Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 19 marzo 1980, n. 16
Titolo:Utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate - delega di funzioni amministrative ai comuni.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 marzo 1980, n. 29)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario


Art. 1 (Finalità)
Art. 2
Art. 3 (Elementi di comparazione per la individuazione delle terre insufficientemente coltivate)
Art. 4 (Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono)
Art. 5 (Criteri per l’utilizzazione agraria o forestale e per la formazione dei piani aziendali o interaziendali)
Art. 6 (Censimento, classificazione e aggiornamenti annuali delle terre incolte o abbandonate)
Art. 7 (Assegnazione delle terre)
Art. 8 (Revoca delle assegnazioni)
Art. 9 (Notificazioni)
Art. 10 (Ente regionale di sviluppo agricolo nelle Marche)
Art. 11 (Commissioni provinciali)
Art. 12 (L’esercizio delle funzioni delegate)
Art. 13 (Uffici agricoli di zona)
Art. 14 (Agevolazioni per l’avvio delle esecuzioni dei piani aziendali)
Art. 15 (Disposizioni finanziarie)
Art. 16 (Norma transitoria)



La Regione Marche, nel quadro degli interventi volti all’espansione della base produttiva e dell’occupazione in agricoltura, con particolare riferimento a quella giovanile, con la presente legge disciplina l’attuazione della legge 4.8.1978, n. 440 "Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate".

Art. 2

Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate ai comuni a eccezione di quelle espressamente riservate a organi e enti regionali.
I comuni possono esercitare le funzioni delegate con la presente legge, a eccezione di quelle a essi espressamente attribuite, tramite le comunità montane e per la restante parte del territorio tramite le associazioni dei comuni.


Gli elementi di comparazione per individuare le terre insufficientemente coltivate sono definiti dalle commissioni provinciali di cui all’art. 3 della legge 4.8.1978, n. 440 in base a quanto stabilito dall’art. 2, secondo e terzo comma, della stessa legge.


La giunta regionale provvede alla determinazione delle singole zone del territorio regionale caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e suscettibili di utilizzazione ai fini previsti dall’art. 1 della legge 4.8.1978, n. 440.
Il provvedimento della giunta regionale è adottato, d’intesa con la commissione consiliare competente, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sulla base di proposte formulate, per i territori di rispettiva competenza, dalle comunità montane e dalle associazioni di comuni sentito il comitato consultivo di cui all’art. 30 della legge regionale 28.10.1977, n. 42, ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
Entro 90 giorni dalla pubblicazione chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni.
Entro i successivi 30 giorni la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede definitivamente, modificando eventualmente il primo provvedimento nella parte in cui si accolgono le osservazioni presentate e motivando il mancato accoglimento delle altre osservazioni.


Alla definizione dei criteri per l’utilizzazione agraria e forestale nonchè dei criteri per la formazione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali concernenti le richieste di assegnazione delle terre ricadenti all’interno di ciascuna zona di cui al precedente art. 4 provvede la giunta regionale sulla base di proposte formulate dalle comunità montane e dalle associazioni di comuni di cui all’art. 4 della legge regionale 6.2.1978, n. 6, sentito il comitato consultivo di cui all’art. 30 della legge regionale 28.10.1977, n. 42, in coerenza con le indicazioni dei piani zonali agricoli dopo la determinazione definitiva delle zone di cui al precedente art. 4.


Al censimento, alla classificazione e ai relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte o abbandonate provvedono i comuni.
Agli accertamenti promossi per predisporre la documentazione necessaria per la classificazione delle terre incolte o abbandonate partecipano i proprietari e gli aventi diritto, ai quali dovrà essere dato avviso della data degli accertamenti, con preavviso di almeno 15 giorni. E’dato avviso ai proprietari e agli aventi diritto dell’ora e del giorno in cui avvengono i sopralluoghi. Nei casi di assenza, di irreperibilità o di rifiuto degli interessati si applicano le norme dell’art. 9 della presente legge.
La classificazione dei terreni, deve, in particolare, indicare:
- comune e frazione;
- dati catastali;
- se siano compresi o meno nelle zone dichiarate svantaggiate ai sensi della direttiva Cee 273/ 1975.

Gli elenchi di tali terreni, deliberati dal consiglio comunali, sono esposti all’albo comunale per 30 giorni e sono notificati ai proprietari interessati e agli aventi diritto risultanti da pubblici registri mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I proprietari e gli aventi diritto inseriti negli elenchi di cui al presente articolo possono, con istanza documentata rivolta al sindaco, chiedere la cancellazione di terreni.
Le istanze di cui al comma precedente sono presentate entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all’albo.
Su tali istanze il consiglio comunale delibera entro i successivi 30 giorni approvando l’elenco definitivo.


La domanda di assegnazione va presentata al comune nel cui territorio ricade in tutto o per la maggior parte il terreno. La domanda deve contenere tutti gli elementi necessari alla esatta identificazione dei terreni, la loro estensione, la loro condizione colturale e i dati anagrafici relativi al proprietario.
Entro 15 giorni il comune provvede a notificare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario e agli altri aventi diritto la domanda del richiedente.
Il proprietario o gli aventi diritto, ove intendano coltivare direttamente tali terreni, devono far pervenire al comune, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 45 giorni dalla notificazione, espressa richiesta in merito accompagnata da un piano di sviluppo. La comunità montana o l’associazione di comuni competente per territorio, sentito il comitato consultivo di cui all’art. 30 della legge regionale 28.10.1977, n. 42, debbono dichiarare l’accettabilità o meno del piano di sviluppo e stabilire i tempi di realizzazione per ciascuna opera prevista nel piano stesso.
I comuni accertano altresì la effettiva esecuzione, nei tempi stabiliti, delle opere e dei lavori previsti nel piano e provvedono, in caso di accertamento positivo, alla cancellazione dagli elenchi dei terreni di cui al precedente art. 6.
Nel caso di mancata esecuzione o di inosservanza dei terreni, la domanda di assegnazione ha regolare corso.
Il sindaco in ogni caso trasmette immediatamente le domande di assegnazione alla commissione provinciale, di cui all’art. 3 della legge 4.8.1978, n. 440, la quale deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma del presente articolo.
Spetta al sindaco comunicare alla commissione che i termini di cui al terzo comma del presente articolo sono infruttuosamente trascorsi.
Per i terreni ricadenti nelle zone di cui al precedente art. 4 la domanda di assegnazione deve essere accompagnata dal piano di sviluppo aziendale o interaziendale.
Per i lavoratori emigrati in Italia o all’estero nonchè per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non superi L. 6.000.000 il termine di cui al precedente terzo comma è raddoppiato.
All’assegnazione delle terre provvede il sindaco in conformità al parere espresso dalla commissione di cui all’art. 3 della legge 4.8.1978, n. 440, entro 15 giorni dalla ricezione del parere stesso tenuto conto delle preferenze stabilite dall’art. 5 - V comma della stessa legge.


Alla revoca delle assegnazioni di cui all’art. 5, ultimo comma, della legge 4.8.1978, n. 440, provvede il sindaco.


Per le notificazioni ai proprietari e agli aventi diritto previste dalla presente legge, nei casi di assenza, di irreperibilità o di rifiuto, il comune si attiene alle norme di cui al titolo VI - sezione IV - del libro 1 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.


L’ente regionale di sviluppo agricolo presta, su richiesta, assistenza tecnica agli enti delegati per l’adempimento dei compiti a essi attribuiti dalla presente legge.
L’ente concorre alla promozione delle domande di assegnazione e assiste gli interessati nella presentazione delle domande e nella predisposizione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali e può presentare domanda di assegnazione per i terreni ricadenti nelle zone determinate ai sensi dell’art. 4 della presente legge.
L’ente di sviluppo, previa rimessa a coltura delle terre a esso assegnate, provvede, d’intesa con gli enti delegati interessati, alla loro assegnazione a coltivatori diretti, a mezzadri e loro cooperative nonchè alle cooperative costituite ai sensi della legge 1.6.1977, n. 285.


Le commissioni provinciali si riuniscono presso la sede dei comuni capoluogo di provincia.
Le funzioni di segreteria delle commissioni sono svolte da un funzionario dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura.
Il segretario partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
Ai componenti le commissioni provinciali, a esclusione del segretario e dei collaboratori regionali, spettano i compensi e i rimborsi previsti da disposizioni regionali in materia.


I comuni, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale della Regione, trasmettono alla giunta regionale le deliberazioni per l’esercizio delle funzioni delegate, secondo quanto stabilito dal primo comma dell’art. 2 della presente legge.
Il presidente della giunta regionale emana le direttive generali ai sensi del quinto comma dell’art. 59 dello Statuto.
Le funzioni di vigilanza spettano alla giunta regionale.
Gli enti delegati forniscono tutti gli elementi, le notizie e i chiarimenti necessari, in via generale o per specifiche situazioni, per corrispondere alla richiesta degli organi centrali dello Stato.
Gli enti delegati presentano annualmente una relazione alla giunta regionale sull’attività svolta e sui problemi che si presentano in connessione con l’attuazione delle misure previste dalla presente legge nei rispettivi territori.
Trasmettono altresì , ogni tre mesi, situazioni statistiche sulla base delle impostazioni e dei moduli che sono a essi trasmessi dalla giunta regionale.
Gli eventuali provvedimenti sostitutivi, per accertata inerzia nel compimento di atti obbligatori sottoposti a termini o comunque provvisti di scadenze essenziali da parte degli enti delegati, sono deliberati dal consiglio regionale, sentiti gli enti delegati interessati.


Gli enti delegati si avvalgono degli uffici agricoli della Regione sino a quando detti enti non sono in grado di organizzare propri uffici agricoli.


A favore degli aventi diritto di cui alla legge 4.8.1978, n. 440, che abbiano presentato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale possono essere concesse le seguenti provvidenze:
a) accesso alle agevolazioni previste dalle leggi regionali in materia di agricoltura e foreste, nell’ambito delle priorità stabilite dalle leggi medesime;
b) entro i limiti dello stanziamento autorizzato, concessione di un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile sopportata nel primo anno di coltivazione per gli interventi ritenuti necessari per la ripresa della normale coltivazione dei terreni assegnati. Il contributo viene erogato per metà all’atto della concessione e per la parte residua dopo la sistemazione e messa a coltura dei terreni. Lo stesso contributo è aumentabile fino al 70 per cento nei casi in cui i terreni siano ubicati nelle zone montane. Alla concessione e alla liquidazione del contributo provvede la giunta regionale.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dall’art. 18 della legge 1.6.1977, n. 285.


Per il rimborso delle spese sostenute dai comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate dalla presente legge è autorizzata per l’anno 1980 la spesa di L. 200 milioni.
Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera b) dell’articolo 14 è autorizzata per l’anno 1980 la spesa di L. 300 milioni.
All’onere di L. 500 milioni si provvede mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità regionali a fronte dell’assegnazione statale prevista dalla legge 27.12.1977, n. 984 per l’anno 1980.


In attesa dell’entrata in vigore degli organi delle associazioni dei comuni di cui agli artt. 2 e 4 il comune può esercitare le funzioni delegate tramite l’associazione dei comuni di cui all’art. 4 della legge regionale 6.2.1978, n. 6.
Nel caso in cui il comune non sia rappresentato negli organi della comunità montana e delle associazioni dei comuni di cui al comma precedente, gli organi medesimi possono esercitare le suddette funzioni integrati da rappresentanti dello stesso comune eletti con i criteri di cui all’art. 12 della legge regionale 6.6.1973, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni.