 457 che consentono ampliamenti volumetrici dell’edilizia esistente, il comune stabilisce per le singole zone la cubatura massima edificabile per il periodo di validità del P.P.A. e le concessioni relative possono essere rilasciate fino all’ammontare delle previsioni del P.P.A.
I piani di lottizzazione, già convenzionati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere esclusi, in tutto o in parte, dai P.P.A.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione del P.P.A. non si autorizzano lottizzazioni convenzionate nei comuni obbligati.


Gli elaborati tecnici che costituiscono parte integrante del P.P.A. sono:
1) una copia della planimetria dello strumento urbanistico generale con la delimitazione delle aree incluse nel P.P.A.;
2) una relazione illustrativa delle motivazioni del dimensionamento e della scelta delle aree incluse nel programma, contenente, tra l’altro, specifici riferimenti agli aspetti finanziari dell’attuazione.



I comuni obbligati o che intendono dotarsi del P.P.A. previa consultazione delle forze sociali e delle categorie interessate, adottano il programma con deliberazione consiliare entro 5 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Immediatamente dopo l’adozione, il P.P.A. è pubblicato nell’albo pretorio per la durata di 15 giorni.
Nei successivi 15 giorni gli interessati possono proporre osservazioni scritte al consiglio comunale, il quale, entro gli ulteriori 15 giorni approva in via definitiva, il P.P.A..
Copia del P.P.A. approvato è trasmessa per conoscenza alla giunta regionale.
I comuni obbligati, ma sprovvisti di strumento urbanistico generale o che intendono variare lo strumento urbanistico vigente, approvato il P.P.A. contestualmente all’adozione del piano urbanistico o della sua variante.
Nelle more delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici generali o di sue varianti il P.P.A. è attuato nel rispetto delle norme che regolano l’attività edilizia in pendenza di dette procedure.


Nel caso in cui il comune obbligato non provveda entro i termini previsti dal precedente articolo all’approvazione del P.P.A., la giunta regionale, salvo il caso di proroga non superiore a tre mesi, nomina un commissario " ad acta" per la formazione del P.P.A. e per la convocazione del consiglio comunale ai fini della relativa deliberazione.
Ove l’approvazione del programma non avvenga, per qualsiasi causa, entro sessanta giorni dalla data di convocazione del consiglio comunale, disposta ai sensi del comma precedente, il commissario provvede direttamente agli adempimenti di competenza del consiglio comunale di cui all’articolo precedente.


Nel periodo di validità , il P.P.A. può essere variato, con le procedure previste dall’art. 7, solo in casi di revisioni o modifiche degli strumenti urbanistici generali o per comprovata variazione del fabbisogno o per intervenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche.
Alla scadenza del P.P.A. il consiglio comunale approva la relazione finale con la specificazione delle opere di competenza pubblica e privata, attuate o in corso di attuazione e delle aree rimaste inutilizzate.
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del P.P.A. il consiglio comunale, tenendo conto della relazione di cui al precedente comma approva il nuovo programma secondo la procedura di cui all’art. 7 della presente legge.
Non sono comunque ammesse varianti nell’ultimo anno di validità del P.P.A..


Tre mesi prima della scadenza del termine di validità del P.P.A. il sindaco provvede, mediante avviso pubblico, ad invitare gli aventi titolo che non abbiano ancora presentato le istanze di concessione in conformità delle previsioni dello strumento urbanistico generale e del P.P.A. medesimo, a presentarle prima della scadenza suindicata, con contestuale avvertimento che, in difetto, l’area interessata dalle concessioni non richieste risulterà suscettibile di espropriazione ai sensi dell’articolo 13 della legge 28.1.1977, n. 10 e della presente legge.


Il comune può procedere alla espropriazione delle aree qualora entro il termine di validità del P.P.A. gli aventi titolo, singolarmente ovvero riuniti in consorzio, anche ai sensi dell’articolo successivo, non abbiano presentato per le aree individuate e delimitate ai sensi dell’art. 5, lettera c) della presente legge, istanze di concessione conformi alle previsioni dello strumento urbanistico e del programma scaduto, corredato degli atti, documenti, elaborati richiesti dalle norme vigenti, ovvero, pur avendo presentato tali istanze, non abbiano tuttavia iniziato i lavori entro i termini stabiliti dal seguente articolo 15.
Il consiglio comunale sulla scorta della relazione di cui al secondo comma del precedente articolo 9, decide se procedere all’esproprio delle aree di cui al comma precedente o se inserire tali aree nel successivo P.P.A.
Il reinserimento della stessa area può essere operato una sola volta.
Alle espropriazioni si provvede secondo le disposizioni di cui alla legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le aree espropriate conservano le destinazioni d’uso previste negli strumenti urbanistici, salvo varianti agli stessi.
Le aree espropriate, se destinate ad insediamenti residenziali, sono utilizzate dal comune:
a) direttamente, quando debbano essere realizzati impianti di interesse pubblico che si presume non possano essere realizzati da altri soggetti;
b) per interventi di edilizia residenziale pubblica;
c) per l’edilizia convenzionata ex art. 7 e 8 della legge 28.1.1977, n. 10 da realizzarsi da parte di concessionari che si rendano assegnatari in base ad asta pubblica;
d) mediante alienazione a soggetti pubblici o privati, con il sistema del pubblico incanto, quando si tratti di aree isolate la cui utilizzazione non offra interesse di carattere generale.

Le aree espropriate destinate ad impianti produttivi sono utilizzate secondo le disposizioni di cui all’art. 27 della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni.


I proprietari interessati ai comparti edificatori individuati come tali nel P.P.A. ovvero successivamente, mediante determinazione comunale adottata d’ufficio ovvero a richiesta di qualunque interessato, hanno facoltà di riunirsi in consorzio per l’attuazione degli interventi relativi al comparto.
Decorso inutilmente un anno dall’individuazione del comparto senza che sia stata esercitata la facoltà di cui al comma precedente, il comune può procedere d’ufficio alla costituzione di un consorzio agli stessi fini, a condizione che al consorzio aderiscano i proprietari rappresentanti, in base all’imponibile catastale, almeno due terzi del valore degli immobili compresi nel comparto.
La costituzione del consorzio è titolo per la espropriazione degli immobili rimanenti, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo. Gli immobili espropriati sono ceduti al consorzio così costituito in proprietà al prezzo corrispondente alle indennità di espropriazione corrisposte aumentate delle sole spese della procedura espropriativa.
Salvo quanto diversamente disposto nella presente legge si osservano per la costituzione del consorzio di cui al comma precedente e per l’adozione dello statuto di esso le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge regionale 30.7.1974, n. 16, in quanto applicabili.
TITOLO II
Concessioni



I comuni rilasciano concessioni sulle aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dall’art. 9 della legge 28.1.1977, n. 10, salvo quanto previsto dall’ultimo comma del presente articolo sempre che non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Fino all’approvazione del P.P.A., fatti salvi esclusivamente gli interventi di cui all’articolo 9 della legge 28.1.1977, n. 10, le concessioni edilizie sono rilasciate dai comuni soltanto a condizione che sulle aree interessate esistano già le opere di urbanizzazione ovvero esista impegno, debitamente garantito, del concessionario a realizzarle entro un periodo determinato.
Nei comuni dotati del P.P.A. la concessione per insediamenti produttivi ricadenti in aree industriali può essere data indipendentemente dall’inclusione di queste nel P.P.A.


Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, corredata di tutta la documentazione necessaria, ovvero dalla presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti a integrazione dei progetti presentati o a dimostrazione degli impegni assunti da parte del richiedente, qualora il sindaco non abbia espresso le proprie determinazioni sulla domanda, il richiedente ha facoltà di presentare ricorso al presidente della Regione.
Entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, il presidente della Regione invita formalmente il sindaco a pronunciarsi sulla domanda, sentita la commissione edilizia, nei successivi trenta giorni.
Scaduto inutilmente il termine assegnato, la giunta regionale nomina un commissario "ad acta", che si pronuncia sulla domanda di concessione entro trenta giorni dalla data della nomina.


Il rilascio della concessione edilizia è comunicato dal sindaco, con lettera raccomandata corredata di ricevuta di ritorno, al richiedente il quale è tenuto, a pena di decadenza, a ritirare la concessione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, dopo aver assolto agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 28.1.1977, n. 10, nonchè a iniziare i lavori entro 1 anno dalla scadenza del termine suddetto.


Sulla base di quanto stabilito al punto e) dell’art. 5 della presente legge, i comuni dotati del P.P.A. possono ridurre fino ad un massimo del 25 per cento l’incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria, determinata a seguito dell’applicazione della tabella " L" del regolamento regionale del 23.7.1977, n. 6 " Determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione".
I comuni dotati del P.P.A. con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti possono applicare la riduzione di cui al precedente comma fino ad un massimo del 30 per cento.
L’adeguamento automatico annuale previsto dal secondo comma dell’art. 12 del citato regolamento regionale n. 6/ 77 non si applica per gli anni 1978 e 1979.


L’art. 9 della legge 28.1.1977, n. 10, è applicato secondo la seguente norma:
- nelle opere di cui al punto a) dell’art. 9 predetto sono compresi gli accessori agricoli e gli impianti agricoli per la produzione, lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli realizzati da imprenditori agricoli a titolo principale o da imprenditori agricoli associati. In caso diverso il concessionario è tenuto alla corresponsione del contributo di cui alla tabella G) del regolamento regionale del 23.7.1977, n. 6, "Determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione" e del contributo commisurato al costo di costruzione.



Costituisce modificazione della destinazione di uso ai sensi e per gli effetti di cui all’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28.7.1977, n. 10 l’uso, nei 10 anni successivi al compimento delle opere, delle residenze coloniche di cui al punto a) dell’art. 9 della citata legge, da parte di soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 4 della legge regionale 28.10.1977, n. 42 "Attuazione delle direttive 72/159- 160- 161/CEE e 75/268/CEE e delle leggi 9.5.1975, n. 153 e 10.5.1976, n. 352 per la riforma dell’agricoltura", salvo quanto previsto dall’art. 36, secondo comma, della predetta legge regionale.

Allegati

Elenco comuni esonerati ai sensi dell’art. 4

PESARO

1) S. Agata Feltria

2) Casteldelci

3) Maiolo

4) Monte Copiolo

5) Pietrarubbia

6) Frontino

7) Belforte all’Isauro

8) Piandimeleto

9) Borgo Pace

10) Mercatello sul Metauro

11) Montegrimano

12) Monte Cerignone

13) Macerata Feltria

14) Mercatino Conca

15) Tavoleto

16) Auditore

17) Peglio

18) Frontone

19) Serra S. Abbondio

20) Isola del Piano

21) Monte Felcino

22) Monteciccardo

23) Mombaroccio

24) Serrungarina

25) Montemaggiore al Metauro

26) Piagge

27) S. Giorgio di Pesaro

28) Monte Porzio

29) Orciano di Pesaro

30) Barchi

31) S. Ippolito

32) Fratte Rosa


ANCONA

1) Castel Colonna

2) Castelleone di Suasa

3) Barbara

4) Montecarotto

5) Poggio S. Marcello

6) Mergo

7) Castelbellino

8) Monte Roberto

9) S. Paolo di Jesi

10) Staffolo

11) Belvedere Ostrense

12) S. Marcello

13) Morro d’Alba

14) Camerata Picena

15) Agugliano

16) Polverigi

17) Offagna


MACERATA

1) Esanatoglia

2) Fiuminata

3) Sefro

4) Serravalle del Chienti

5) Montecavallo

6) Fiordimonte

7) Pieve Torina

8) Muccia

9) Pieve Bovigliana

10) Fiastra

11) Acquacanina

12) Cessapalombo

13) Caldarola

14) Serrapetrona

15) Belforte del Chienti

16) Camporotondo di Fiastrone

17) Gualdo

18) Penna S.

Giovanni

19) Monte S. Martino

20) S. Angelo in Pontano

21) Ripe S. Ginesio

22) Colmurano

23) Urbisaglia

24) Loro Piceno

25) Petriolo


ASCOLI PICENO

1) Rapagnano

2) Magliano di Tenna

3) Grottazzolina

4) Lapedona

5) Moresco

6) Monterubbiano

7) Montefiore dell’Aso

8) Carassai

9) Cossignano

10) Montalto delle Marche

11) Montedinove

12) Montelparo

13) S. Vittoria in Matenano

14) Montefalcone Appennino

15) Smerillo

16) Servigliano

17) Monteleone di Fermo

18) Monsampietro Morico

19) Belmonte Piceno

20) Monte Giberto

21) Petritoli

22) Monte Vidon Combatte

23) Montottone

24) Ortezzano

25) Monte Rinaldo

26) Ponzano di Fermo

27) Francavilla d’Ete

28) Monte Vidon Corrado