Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 2 settembre 1981, n. 27
Titolo:Attività di consulenza e assistenza allo sviluppo agricolo e all'attuazione dei piani zonali.
Pubblicazione:(B.u.r. 3 settembre 1981, n. 90)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario


Art. 1 (Finalità)
TITOLO I Attività di assistenza per lo sviluppo delle aziende agricole
Art. 2 (Scopi)
Art. 3 (Struttura organizzativa)
Art. 4 (Funzione di coordinamento)
Art. 5 (Organizzazione dei servizi specializzati)
Art. 6 (Ricerca e sperimentazione agraria di interesse regionale)
Art. 7 (Miglioramento del patrimonio zootecnico)
Art. 8 (Miglioramento delle produzioni vegetali)
Art. 9 (Progetti per il miglioramento delle produzioni)
Art. 10 (Assistenza alla gestione industriale)
Art. 11 (Progetti per l'assistenza aziendale)
Art. 12 (Attività di informazione di mercato)
Art. 13 (Registro regionale)
Art. 14 (Impiego dei tecnici)
Art. 15 (Determinazione dei tecnici)
Art. 16 (Risorse finanziarie)
TITOLO II Esercizio della delega i piani zonali agricoli
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
TITOLO III Modifica di leggi vigenti
Art. 22
Art. 23
Art. 24



Con la presente legge sono stabilite norme per l'organizzazione dell'attività di assistenza allo sviluppo delle aziende agricole e per l'attuazione dei piani zonali agricoli di cui alla L.R. 6.2.1978, n. 6 in armonia con la L.R. 28.10.1977, n. 42, di attuazione delle direttive Cee, con la L.R. 29.5.1980, n. 43, per il coordinamento degli interventi pubblici in vari settori dell'agricoltura, con il regolamento Cee 270/79 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in italia e con la L.R. 12.3.1980, n. 10 sulle associazioni dei comuni.
TITOLO I
Attività di assistenza per lo sviluppo delle aziende agricole



L'attività di assistenza per lo sviluppo delle aziende agricole costituisce una funzione pubblica e si propone i seguenti scopi:
- fornire informazioni e consulenza agli imprenditori singoli e associati;
- favorire e promuovere la partecipazione degli imprenditori alle forme associative e al processo di programmazione zonale;
- potenziare la ricerca e la sperimentazione agraria d'interesse regionale per trasferire i relativi risultati alle aziende agricole;
- contribuire in riferimento alla L.R. 28.10.1977, n. 42, alla qualificazione delle persone occupate in agricoltura anche in armonia con la L.R. 23.8.1976, n. 24, alla informazione socio -economica e, inoltre, alla divulgazione agricola in adempimento delle disposizioni del regolamento Cee 270/79;
- fornire assistenza alla gestione aziendale e interaziendale, alla tenuta delle contabilità e alla sua elaborazione.

L'attività di assistenza tecnica si svolge in armonia con la programmazione generale e settoriale della regione.


Per migliorare l'organizzazione delle strutture per l'assistenza tecnica, la Regione:
- potenzia le attrezzature delle sezioni provinciali dell'istituto zooprofilattico;
- potenzia il centro di contabilità agraria dell'ente di sviluppo delle Marche e affida allo stesso ente il servizio per le informazioni di mercato.

Al fine di promuovere la partecipazione delle organizzazioni agricole la Regione finanzia attività di divulgazione per specifici settori produttivi e di consulenza alla gestione aziendale.
Tali attività sono proposte e svolte:
- dalle comunità montane e dalle associazioni dei comuni in collaborazione con le organizzazioni agricole;
- dagli organismi riconosciuti degli imprenditori agricoli.



La giunta regionale, avvalendosi dei propri uffici, sentito il parere della commissione consiliare competente, formula indicazioni, proposte ed esprime pareri per il coordinamento delle attività di assistenza allo sviluppo agricolo sul territorio regionale.


Nel quadro della organizzazione dei servizi specializzati e per un loro coordinamento è compito del servizio agricoltura e foreste:
1) la programmazione della ricerca e sperimentazione agraria di interesse regionale, la valutazione dei risultati, la produzione delle informazioni e la divulgazione;
2) il miglioramento qualitativo e la difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;
3) il miglioramento qualitativo e la difesa fitosanitaria delle produzioni vegetali;
4) la consulenza per la gestione e l'ammodernamento delle aziende agricole;
5) fornire informazioni di mercato e di tecniche promozionali per il collocamento dei prodotti agricoli;
6) fornire informazioni socio-economica e qualificazione professionale in agricoltura;
7) la tenuta del registro dei tecnici professionali operanti nelle attività di informazione socio-economica, di divulgazione e di consulenza aziendale.



La Regione attua programmi di ricerca e sperimentazione agraria di interesse regionale avvalendosi, previa intesa, delle strutture statali preposte alla sperimentazione agraria, degli istituti universitari, del CNEN, del CNR e di altri centri e a tale scopo contribuisce finanziariamente al potenziamento e alla istituzione di sezioni operative dei sopradetti enti e istituti nel territorio regionale.


L'attività di miglioramento zootecnico è volta alla conoscenza delle cause che limitano la produttività degli allevamenti e alla indicazione degli interventi per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, alimentari, di selezione e di fecondazione.
L'assistenza di base agli allevamenti zootecnici è svolta dall'associazione regionale allevatori e dalle associazioni dei produttori zootecnici o loro unioni riconosciute, impiegando per gli aspetti sanitari e profilattici gli stessi veterinari di fiducia dell'azienda e, per gli aspetti zootecnici, gli iscritti nel registro regionale di cui al successivo art. 13.
L'assistenza specialistica è fornita dai tecnici dei servizi regionali decentrati agricoltura, foreste e alimentazione e dalle sezioni degli istituti zooprofilattici.


L'attività di miglioramento delle produzioni vegetali è volta alla conoscenza e alla divulgazione dei mezzi e delle tecniche che nei singoli ambienti consentono di conseguire una razionale e più conveniente utilizzazione della fertilità e delle risorse dei terreni e alla individuazione dei mezzi di lotta contro le malattie delle piante armonizzati con l'esigenza di protezione della natura e di sanità dei prodotti.
L'assistenza di base alle coltivazioni è svolta dalle associazioni dei produttori o loro unioni regionali e, relativamente alla lotta contro le malattie delle piante, dai consorzi fitosanitari riconosciuti dalla Regione, impiengando tecnici iscritti nel registro regionale di cui al successivo art. 13.
L'assistenza specialistica è fornita dai tecnici dei servizi regionali decentrati agricoltura, foreste e alimentazione.


Le associazioni regionali riconosciute presentano alla giunta regionale, alle comunità montane e alle associazioni dei comuni le proposte di progetti per l'assistenza di base relative alle aziende associate con riferimento agli indirizzi del programma agricolo regionale.
La giunta regionale, acquisito il parere delle comunità montane e delle associazioni dei comuni, espresso entro 30 giorni dal ricevimento dei progetti, adotta la delibera di approvazione e finanziamento degli stessi.
I progetti di cui al precedente comma individuano le aziende che partecipano all'attività di miglioramento delle produzioni, i tecnici da utilizzare e il responsabile del progetto.
L'ammontare del finanziamento dei singoli progetti relativi all'attività di assistenza di base non può superare la somma risultante:
a) dalla spesa per ciascun tecnico, pari al trattamento economico iniziale del personale regionale inquadrato nel VI livello;
b) dalla spesa per l'attuazione di specifiche iniziative annuali, nella misura massima del 50 per cento di quella ritenuta ammissibile e comunque non superiore a L. 4.000.000.

Il responsabile del progetto trasmette annualmente alla comunità montana o alla associazione dei comuni, nel cui territorio sono ubicate le aziende e alla giunta regionale, una relazione sull'attività svolta e sui risultati delle iniziative attuate nell'anno precedente.


L'attività di consulenza alla gestione e all'ammodernamento delle aziende agricole è volta alla raccolta, elaborazione, valutazione e divulgazione dei dati risultanti dalle contabilità aziendali.
Il servizio specializzato di elaborazione dei dati delle contabilità aziendali è svolto dal centro di contabilità istituito presso l'ente di sviluppo delle Marche d'intesa il servizio regionale di informatica e con la partecipazione delle organizzazioni professionali ai sensi dell'art. 10 della L.R. 23.1.1975, n. 5.
La consulenza e assistenza di base alle aziende agricole è svolta dalle associazioni regionali costituite e riconosciute ai sensi dell'art. 49 della legge 153/75. Tali associazioni per svolgere l'attività di consulenza e assistenza alle aziende debbono possedere i seguenti requisiti:
- avere alle dipendenze un tecnico responsabile del programma esperto in organizzazione e gestione aziendale;
- impegnarsi a impiegare a tempo pieno, per la durata del programma approvato, divulgatori e consulenti tecnici iscritti nel registro regionale di cui al successivo art. 13.



Le associazioni regionali riconosciute presentano alla giunta regionale, alle comunità montane e alle associazioni dei comuni, proposte di progetti per l'assistenza aziendale relative alle aziende associate sulla base degli indirizzi del programma agricolo regionale.
La giunta regionale, acquisito il parere delle comunità montane e delle associazioni dei comuni espresso entro 30 giorni dal ricevimento dei progetti, adotta la delibera di approvazione e finanziamento dei progetti, sentito il parere della commissione consiliare competente.
I progetti di cui al precedente comma individuano le aziende che partecipano all'attività di assistenza riunite in gruppi di almeno cento aziende e, per ciascun gruppo, il tecnico iscritto nel registro regionale di cui al successivo articolo 13.
L'ammontare del finanziamento per l'attività di assistenza relativo a ciascun gruppo non può superare la somma risultante:
a) dalla spesa per ciascun tecnico, pari al trattamento economico iniziale del personale inquadrato nel VI livello;
b) dalla spesa, per l'attuazione di specifiche iniziative annuali, nella misura massima del 50 per cento di quella ritenuta ammissibile e comunque non superiore a L. 4.000.000 per ogni gruppo di almeno cento aziende.

Il tecnico di cui al III comma del presente articolo trasmette, annualmente, alla comunità montana o alla associazione dei comuni, nel cui territorio sono ubicate le aziende, e alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati delle iniziative attuate nell'anno precedente.


L'attività di informazione di mercato si propone:
- la conoscenza dei problemi di mercato dei prodotti agricoli e zootecnici in collegamento con le ricerche svolte dall'Istituto per le Ricerche e le Informazioni di Mercato e la valorizzazione della produzione agricola e da altri istituti specializzati;
- la produzione della informazione da divulgare agli operatori interessati al mercato stesso.

Si propone altresì , nel quadro dei programmi svolti dall'Istituto per il Commercio Estero e da altri istituti specializzati, la consulenza per le azioni promozionali e pubblicitarie da svolgere sul mercato interno, CEE e dei paesi terzi e la fornitura di servizi per consolidare la rete commerciale e distributiva.
A tal fine l'ente di sviluppo agricolo nelle Marche organizza l'attività di informazione di mercato utilizzando le fonti di informazione degli enti e degli istituti che operano nel settore.


La giunta regionale è autorizzata ad istituire un registro regionale nel quale iscrivere, in separati elenchi, gli informatori socio-economici, i divulgatori ed i consulenti per l' assistenza tecnico-aziendale.
L' iscrizione nel registro è disposta dalla giunta a domanda degli interessati ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) informatori socio-economici: attestato previst dall'art. 53 della L. 9.5.1975, n. 153;
b) divulgatori: certificato di frequenza al corso di formazione previsto dal regolamento CEE 6.2.1979, n. 270;
c) consulenti per l' assistenza tecnico-aziendale: diploma di laurea in scienze agrarie, o in scienze forestali, o in scienze delle produzioni animali, in scienze veterinarie, o diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario, in possesso anche dell' attestato di superamento dell' esame conclusivo di un corso residenziale di 20 giorni effettivi distribuiti nell' arco di 3 mesi organizzato dalla Regione.

La scadenza per l' iscrizione in tale elenco è fissata al 31.3.1982.
L' elenco degli iscritti nel registro di cui al I comma è aggiornato dalla giunta entro il 31 gennaio di ogni anno e pubblicato nel bollettino ufficiale.
La cancellazione è disposta:
- a richiesta dell' interessato;
- per la perdita dei requisiti richiesti dalla legge;
- per incompatibilità con altre attività lavorative dell' interessato;
- per inadempienze segnalate dai competenti uffici della Regione o dall' ente o organismo che utilizza il tecnico.



Le associazioni e gli enti per lo svolgimento di programmi e progetti di informazione socio-economica, di divulgazione e di consulenza aziendale di cui alla presente legge debbono impiegare tecnici scelti tra quelli iscritti nel registro regionale con la qualifica corrispondente all'attività da svolgere e con un contratto di lavoro di durata almeno pari a quella del programma approvato.


Il numero degli operatori tecnici appositamente formati da impiegare per lo svolgimento dell'attività di assistenza per lo sviluppo delle aziende agricole e per l'informazione socio-economica, compresi i divulgatori di cui al regolamento Cee 270/79, da iscrivere nel registro regionale, è determinato complessivamente in 300 unità , in base al rapporto di un tecnico ogni 150.200 aziende con superficie superiore a 3 ettari di Sau, ridotta a un ettaro per le aziende orticole.
Tale organico sarà conseguito gradualmente nell'arco di tempo di attuazione del regolamento Cee 270/79. Nel triennio 1981/83 può essere raggiunto il numero di 150 tecnici.


Alle esigenze finanziarie per l'attuazione della presente legge per il finanziamento dei programmi di assistenza allo sviluppo delle aziende, realizzati dalle organizzazioni agricole e dalle comunità montane e associazioni di comuni, si fa fronte con le dotazioni dei capitoli di spesa già istituiti nel bilancio regionale per le attività di ricerca, di sperimentazione, di informazione socio-economica, di divulgazione, di assistenza tecnica, nonchè con una riserva sulle assegnazioni spettanti alla Regione sulla legge 27.12.1977, n 984, la cui misura è stabilita nel programma agricolo regionale, e con la quota spettante alla Regione per l'applicazione del regolamento Cee 270/79.
TITOLO II
Esercizio della delega i piani zonali agricoli


Art. 17

Le disposizioni di cui al presente titolo hanno lo scopo di armonizzare le LL.RR. 6.2.1978, n. 6 "Redazione dei piani zonali di sviluppo agricolo" e 28.10.1977, n. 42 "Attuazione delle direttive Cee per la riforma dell'agricoltura", con le LL.RR. 29.5.1980, n. 43 "Approvazione del programma agricolo regionale" e 12.3.1980, n. 10 "Istituzione delle associazioni dei comuni". L'armonizzazione riguarda in particolare l'attuazione del piano zonale agricolo e l'esercizio delle funzioni delegate ai comuni in materia di agricoltura.

Art. 18

Le funzioni amministrative regionali delegate ai comuni in materia di agricoltura ai sensi della L.R. 42/77 e di altre leggi regionali possono essere esercitate in modo globale mediante le associazioni dei comuni di cui alla L.R. 12.3.1980, n. 10.
I comuni o le loro associazioni deliberano in materia di agricoltura, previa acquisizione del parere del comitato consultivo di cui all'articolo 30 della L.R. 42/77 modificato con il successivo art. 24 della presente legge.

Art. 19

L'associazione dei comuni di cui alla L.R. 12.3.1980, n. 10 approva il piano zonale agricolo e lo attua mediante programmi annuali e progetti in armonia con il programma agricolo regionale.
Per l'attuazione dei propri compiti in materia di agricoltura e per la gestione dei piani zonali agricoli, le associazioni dei comuni e le comunità montane si avvalgono delle sezioni dell'ufficio regionale decentrato competente in materia di agricoltura esistenti nel loro territorio.
Con proprio provvedimento la giunta regionale stabilisce entro 6 mesi dalla data di entrata vigore della presente legge la competenza territoriale delle sezioni dell'ufficio decentrato adeguandola a quella dell'associazione dei comuni e delle comunità montane e assegnando il relativo personale nel rispetto delle modalità previste dalla L.R. 1.6.1980, n. 47.

