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Atto:LEGGE REGIONALE 11 agosto 1979, n. 25
Titolo:Calendario venatorio regionale per l'annata 1979/80.
Pubblicazione:(B.u.r. 11 agosto 1979, n. 45)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

La presente legge disciplina l’esercizio venatorio nella Regione Marche, in attesa della legge organica di attuazione della legge 27.12.1977, n. 968 con la quale saranno individuati i soggetti destinatari della delega. I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l’esercizio venatorio nel territorio della Regione Marche.

Art. 2

Ai sensi della legge 27.12.1977, n. 968 il territorio della Regione è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata con limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate al successivo art. 5.

Art. 3

E’ vietato abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie di cui al successivo art. 5 fatta eccezione per i topi propriamente detti, le arvicole, le talpe e i ratti.

Art. 4

Le specie di selvaggina per le quali è consentito l’esercizio venatorio nella Regione Marche sono quelle elencate nel successivo art. 5.
E’ vietato il commercio di esemplari vivi o morti, appartenenti alle specie non comprese nell’elenco di cui al seguente articolo, fatta eccezione per quelli muniti di speciale contrassegno di importazione o di allevamento e per quelli di cui alla lettera t) dell’art. 20 della legge 27.12.1977, n. 968.

Art. 5

La stagione venatoria ha inizio il 18 agosto 1979 e termina il 31 marzo 1980.
Per consentire il ripopolamento la caccia al fagiano, alla lepre, alla pernice, alla starna e alla coturnice si chiude il 2 dicembre 1979. La caccia ai daini, mufloni, caprioli e cervi non è consentita per recenti immissioni. La caccia alla coturnice è consentita solamente dal 14 ottobre per accertato ritardo della nidificazione.
Le amministrazioni provinciali provvedono al controllo della consistenza delle volpi per evitare nocumento al patrimonio faunistico, disponendo abbattimenti in deroga alla presente normativa previo parere dell’Istituto di biologia della selvaggina.
Le specie di selvaggina cacciabile sono le seguenti:
1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: calandro, merlo, prispolone, quaglia, tortora;
2) specie cacciabili dal 18 agosto fino alla fine di febbraio: folaga, gallinella d’acqua, germano reale;
3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo: alzavola, beccaccino, canapiglia, chiurlo, codone, colombaccio, combattente, donnola, fischione, frullino, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passera oltremontana, passero, pettegola, pittima minore, piviere, porciglione, storno, volpe;
4) specie cacciabili dal 16 settembre al 31 dicembre: camoscio, coniglio selvatico, colino della Virginia, fanello, fringuello, frosone, gallo cedrone, peppola, pispola, spioncello, strillozzo, verdone;
5) specie cacciabile dal 16 settembre alla fine di febbraio: beccaccia;
6) specie cacciabili dal 16 settembre fino al 31 marzo: allodola, cappellaccia, cesena, cornacchia nera, corvo, pavoncella, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, tottavilla;
7) specie cacciabile dal 1º novembre al 31 gennaio: cinghiale;
8) specie cacciabili dal 16 settembre al 2 dicembre: fagiano, lepre, pernice, starna;
9) specie cacciabile dal 14 ottobre al 2 dicembre: coturnice.

E’ vietata la caccia da appostamento al beccaccino.
Le specie di selvaggina di cui al comma quarto sono cacciabili nei giorni sottoindicati:
Agosto: sabato 18 - domenica 19 - sabato 25 - domenica 26;
Settembre: domenica 2 - domenica 9 - domenica 16 - mercoledì 19 - sabato 22 - domenica 23 - mercoledì 26 - sabato 29 - domenica 30;
Ottobre e novembre: alla selvaggina stanziale: mercoledì , sabato e domenica di ogni settimana.
Dicembre, gennaio: mercoledì , sabato e domenica di ogni settimana;
Febbraio: sabato 2 - domenica 3 - mercoledì 6 - sabato 9 - domenica 10 - mercoledì 13.

Nei giorni 18, 19, 25 e 26 agosto e 2, 9 settembre 1979 la caccia è consentita da fermo, da appostamento fisso o temporaneo senza l’uso di richiami vivi e in forma vagante e con l’uso del cane nelle zone diverse dai boschi, dai cespugliati, dagli incolti e dalle macchie.
Nei mesi di ottobre, novembre, dal 16 al 28 febbraio, e nel mese di marzo, sentito il parere dell’Istituto nazionale di biologia della selvaggina, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita per 5 giorni alla settimana fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì.

Art. 6

L’esercizio venatorio ha inizio e termina secondo gli orari di seguito indicati:
Agosto:
- dalle ore 5 alle ore 20;
Settembre:
- nel periodo 1/15: dalle ore 5,30 alle ore 20
- nel periodo 16/30: dalle ore 6 alle ore 19,30;
Ottobre:
- nel periodo 1/15: dalle ore 5 alle ore 18,00
- nel periodo 16/31: dalle ore 5,15 alle ore 17,30;
Novembre:
- nel periodo 1/15: dalle ore 5,30 alle ore 17,10
- nel periodo 16/30: dalle ore 5,50 alle ore 16,50;
Dicembre:
- nel periodo 1/15: dalle ore 6,10 alle ore 16,40
- nel periodo 16/31: dalle ore 6,30 alle ore 16,40;
Gennaio:
- nel periodo 1/15: dalle ore 6,30 alle ore 16,50
- nel periodo 16/31: dalle ore 6,30 alle ore 17,00;
Febbraio:
- nel periodo 1/15: dalle ore 6,15 alle ore 17,30
- nel periodo 16/29: dalle ore 6,00 alle ore 18,00;
Marzo:
- nel periodo 1/15: dalle ore 5,30 alle ore 18,30
- nel periodo 16/31: dalle ore 5,00 alle ore 18,30.


Art. 7

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a) selvaggina stanziale: due capi di cui una lepre. Per il cinghiale, è consentito l’abbattimento di un capo giornaliero.
b) selvaggina migratoria: quaglie e tortore: 10 capi complessivi; tordi, merli e cesene: 25 capi complessivi; trampolieri e palmipedi: 10 capi complessivi; colombacci: 10 capi complessivi; beccacce: 5 capi.

Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alla lettera b) non può superare complessivamente i 30 capi.
Per le altre specie il numero massimo complessivo consentito è di 30 capi ad eccezione dei passeri e storni non soggetti a limitazione di carniere.
Nel territorio delle province di Macerata e Ascoli Piceno non è consentita la caccia al cinghiale stante la limitata consistenza di capi per recente immissione.

Art. 8

Fino a quando non verrà disposto diversamente con legge regionale, gli appostamenti fissi sono soggetti ad autorizzazione annuale rilasciata in carta legale dell’amministrazione provinciale competente per territorio nel rispetto delle norme previste dal T.U. delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.
E’ vietata l’apposizione di "tabelle" per la delimitazione delle "zone di rispetto".
Il titolare dell’appostamento fisso, ai fini della pubblica incolumità , è tenuto a segnalare con idonei cartelli l’esistenza dell’appostamento.
Sono vietati gli impianti di appostamento fissi e temporanei ad una distanza minore di 1000 metri dai valichi montani.
Il sostare dietro un riparo naturale non costituisce esercizio di caccia da appostamento temporaneo.
Ogni appostamento fisso può funzionare con un numero massimo di 30 richiami fatta eccezione per la caccia agli storni per la quale il numero massimo dei richiami della specie è fissata in 60.
Nel territorio del Monte Conero, in provincia di Ancona, delimitato dalla strada per Portonovo al bivio per Portonovo, lungo la strada provinciale del Conero fino a Sirolo e per tutto il versante a mare sono vietati gli appostamenti fissi, temporanei e l’uso dei "volantini".

Art. 9

Le riserve di caccia, fermo restando quanto disposto dall’art. 36 della legge 27.12.1977, n. 968, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dalla presente legge. Nelle riserve di caccia a carattere turistico gestite da enti pubblici e ripopolate con fagiani e starne esclusivamente di allevamento la caccia alle dette specie è consentita senza limitazioni di capi per tre giornate settimanali a scelta.
La caccia ai soli fagiani di cui al comma precedente è consentita fino al 31 dicembre.

Art. 10

L’addestramento e l’allenamento dei cani, prima dell’apertura della caccia, sono consentiti a partire dall’11 agosto fino al 13 settembre sul territorio regionale nei giorni di mercoledì e giovedì e fino al 18 agosto anche nei giorni di sabato e domenica. E’fatto comunque divieto di accesso ai terreni con colture intensive, specializzate e da seme, nonché nei boschi, nei cespugliati, negli incolti e nelle macchie.
L’uso del cane, dal 18 agosto al 29 febbraio, è consentito solamente nelle giornate di caccia e dal 18 agosto al 9 settembre secondo le modalità di cui al comma precedente; dal 1º marzo al 31 marzo, è limitato alla caccia lungo i fiumi e i laghi a eccezione della caccia alla volpe che è consentita su tutto il territorio.

Art. 11

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell’attività venatoria in regime di caccia controllata, i titolari di licenze per l’esercizio della caccia devono essere in possesso del tesserino previsto dall’ultimo comma dell’art. 8 della legge 27.12.1977, n. 968.
Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza.
Per gli adempimenti di cui ai commi precedenti, la giunta regionale provvede a trasmettere i tesserini della Regione al competente organo in materia di caccia della Repubblica di San Marino.
Il tesserino è stampato a cura della Regione in conformità al modello allegato alla presente legge.
Alle spese di stampa, di distribuzione e di rilascio dei tesserini, si provvede con i fondi stanziati al capitolo 1313301 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1979.
Per ogni giornata di caccia l’intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all’uopo destinati, il giorno di caccia e, subito dopo l’abbattimento, i capi di selvaggina stanziale abbattuti, nonché la regione prescelta.
Per quanto riguarda la selvaggina migratoria deve indicare, in modo indelebile, il numero dei capi complessivi giornalmente abbattuti.
Le amministrazioni comunali sono tenute a comunicare all’assessorato regionale alla caccia entro e non oltre il 30 aprile 1980 il numero dei tesserini rilasciati.
I cacciatori non residenti nella Regione Marche per praticare l’esercizio venatorio devono essere in possesso del tesserino di cui al primo comma del presente articolo rilasciato dalla Regione di residenza.
La giunta regionale è autorizzata a corrispondere ai comuni, a titolo di rimborso spese, la somma di lire cento per ogni tesserino rilasciato.
Per consentire l’elaborazione dei dati ai fini della creazione di un sistema informativo regionale orientato alle esigenze della programmazione faunistica, il cacciatore, per ottenere il tesserino relativo all’annata 1980/81 deve consegnare contestualmente al comune di residenza quello relativo alla presente annata venatoria.
Per quanto concerne le modalità per l’esercizio venatorio da riportarsi nel tesserino di caccia, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 8 della legge 968/1977, la Regione provvede a stampare un pieghevole da consegnarsi contemporaneamente allo stesso tesserino.

Art. 12

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 31 della legge 27.12.1977, n. 968.

Art. 13

La giunta regionale con propria deliberazione pubblica il calendario venatorio relativo all’intera annata venatoria 1979/80 nel rispetto della presente legge.

Art. 14

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.

Allegati

Modello del tesserino di cui all'art. 11.


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