Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 11 agosto 1980, n. 51
Titolo:Calendario venatorio 1980/81
Pubblicazione:(B.u.r. 11 agosto 1980, n. 68 - bis)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di .

Sommario




Art. 1

La presente legge disciplina l’esercizio venatorio nella Regione Marche, in attesa della legge organica di attuazione della legge 27.12.1977, n. 968 con la quale saranno individuati i soggetti destinatari della delega.
I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l’esercizio venatorio nel territorio della Regione Marche.

Art. 2

Ai sensi della legge 27.12.1977, n. 968 il territorio della Regione è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata con limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate al successivo art. 5.

Art. 3

E’ vietato abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie di cui al successivo art. 5 fatta eccezione per i topi propriamente detti, le arvicole, le talpe e i ratti.

Art. 4

La specie di selvaggina per le quali è consentito l’esercizio venatorio nella Regione Marche sono quelle elencate nel successivo art. 5.
E’ vietato il commercio di esemplari vivi o morti, appartenenti alle specie non comprese nell’elenco di cui al seguente articolo, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera t) dell’art. 20 della legge 27.12.1977, n. 968.

Art. 5

La stagione venatoria ha inizio il 18 agosto 1980 e termina il 9 marzo 1981.
Per consentire il ripopolamento, la caccia al fagiano, alla lepre, alla pernice e alla starna si chiude il 7 dicembre 1980.
A causa delle recenti immissioni, la caccia ai daini, mufloni, caprioli, camosci e cervi non è consentita.
Le amministrazioni provinciali, sentito l’istituto nazionale di biologia della selvaggina, provvedono al controllo della consistenza delle volpi per evitare nocumento al patrimonio faunistico, disponendo abbattimenti in deroga alla vigente normativa anche nelle zone di ripopolamento e cattura ed anche nei terreni coperti di neve.
Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:
1) specie cacciabili del 18 agosto fino al 31 dicembre: calandro, merlo, prispolone, quaglia, tortora;
2) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 28 febbraio: alzavola, canapiglia, chiurlo, combattente, folaga, gallinella d’acqua, germano reale, mestolone, moriglione, passera mattugia, pettegola, pittima minore, tottavilla;
3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 9 marzo: beccaccino, codone, colombaccio, donnola, fischione, frullino, marzaiola, moretta, passera oltremontana, passero, piviere, porciglione, storno, volpe;
4) specie cacciabili dal 21 settembre fino al 31 dicembre: coniglio selvatico, colino della Virginia, fringuello, frosone, gallo cedrone, peppola, pispola, strillozzo, verdone;
5) specie cacciabili dal 21 settembre fino al 28 febbraio: beccaccia, cesena;
6) specie cacciabili dal 21 settembre fino al 9 marzo: allodola, cappellaccia, cornacchia nera, corvo, pavoncella, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello;
7) specie cacciabile dal 1º novembre fino al 31 gennaio: cinghiale;
8) specie cacciabili dal 21 settembre fino al 7 dicembre: fagiano, lepre, pernice, starna;
9) la caccia alla coturnice è consentita dal 12 ottobre al 7 dicembre. Le amministrazioni provinciali, nei casi di accertata presenza di coturnici e nelle zone interessate, possono vietare l’esercizio venatorio fino al 12 ottobre e dopo il 7 dicembre.

E’ vietato la caccia da appostamento al beccaccino.
Le specie di selvaggina di cui al comma quinto del presente articolo sono cacciabili nei giorni sottoindicati:
- agosto: lunedì 18 - sabato 23 - domenica 24 - domenica 31;
- settembre: domenica 7 - domenica 21 - mercoledì 24 - sabato 27 - domenica 28;
- ottobre e novembre: alla selvaggina stanziale: mercoledì , sabato e domenica di ogni settimana;
- dicembre e gennaio: mercoledì , sabato e domenica di ogni settimana;
- febbraio: domenica 1 - mercoledì 4 - sabato 7 - domenica 8 - mercoledì 11 - sabato 14 - domenica 15.

Nei giorni 18, 23, 24 e 31 agosto e 7 settembre 1980 la caccia è consentita da appostamento fisso o temporaneo senza l’uso di richiami vivi e in forma vagante, anche con l’uso del cane, tranne che nelle zone indicate dalle amministrazioni provinciali ove è permessa solo da appostamento fisso o temporaneo senza l’uso di richiami vivi.
Nei mesi di ottobre, novembre, dal 16 febbraio al 9 marzo, sentito il parere dell’istituto nazionale di biologia della selvaggina, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita per 5 giorni alla settimana fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì.
E’ vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve ad eccezione dei palpimedi e trampolieri di cui al presente articolo, lungo il litorale, i laghi naturali, i corsi d’acqua perenni determinati dalle amministrazioni provinciali, nonchè nei pantani o guazzi (pantiere) regolarmente autorizzati.

Art. 6

L’esercizio venatorio ha inizio secondo gli orari di seguito indicati e termina al tramonto:
- agosto: ore 5;
- settembre: nel periodo 1/15: ore 5,30; nel periodo 16/30: ore 6;
- ottobre: nel periodo 1/15: ore 5; nel periodo 16/31: ore 5,15;
- novembre: nel periodo 1/15: ore 5,30, nel periodo 16/30: ore 5,50;
- dicembre: nel periodo 1/15: ore 6,10; nel periodo 16/31: ore 6,30;
- gennaio: nel periodo 1/15: ore 6,30; nel periodo 16/31: ore 6,30;
- febbraio: nel periodo 1/15: ore 6,15; nel periodo 16/28: ore 6,00;
- marzo: nel periodo 1/9: ore 5,30.


Art. 7

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a) selvaggina stanziale: due capi di cui una lepre. Per il cinghiale è consentito l’abbattimento di un capo giornaliero;
b) selvaggina migratoria: quaglie e tortore: 10 capi complessivi; tordi, merli e cesene: 25 capi complessivi; trampolieri e palmipedi: 10 capi complessivi; colombacci: 10 capi complessivi; beccacce: 5 capi.

Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alla lettera b) non può superare complessivamente i 30 capi.
Per le altre specie il numero massimo complessivo consentito è di 30 capi ad eccezione degli storni e dei passeri non soggetti a limitazione di carniere.

Art. 8

Fino a quanto non verrà disposto diversamente con legge regionale, gli appostamenti fissi sono soggetti ad autorizzazione annuale rilasciata in carta legale dall’amministrazione provinciale competente per territorio nel rispetto delle norme previste dal T.U. delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5.6.1939, n. 1016 e successive modificazioni.
E’ vietata l’apposizione di "tabelle"per la delimitazione delle "zone di rispetto".
Il titolare dell’appostamento fisso, ai fini della pubblica incolumità , è tenuto a segnalare con idonei cartelli l’esistenza dell’appostamento.
Sono vietati gli impianti di appostamenti fissi e temporanei ad una distanza minore di 1.000 metri dai valichi montani, ai sensi dell’art. 16, della legge 968/1977.
Sono altresì vietati gli appostamenti fissi e temporanei dentro gli argini dei fiumi.
Il sostare dietro ad un riparo naturale non costituisce esercizio di caccia da appostamento temporaneo.
Ogni appostamento fisso può funzionare con un numero massimo di 30 richiami vivi fatta eccezione per la caccia agli storni per la quale il numero massimo dei richiami vivi della specie, oltre i sopradetti, è fissato in 60.
Nel territorio del Monte Conero, in provincia di Ancona, delimitato dalla strada per Portonovo al bivio per Portonovo, lungo la strada provinciale del Conero fino a Sirolo e per tutto il versante a mare sono vietati gli appostamenti fissi e temporanei con l’uso dei "volantini".
Gli stampi alla fine della stagione venatoria devono essere rimossi.

Art. 9

Le riserve di caccia, fermo restando quanto disposto dall’art. 36 della legge 27.12.1977, n. 968, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dalla presente legge. Nelle riserve di caccia a carattere turistico gestite da enti pubblici e ripopolate con fagiani e starne esclusivamente di allevamento la caccia alle dette specie è consentita senza limitazioni di capi per tre giornate settimanali a scelta.
La caccia ai soli fagiani di cui al comma precedente è consentita fino al 31 dicembre.
Alla scadenza dei termini previsti dalla legge 27.12.1977, n. 968 in attesa del piano faunistico regionale, per evitare il depauperamento incontrollato della selvaggina presente nelle riserve stesse la giunta regionale provvede alla costituzione coattiva delle stesse in oasi di protezione o zone di ripopolamento e cattura.

Art. 10

L’addestramento e l’allenamento dei cani, prima dell’apertura della caccia, è consentito a partire dal 13 agosto fino al 17 settembre, nei giorni di mercoledì, giovedì e sabato. Dal 13 al 31 agosto nei giorni in cui è consentita, la caccia vengono precluse all’addestramento e all’allenamento dei cani le zone ove la caccia è consentita solamente da appostamento fisso e temporaneo.
E' fatto comunque divieto di accesso ai terreni con colture intensive, specializzate e da seme nonché nelle macchie, nei boschi e negli incolti.
L’uso del cane dal 18 agosto al 28 febbraio è consentito solamente nelle giornate di caccia, dal 18 agosto al 17 settembre secondo le modalità di cui al comma precedente; dal 1º marzo al 9 marzo l’uso del cane è limitato alla caccia lungo i fiumi e i laghi, ad eccezione della caccia alla volpe che è consentita su tutto il territorio.

Art. 11

Al fine di consentire un ordinario e disciplinato svolgimento dell’attività venatoria in regime di caccia controllata i titolari di licenze per l’esercizio della caccia devono essere in possesso del tesserino previsto dall’ultimo comma dell’art. 8 della legge 27.12.1977, n. 968.
Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza.
Per gli adempimenti di cui ai comma precedenti, la giunta regionale provvede a trasmettere i tesserini della Regione al competente organo in materia di caccia della Repubblica di San Marino.
Il tesserino numerato progressivamente è stampato a cura della Regione in conformità al modello allegato alla presente legge.
Alle spese di stampa, di distribuzione e di rilascio dei tesserini, si provvede con i fondi stanziati al capitolo 1313301 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1980.
Per ogni giornata di caccia l’intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all’uopo destinati, il giorno di caccia, e subito dopo l’abbattimento, i capi di selvaggina stanziale abbattuti, nonchè la regione prescelta. Per quanto riguarda la selvaggina migratoria deve indicare, in modo indelebile, il numero dei capi complessivi giornalmente abbattuti.
Le amministrazioni comunali sono tenute a comunicare all’assessorato regionale alla caccia entro e non oltre il 31 marzo 1981 il numero dei tesserini rilasciati.
I cacciatori non residenti nella Regione Marche per praticare l’esercizio venatorio devono essere in possesso del tesserino di cui al primo comma del presente articolo rilasciato dalla Regione di residenza.
La giunta regionale è autorizzata a corrispondere ai comuni, a titolo di rimborso spese, la somma di lire cento per ogni tesserino rilasciato.
Per consentire l’elaborazione dei dati ai fini della gestione di un sistema informativo regionale orientato alle esigenze della programmazione faunistica, il cacciatore per ottenere il tesserino relativo all’annata 1981/1982 deve consegnare, salvo casi di forza maggiore, contestualmente al comune di residenza quello relativo alla presente annata venatoria.
Per quanto concerne le modalità per l’esercizio venatorio da riportarsi nel tesserino di caccia, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 8 della legge 968/77, la Regione provvede a stampare un pieghevole da consegnarsi contemporaneamente allo stesso tesserino.

Art. 12

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 31 della legge 27.12.1977, n. 968.
Le violazioni alle disposizioni di cui all’art. 10 della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di lire 5.000 ad un massimo di lire 50.000.
Alla stessa sanzione amministrativa è sottoposto il proprietario del cane trovato a vagare liberamente in campagna.

Art. 13

I possessori di uccelli e mammiferi imbalsamati, che non rientrano nelle specie cacciabili, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, trasmettono alle amministrazioni provinciali competenti per territorio un elenco degli esemplari ad essi detenuti.
Le amministrazioni provinciali rilasciano certificazione agli interessati del possesso degli esemplari di cui al comma precedente.
L’omessa domanda è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000 per ciascun capo posseduto.

Art. 14

La giunta regionale con propria deliberazione pubblica il calendario venatorio relativo all’intera annata venatoria 1980/1981 nel rispetto della presente legge.

Art. 15

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.