Art. 20

Gli enti delegati, qualora decidano di svolgere direttamente l'attività di informazione economica prevista dalla L.R. 28.10.1977, n. 42 o la divulgazione agricola prevista dal regolamento Cee 270/79 e siano sprovvisti di proprio personale, possono utilizzare, con contratto a tempo determinato, fino a un massimo di due esperti iscritti nel registro regionale di cui al precedente articolo 13 e collocati in posizione utile in una graduatoria compilata in seguito alla valutazione dei titoli dei concorrenti da una commissione paritetica composta da rappresentanti dell'ente delegato e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentantive, nominata dal consiglio dell'ente stesso.
L'avviso per la formazione della graduatoria è pubblicato per un periodo non inferiore a 15 giorni a cura del presidente dell'ente delegato previa delibera del relativo organo esecutivo.
La commissione nella sua prima seduta determina i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 21

Per la concessione alle comunità montane e alle associazioni dei comuni dei finanziamenti occorrenti per l'esercizio delle deleghe e per la gestione dei piani zonali agricoli è autorizzata per il triennio 1981/83 la spesa complessiva di L. 2.000 milioni, di cui L. 400 milioni per l'anno 1981; per ciascuno degli anni 1982 e 1983 l'entità della spesa sarà stabilita con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Al finanziamento della spesa autorizzata per effetto del comma precedente si provvede nel modo che segue:
a) per l'anno 1981, mediante riduzione per l'importo di L. 400 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente" attinenti l'esercizio di funzioni normali - elenco n. 2 - partita n. 5;
b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte delle assegnazioni del fondo comune, di cui all'art. 8 della legge 281/70 e successive modificazioni, spettanti alla Regione, secondo le indicazioni del bilancio pluriennale per il triennio 1981/83.

Al pagamento delle spese previste dalla presente legge si provvede:
a) per l'anno 1981, a carico del capitolo 3115104 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione "finanziamenti alle comunità montane e alle associazioni dei comuni per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della L.R. 28.10.1977, n. 42, della L.R. 6.2.1978, n. 6 e della L.R. 13.3.1980, n. 11" con la dotazione di competenza e di cassa di L. 400 milioni;
b) per gli anni 1982 e 1983, a carico dei capitoli corrispondenti.

TITOLO III
Modifica di leggi vigenti


Art. 22

L' art. 6 della L.R. 6/78 è così modificato:
"Fermo restando il I comma di cui al precedente articolo 4, per la redazione e attuazione del piano zonale agricolo il presidente della associazione dei comuni trasmette la proposta di piano ai comuni interessati i quali ne danno informazioni con pubblicazione all' albo pretorio per un periodo di 30 giorni e promuovono la consultazione dei cittadini e delle formazioni economiche e sociali.

I comuni deliberano sulla proposta di piano, valutando le osservazioni presentate in sede di pubblicazione e di consultazione.
L' Associazione, esaminate le osservazioni dei comuni e apportate le eventuali modifiche, delibera il piano zonale agricolo.
La Regione, esaminata la coerenza con il programma agricolo regionale, l'approva con legge.
Il piano così approvato costituisce il riferimento obbligatorio per gli interventi pubblici e ad esso devono adeguarsi i programmi o i progetti degli enti operanti in agricoltura nella zona zui il piano è riferito.
L'aggiornamento del piano zonale segue la procedura del programma agricolo regionale.
Per i programmi annuali di attuazione dei piani zonali agricoli si segue la procedura di cui all'art. 22 della L.R. 12/73 in quanto compatibile.

Art. 23

Il terzo e quarto comma dell'art. 31 della L.R. 42/77 sono così modificati:
"I servizi agricoli degli enti delegati provvedono, entro 40 giorni dalla presentazione della domanda, all'istruttoria accertando preliminarmente le condizioni di ammissibilità agli aiuti previsti dalla presente legge.

Sulla base dell'istruttoria e del parere del comitato consultivo l'ente delegato delibera, entro 25 giorni, con l'approvazione dei piani e l'accoglimento delle domande, la concessione degli aiuti".

Art. 24

L'ultima linea del secondo comma dell'art. 30 della L.R. 42/77 è così modificata:
- "un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari".