Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 20 giugno 1979, n. 23
Titolo:Norme per disciplinare la produzione di piante allogame.
Pubblicazione:(B.u.r. 22 giugno 1979, n. 34)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata dall'art. 9, l.r. 26 ottobre 1983, n. 34.

Sommario




Art. 1

La Regione Marche con la presente legge si propone di disciplinare la coltivazione delle piante portaseme allogame: cipolla, bietola, carota e crucifere, al fine di:
- prevenire i danni derivanti da un insufficiente isolamento spaziale delle suddette coltivazioni;
- favorire l’espansione di tali colture per la produzione delle sementi.


Art. 2

I produttori sementieri e i coltivatori moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell’ambito del territorio regionale piante allogame portaseme, elencate nella allegata tabella A, debbono presentare alla giunta regionale un programma di coltivazione nei termini fissati nella stessa tabella A.

Art. 3

Il presidente della Regione con proprio decreto costituisce una commissione per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 4 presieduta dall’assessore all’agricoltura o dal responsabile del servizio agricoltura e così composta:
- un rappresentante dell’ufficio interregionale dell’ENSE (Ente nazionale sementi elette) competente per territorio;
- tre rappresentanti dei produttori sementieri di cui alla legge 25.11.1971, n. 1096 che operano nella regione;
- tre rappresentanti delle associazioni agricole di categoria maggiormente rappresentative;
- due rappresentanti delle centrali regionali cooperative;
- un rappresentante per ognuno degli ispettorati agrari provinciali;
- uno sperimentatore esperto nel settore della moltiplicazione delle sementi.

I rappresentanti dei produttori sementieri, delle associazioni agricole, delle centrali cooperative sono nominati su designazione delle rispettive categorie.
Svolge le funzioni di segretario della commissione un funzionario dell’assessorato all’agricoltura esperto in materia.
La commissione resta in carica cinque anni e deve essere convocata entro trenta giorni dalla sua costituzione.
La commissione è strumento tecnico consultivo della giunta regionale in materia di moltiplicazione delle sementi.

Art. 4

I compiti della commissione di cui all’art. 3 sono i seguenti:
- proporre alla giunta regionale l’aggiornamento della tabella A allegata alla presente legge;
- esaminare entro trenta giorni dai termini fissati dalla tabella A i programmi di coltivazione presentati alla giunta regionale;
- formulare le prescrizioni per l’attuazione dei programmi di coltivazione onde evitare danni alle colture, precisando le distanze minime, le sottospecie, i gruppi di varietà e le varietà , ai sensi delle norme comunitarie e nazionali, e tenendo conto delle eventuali prescrizioni contrattuali;
- stabilire eventualmente aree di preuso e ammettere nelle stesse aree la presenza di varietà , gruppi di varietà o sottospecie che non godono del diritto di preuso. Nel caso che la presenza contemporanea di diverse specie, sottospecie, gruppi di varietà e varietà diverse, previste nei programmi di coltivazione, sia motivo di danni per la produzione sementiera locale, la commissione ha facoltà di dare a suo giudizio insindacabile la priorità alla o alle colture di prevalente interesse per le zone di coltivazione. Sono da considerarsi di prevalente interesse quelle colture della stessa varietà , dello stesso gruppo di varietà o della stessa sottospecie che offrono nella loro globalità un maggior reddito;
- ricevere segnalazioni circa l’esistenza di colture o piante inquinanti, che possano essere di nocumento ai programmi di moltiplicazione, da parte di produttori, di coltivatori, di moltiplicatori sementieri, di organizzazioni di categoria e sindacali e da chiunque ritenga di essere interessato alla coltivazione di piante allogame e disporre gli accertamenti del caso tramite gli uffici agricoli regionali, previa comunicazione agli interessati della data, dell’ora e del luogo in cui gli accertamenti stessi saranno effettuati.

Le indicazioni della commissione costituiscono parte integrante dei piani zonali di sviluppo agricolo e delle comunità montane.

Art. 5

La giunta regionale, su conforme parere della commissione di cui all’art. 3, provvede a:
a) comunicare ai comuni interessati le prescrizioni e le decisioni sulle aree di preuso cui attenersi per l’attuazione dei programmi presentati. I comuni, salvo eventuali controdeduzioni, in riferimento all’ultimo comma dell’art. 4, da far pervenire alla giunta regionale entro i successivi 15 giorni, ne dispongono la pubblicazione all’albo pretorio;
b) comunicare agli interessati le prescrizioni e le decisioni di cui alla lettera a);
c) comunicare ai coltivatori moltiplicatori in proprio, ai produttori sementieri e a chiunque manda a seme o lascia andare a semi piante inquinanti, anche se spontanee, l’obbligo di eliminare, entro dieci giorni, le colture e le piante inquinanti che possono essere di nocumento ai programmi di moltiplicazione dandone contemporaneamente comunicazione ai sindaci dei comuni ove queste colture o piante sono ubicate;
d) aggiornare l’allegata tabella A.


Art. 6

I comuni sono delegati ad accertare la violazione dell’obbligo di cui alla lettera c) dell’articolo precedente e a comminare una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 2.000.000 avendo riguardo alla gravità della violazione stessa.
I comuni sono altresì delegati ad accertare la mancata presentazione del programma di cui all’art. 2 della presente legge nei termini indicati dall’allegata tabella A, da parte dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori in proprio che coltivano nell’ambito del territorio regionale le piante allogame di cui all’art. 1, e a comminare una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 5.000.000.
Per l’applicazione delle sanzioni e la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, in attesa dell’entrata in vigore della legge regionale che detta la generale disciplina per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, si osservano le norme contenute nella legge 24.12.1975, n. 706.

Art. 7

Ai componenti la commissione prevista dal precedente art. 3, estranei alla amministrazione regionale, è corrisposta, per ogni seduta, una indennità di presenza pari al compenso spettante, per ogni seduta, ai membri elettivi componenti il comitato regionale di controllo e le sue sezioni speciali ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 13.4.1973, n. 7 nonché , per i residenti in comune diverso da quello ove svolge l’attività la commissione, il rimborso spese sostenuto per partecipare alle sedute nella misura di L. 100 per chilometro.
Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata, per l’anno 1979, la spesa di L. 5 milioni; l’entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte, per l’anno 1979, a carico del capitolo 1101715 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione " Spese per il funzionamento della commissione per la disciplina della produzione di sementi di piante allogame" e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 5 milioni e, per gli anni successivi, a carico del capitolo corrispondente; la spesa predetta è dichiarata obbligatoria.
Alla copertura degli oneri si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione di competenza e di cassa del capitolo 1700201 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine".

Allegati

Tabella A


Elenco delle specie allogame

allegato alla presente legge











Specie
Termine ultimo per la presentazione del programma annuale di coltivazione di specie allogame
Bietola 30 agosto