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Atto:LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1980, n. 2
Titolo:Fondo di solidarietà regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 10 gennaio 1980, n. 3)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Per favorire la sollecita ripresa economica delle aziende danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da calamità naturali, la Regione è autorizzata ad anticipare le provvidenze, limitatamente alle sovvenzioni, ai concorsi nelle spese e a quelle contributive previste dagli artt. 3 - lett. a) e c) -, 4 - primo comma -, 5 - secondo, terzo e quarto comma - della legge 25.5.1970, n. 364.

Art. 2

La giunta Regionale, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, richiede al Ministero Agricoltura e Foreste il riconoscimento del carattere di eccezionalità , dell’evento, delimita le zone colpite e stabilisce gli interventi da attuare con immediatezza e l’importo complessivo degli stessi nei limiti delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale.

Art. 3

La giunta regionale, in base alla richiesta di cui all’articolo precedente ed alla istruttoria delle domande, delibera l’anticipazione degli interventi previsti al precedente articolo 1.
L’istruttoria è svolta dagli uffici agricoli della Regione, in collaborazione con gli uffici tecnici e agricoli dei comuni che hanno segnalato l’evento, nei tempi e secondo le procedure previste dalla legge 25.5.1970, n. 364.

Art. 4

Nel caso di parziale o mancato accoglimento della richiesta di cui al precedente art. 2 e della conseguente minore o mancata assegnazione di fondi, l’onere differenziale delle provvidenze concesse resta a carico del " Fondo di solidarietà regionale".

Art. 5

L’apporto regionale è stabilito nella misura massima di L. 3.500 milioni; l’apporto iniziale per l’anno 1980 è stabilito in misura non inferiore a L. 700 milioni.
La legge di approvazione di bilancio stabilisce l’entità delle autorizzazioni di spesa nei rispettivi esercizi fermo restando che il complesso degli interventi autorizzati non può superare l’importo di L. 3.500 milioni tenuto conto delle spese già autorizzate negli anni precedenti in eccedenza sulle assegnazioni statali.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate in applicazione della presente legge sono iscritte negli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per i rispettivi esercizi a carico del capitolo da istituirsi con la seguente denominazione: " Fondo di solidarietà regionale in agricoltura per anticipazione degli interventi conseguenti le eccezionali avversità atmosferiche o le calamità naturali".

Art. 6

Qualora lo Stato disponga, per le finalità previste dagli articoli 3 - lettera a) e c) -, 4 - primo comma -, 5 - secondo, terzo e quarto comma - della legge 25 maggio 1970, n. 364, assegnazioni di fondi relativi all’accoglimento della richiesta formulata ai sensi del precedente articolo 2, la Regione nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 21 - terzo comma - della legge 19.5.1976, n. 335, effettua il recupero degli importi anticipati per gli stessi interventi ed iscrive negli stati di previsione della spesa le maggiori assegnazioni statali.
Il recupero dei fondi sulle assegnazioni statali è iscritto nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale al capitolo da istituirsi con la seguente denominazione: " Recupero di spese anticipate per interventi conseguenti le eccezionali avversità atmosferiche o le calamità naturali".

Art. 7

Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi dopo il 1º luglio 1979, ove alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato disposto l’intervento statale.