Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 1 settembre 1981, n. 26
Titolo:Anticipazioni ai Comuni e alle Comunità montane dei fondi per la retribuzione dei giovani assunti a tempo indeterminato per effetto della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche e integrazioni.
Pubblicazione:(B.u.r. 3 settembre 1981, n. 90)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Le comunità montane che, per effetto delle disposizioni del D.L. 21.6.1980, n. 268 convertito nella legge 8.8.1980, n. 439, hanno trattenuto in servizio i giovani assunti ai sensi della legge 1.6.1977, n. 285, possono chiedere alla Regione, fino al 31.12.1981, anticipazioni sulla spesa derivante dal pagamento delle retribuzioni del personale interessato.
La stessa anticipazione può essere richiesta dai comuni limitatamente al periodo precedente all'iscrizione dei giovani nella graduatoria unica regionale.

Art. 2

Le amministrazioni che intendono ricorrere all'anticipazione regionale sugli stanziamenti di cui all'art. 4 della legge 6.2.1981, n. 21, debbono trasmettere la relativa domanda al presidente della Regione.
La domanda deve essere corredata da idonea documentazione dell'onere sostenuto e dall'elenco dei soggetti interessati con la specificazione di quanto a ciascuno spettante.
La giunta regionale, valutate le motivazioni addotte dall'amministrazione richiedente, delibera in ordine alla erogazione della anticipazione.

Art. 3

Le somme anticipate sono recuperate dalla Regione sulle assegnazioni dello Stato a norma dell'art. 4 della legge 6.2.1981, n. 21 e, per l'eventuale differenza, con le modalità stabilite dalla giunta con la deliberazione di concessione dell'anticipazione.

Art. 4

E' autorizzata per l'anno 1981 la concessione delle anticipazioni di cui agli articoli precedenti, fino all'importo massimo di L. 5.000 milioni.
Le somme occorrenti per l' erogazione delle anticipazioni autorizzate per effetto del precedente comma vanno iscritte a carico del capitolo n. 7400017 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1981 con la denominazione "Anticipazione ai comuni ed alle comunità montane per la corresponsione delle competenze spettanti ai giovani assunti a tempo indeterminato ai sensi della legge 1.6.1977, n. 285 successive modificazioni e integrazioni", con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 5.000 milioni.
Le somme recuperate per effetto dell' articolo precedente affluiscono al capitolo n. 6400017 che si istituisce nello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' anno 1981 con la denominazione "Recupero delle anticipazioni concesse ai comuni ed alle comunità montane per la corresponsione delle competenze spettanti ai giovani assunti a tempo indeterminato ai sensi della legge 1.6.1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni".