Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 14 marzo 1980, n. 12
Titolo:Modifica della percentuale di indennizzo per danni causati al patrimonio zootecnico di cui all'articolo 3 della legge regionale 25.8.1977, n. 33.
Pubblicazione:(B.u.r. 22 marzo 1980, n. 28)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario





L’art. 3 della legge regionale 25.8.1977, n. 33 č sostituito dal seguente:
"Per i danni causati al patrimonio zootecnico dalle specie animali di cui ai precedenti artt. 1 e 2, puň essere concesso un indennizzo fino alla misura del totale valore di mercato del capo di bestiame al momento del danno".

La presente legge sarŕ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.