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Atto:LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 49
Titolo:Miglioramenti economici al personale regionale in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali per il triennio 1979/81.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 giugno 1980, n. 52)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario





In attesa dell’applicazione dell’accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali per il triennio 1979/ 1981, al personale che fruisce del trattamento economico dei dipendenti regionali, vengono corrisposte a titolo di acconto le seguenti somme:
1) per l’anno 1979 L. 120.000 uguali per i dipendenti di tutti i livelli. Tale importo č soggetto alle sole ritenute erariali e viene ridotto proporzionalmente in relazione al servizio prestato;
2) a decorrere dall’1 gennaio 1980 le seguenti somme per ogni mese di servizio prestato in relazione al livello di inquadramento o qualifica regionale corrispondente:
- livello I, mensili L. 45.000;
- livello II, mensili L. 45.000;
- livello III, mensili L. 50.000;
- livello IV, mensili L. 50.000;
- livello V, mensili L. 55.000;
- livello VI, mensili L. 55.000;
- livello VII, mensili L. 65.000;
- livello VIII, mensili L. 95.000.

Tali somme mensili sono assoggettate alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
L’onere derivante dall’esecuzione della presente legge ammontante a L. 220.000.000 per l’anno 1979 e a L. 1.200.000.000 per l’anno 1980, e quindi per complessive L. 1.420.000.000, č portato in aumento dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1100301 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1980.
La copertura dell’onere č assicurata contro contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700101 dello stato di previsione della spesa per detto anno "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio recanti oneri di parte corrente concernenti le funzioni normali", elenco n. 2, partita n. 1 (parte).