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Atto:LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1981, n. 30
Titolo:

Attuazione del diritto allo studio nelle università aventi sede nella Regione Marche.

Pubblicazione:(B.u.r. 20 ottobre 1981, n. 110)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Istruzione scolastica e universitaria
Note:

Abrogata dall'art. 34, l.r. 2 maggio 1989, n. 7.
La Corte costituzionale, con sentenza 257/1987, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario


Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Tipologia degli interventi)
Art. 3 (Destinatari degli interventi)
Art. 4 (Istituzione degli enti regionali per il diritto allo studio universitario)
Art. 5 (Organi dell'Ersu)
Art. 6 (Composizione dei consigli di amministrazione)
Art. 7 (Competenze del consiglio di amministrazione)
Art. 8 (Funzionamento dei consigli di amministrazione)
Art. 9 (Presidente dell'ente)
Art. 10 (Collegio dei revisori dei conti)
Art. 11 (Direttore dell' ente)
Art. 12 (Programmazione regionale)
Art. 13 (Commissione regionale per il diritto allo studio universitario)
Art. 14 (Controllo sull'attività)
Art. 15 (Vigilanza)
Art. 16 (Soppressione delle opere universitarie e trasferimento dei beni)
Art. 17 (Inquadramento del personale)
Art. 18 (Bilanci e conti consuntivi)
Art. 19 (Mezzi finanziari)
Art. 20 (Tasse e contributi)
Art. 21 (Patrimonio)
Art. 22 (Finanziamento)
Art. 23 (Assegno di studio in servizio o in denaro)
Art. 24 (Fasce di reddito)
Art. 25 (Mense universitarie)
Art. 26 (Servizio abitativo)
Art. 27 (Servizi di agevolazioni dei trasporti)
Art. 28 (Borse di studio e premi di incoraggiamento)
Art. 29 (Servizio sanitario e di medicina preventiva)
Art. 30 (Servizio di consulenza e orientamento agli studi)
Art. 31 (Servizi editoriali e librari)
Art. 32 (Servizi culturali, ricreativi, turistici e sportivi)
Art. 33 (Esclusione dall'utilizzazione dei servizi)
Art. 34 (Norma transitoria)
Art. 35



La Regione marche, al fine di permettere a tutti i cittadini il raggiungimento dei più alti gradi degli studi, rimuove gli ostacoli che impediscono l'accesso agli studi universitari a coloro che, pur capaci e meritevoli, si trovino in disagiate condizioni economiche e sociali.
L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformità con gli obiettivi del programma di sviluppo regionale e della programmazione nazionale, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali e in raccordo tra studi universitari e mercato del lavoro.
La Regione collabora con le università e gli istituti di istruzione superiore per la migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali attribuite dagli artt. 117 e 33 della Costituzione.


Il diritto allo studio nell'ambito universitario si attua attraverso l'utilizzazione delle strutture e dei servizi esistenti sul territorio, mediante i seguenti interventi:
a) erogazione di assegni di studio in servizi e in denaro;
b) servizi di mensa;
c) istituzione e gestione di strutture abitative o realizzazione di servizi di vitto e alloggio in strutture idonee;
d) erogazione di borse di studio e di premi di incoraggiamento;
e) servizi di trasporto;
f) utilizzazione del servizio sanitario;
g) servizi di orientamento agli studi e di informazione sugli sbocchi professionali;
h) servizi editoriali e librari;
i) servizi culturali, ricreativi, turistici e sportivi;
l) ogni altro servizio utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio.

I servizi possono essere realizzati anche mediante convenzioni con altri soggetti.
I servizi del diritto allo studio sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare le esigenze funzionali delle università e degli istituti di istruzione superiore in armonia con il calendario accademico.


Dei servizi di carattere collettivo di cui alla presente legge possono fruire gli studenti iscritti a corsi universitari, post-universitari e, previa convenzione con il rispettivo Ersu, gli iscritti a istituti di istruzione superiore ubicati nel territorio regionale.
L'accesso ai servizi, di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo, avviene mediante concorso, in modo da garantirne l'erogazione ai soggetti capaci e meritevoli, che siano privi di mezzi propri sufficienti.
Gli utenti concorrono di norma agli oneri dei servizi in relazione alle rispettive fasce di reddito.
Fino all'entrata in vigore della legge quadro di attuazione del diritto allo studio universitario, gli studenti di nazionalità straniera usufruiscono dei servizi e delle provvidenze di cui alla presente legge nei limiti stabiliti dalle norme dello Stato attualmente in vigore.


Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 è istituito entro il primo novembre 1981 presso ogni università con sede nelle Marche un ente regionale per il diritto allo studio universitario (Ersul).
L'ente ha personalità giuridica e il suo funzionamento è regolato dalla presente legge, nonchè da uno Statuto e da regolamenti che sono deliberati a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione.
L'ente, in collaborazione con le università e con gli istituti d'istruzione superiore, esercita le funzioni a esso attribuite dalla presente legge nel quadro della programmazione regionale e delle direttive impartite dalla Regione.


Organi dell'Eusu sono:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il collegio dei revisori dei conti.



Il consiglio di amministrazione dell' Ersu è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da:
a) 3 rappresentanti del comune ove ha sede l'università eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due terzi, garantendo che almeno uno sia espresso dalle minoranze. Qualora funzionino facoltà in comuni diversi dalla sede universitaria uno dei tre rappresentanti è eletto dal consiglio comunale sede della facoltà distaccata e gli altri dal consiglio comunale del luogo ove ha sede l' università; in tal caso il voto è limitato a uno;
b) 1 rappresentante dell'associazione intercomunale o della comunità montana nel cui territorio ha sede l'università;
c) 4 rappresentanti dei docenti;
d) 4 rappresentanti degli studenti, che siano in corso di laurea;
e) 1 rappresentante del personale assegnato all'Ersu.

I rappresentanti di cui alle lett. c), d) ed e) del precedente comma sono eletti secondo le norme statali vigenti per l' elezione dei componenti del consiglio d' amministrazione dell' università e in contestuale turno elettorale.
Il consiglio di amministrazione dura in carica per lo stesso periodo del consiglio di amministrazione della rispettiva università e comunque fino alla nomina del nuovo consiglio.
Al presidente, ai consiglieri e ai revisori dei conti spettano, nella stessa misura e con le stesse modalità , le indennità di cui agli artt. 1 e 2 della L.R. 9.4.1980, n. 19.
Il direttore dell'ente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con funzioni di segretario.


Al consiglio di amministrazione compete la gestione del rispettivo ente e, in particolare:
a) l'elezione, nella sua prima seduta, a maggioranza di due terzi dei componenti e con votazioni separate e successive, del presidente e del vice presidente. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Il rappresentante del personale dell'ente non può essere eletto presidente o vice presidente;
b) l'adozione degli atti sottoposti all'approvazione o all'autorizzazione della Regionale ai sensi del successivo art. 14;
c) l'amministrazione del patrimonio dell'ente;
d) ogni altra attribuzione dell'ente non di competenza del presidente.



Il consiglio di amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni quattro mesi e ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessità; in via straordinaria, su richiesta di almeno un quarto dei consiglieri o del presidente del collegio dei revisori dei conti, previa conforme deliberazione del collegio stesso.
Il presidente della giunta regionale può richiedere la convocazione del consiglio d'amministrazione.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
Le delibere sono valide qualora raccolgano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.


Il presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell'ente;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
c) compie gli atti necessari all'attuazione dei provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione;
d) provvede, mediante decreti, all'ordinaria amministrazione, sentito il direttore;
e) in caso d'urgenza, ove non sia possibile convocare il consiglio, adotta, sentito il direttore, i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, ad eccezione di quelli di cui all'art. 14, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima adunanza consiliare, da convocare entro i successivi quindici giorni.

Il vice presidente sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di assenza o impedimento. Della sostituzione viene data comunicazione alla giunta regionale.


Il collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del presidente della giunta regionale; dura in carica cinque anni e comunque fino alla nomina del nuovo collegio dei revisori.
Esso è composto da:
a) il presidente e due membri effettivi eletti dal consiglio regionale con votazioni separate e, per ciò che concerne i membri effettivi, con voto limitato a uno;
b) due membri supplenti eletti con la procedura di cui sopra.

Il collegio dei revisori dei conti:
1) esamina i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le relazioni che li accompagnano;
2) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'ente;
3) elabora una relazione annuale sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente, da trasmettere alla giunta regionale e al presidente dell'ente per le eventuali controdeduzioni.

Il collegio dei revisori dei conti si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta ogni tre mesi e i relativi verbali, con le eventuali controdeduzioni del presidente dell'ente e del consiglio di amministrazione, sono trasmessi alla giunta regionale.
Il presidente del collegio può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione aventi a oggetto i bilanci preventivi, i conti consuntivi e la gestione finanziaria e amministrativa dell'ente.


Il direttore dell'Ersu è nominato dal presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Esso viene scelto tra il personale di ruolo assegnato all' ente o della Regione appartenente al livello ottavo ed in possesso di comprovati requisiti tecnico professionali.
L' incarico del direttore può essere revocato con le stesse modalità previste per la nomina.
Ai direttori degli enti, per la durata dell' incarico, spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale a favore dei coordinatori.
Il direttore svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e ne firma i verbali.
Firma altresì ed è responsabile della legittimità dei contratti e degli atti del consiglio di amministrazione e del presidente. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del direttore e del funzionario eventualmente preposto alla ragioneria, che ne risponde in solido.
Il direttore dirige il personale e sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi coordinandoli anche mediante periodiche riunioni dei rispettivi responsabili ed esercita le altre funzioni demandategli dai regolamenti dell'ente.


Il consiglio regionale approva entro il mese di marzo di ogni anno il programma degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico successivo, che è proposto dalla giunta previo parere della commissione di cui all'art. 13.
Il programma annuale, in coerenza con il bilancio pluriennale e con le previsioni del programma regionale di sviluppo, assicura l'omogeneizzazione delle prestazioni, delle tariffe e delle condizioni per l'accesso ai servizi in tutto il territorio regionale.
Il programma contiene:
a) l'indicazione degli obiettivi da realizzarsi in via prioritaria;
b) la determinazione dei finanziamenti globali per ciascun Ersu;
c) la determinazione dei finanziamenti per gli investimenti da attribuire agli Ersu in relazione alle loro specifiche richieste;
d) la determinazione dell'importo dell'assegno di studio;
e) le fasce di reddito in base alle quali è consentita la partecipazione al concorso per l'attribuzione dell'assegno di studio nonchè la partecipazione alle spese del servizio mensa di cui al secondo comma dell'art. 25 e del servizio abitativo di cui all'art. 26.

Per far fronte ad esigenze sopraggiunte nell'attuazione del programma, il consiglio regionale, su proposta della giunta, può deliberare interventi suppletivi relativi all'anno accademico in corso. La giunta regionale può erogare acconti sui finanziamenti regionali destinati agli interventi previsti dalla presente legge per un ammontare complessivo non superiore alla metà della somma già assegnata per ciascun Ersu nell'anno accademico precedente.


E' istituita la commissione regionale per il diritto allo studio universitario composta da:
- il presidente della giunta regionale o l' assessore da lui delegato, che la presiede;
- il presidente della competente commissione consiliare, o suo delegato;
- i rettori, o loro delegati, delle università o degli istituti di istruzione superiore aventi sede nel territorio della Regione Marche;
- i presidenti degli Ersu;
- i sindaci, o loro delegati, dei comuni sede di università;
- 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- 1 rappresentante degli studenti per ogni Ersu, designato dalla componente studentesca del consiglio di amministrazione dell' Ersu stesso.

Alle riunioni della commissione partecipa un funzionario della Regione, designato dalla giunta regionale, che svolge le funzioni di segretario.
Alle riunioni della commissione regionale partecipano i direttori degli Ersu, con voto consultivo.
La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica tre anni; nel caso che un membro cessi dall' incarico si provvede alla sua sostituzione fino alla scadenza della commissione.
La commissione:
a) esprime alla giunta regionale parere preventivo sul programma di cui al primo comma dell' art. 12;
b) esprime pareri sulle deliberazioni degli Ersu di cui ai punti 1), 2) e 4) del primo comma dell' art. 14;
c) promuove iniziative per lo sviluppo e il miglioramento degli interventi e per il coordinamento o l' integrazione di tutta l' attività prevista dalla presente legge.

Ai componenti della commissione non consiglieri regionali spettano, nella stessa misura e con le stesse modalità , le indennità di cui agli artt. 1 e 2 della L.R. 9.4.1980, n. 19.


Sono sottoposte alla approvazione della giunta regionale, che provvede entro 40 giorni dal ricevimento, le deliberazioni degli Ersu concernenti:
1) gli statuti e i regolamenti inerenti il funzionamento dei servizi, il personale, la gestione contabile e finanziaria;
2) i bilanci di previsione e i conti consuntivi;
3) le tariffe dei servizi.

Le altre deliberazioni vengono inviate alla giunta regionale entro 7 giorni dalla loro adozione e diventano esecutive se la giunta non le annulla entro 20 giorni dalla data del ricevimento.
L'esecutività delle deliberazioni è sospesa se nei suddetti termini siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
La deliberazione può essere riproposta dall'Ente con le procedure di cui al comma precedente.
Nei casi di comprovata e motivata urgenza il consiglio di amministrazione può dichiarare le proprie deliberazioni immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle di cui al primo comma del presente articolo. Tali deliberazioni sono immediatamente efficaci e sono inviate entro 3 giorni dalla loro adozione alla giunta regionale che può annullarle entro 10 giorni dalla data di ricevimento.
La procedura di cui al precedente comma è obbligatoria per la ratifica dei provvedimenti adottati dal presidente in via d'urgenza.
Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fatti salvi gli eventuali controlli di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62 sulle delibere assunte dalla giunta regionale.
Compete altresì alla giunta regionale esercitare le funzioni inerenti l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di beni immobili e all'accettazione di donazioni, eredità e legati, alle rinunce e transazioni che superino il valore di L. 50.000.000.


La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione degli Ersu, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto.
Nell'esercizio del potere di vigilanza il presidente della giunta regionale, sentita la medesima, può :
- disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli Ersu;
- provvedere, previa diffida agli organi dell'ente e sentita la commissione consiliare competente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino l'adeguamento;
- sciogliere il consiglio di amministrazione degli enti, sulla base di conforme deliberazione del consiglio regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti indadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività o per attività tali da compromettere il buon funzionamento dell'ente.

Con la procedura di cui sopra il presidente della giunta regionale può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.


Le funzioni già spettanti alle opere delle università delle Marche ai sensi dell'art. 189 del R.D. 31.8.1933, n. 1592 e trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 sono esercitate in base alle disposizioni previste dalla presente legge.
Le opere delle università di cui al primo comma sono disciolte e cessano dalle loro funzioni a decorrere dal 1 novembre 1981.
I consigli di amministrazione delle opere soppresse restano in carica fino alla nomina dei consigli di amministrazione dei rispettivi Ersu.
Gli Ersu subentrano nella proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi delle opere di cui al primo comma sulla base delle risultanze dell'accertamento condotto dalla commissione di cui all'art. 1 della legge 22.12.1979, n. 642.


Il personale appartenente ai ruoli delle opere universitarie delle università delle Marche è trasferito alla Regione con effetto dal 1 novembre 1979, ai sensi del secondo e terzo comma dell' art. 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e del settimo comma dell' art. 1 del D.L. 31 ottobre 1979, n. 536 così come modificato dalla legge di conversione n. 642 del 21 dicembre 1979, ed è assegnato alle dipendenze funzionali dei rispettivi Ersu.
L' inquadramento del personale di cui al precedente comma è effettuato, con decorrenza dall' 1.2.1981, dalla giunta regionale sulla base dei criteri e con le modalità stabilite da apposita legge regionale. Con la stessa legge viene determinato il numero complessivo delle unità di cui è aumentato il contingente globale del ruolo unico del personale regionale.
Fino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, il personale delle opere universitarie delle Marche gode del trattamento economico e giuridico del corrispondente personale non docente delle università.
I provvedimenti relativi al personale sono adottati dai rispettivi consigli di amministrazione degli Ersu.
L' organizzazione amministrativa degli Ersu è approvata con legge regionale sulla base delle proposte formulate dai rispettivi consigli di amministrazione entro 6 mesi dal loro insediamento.


I bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli Ersu sono approvati dai consigli di amministrazione rispettivamente entro il 30 giugno di ogni anno ed entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Il conto consuntivo di ciascuno degli Ersu, comprendente il conto del bilancio ed il conto generale del patrimonio, viene presentato unitamente a una relazione sull'andamento della gestione dell'ente, alla giunta regionale entro il 1 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
I bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli Ersu sono allegati rispettivamente al bilancio preventivo ed al conto consuntivo della Regione.
I bilanci preventivi e i conti consuntivi sono redatti in conformità alle norme regionali relative agli enti dipendenti della Regione.
L'esercizio finanziario decorre dal 1 novembre di ogni anno al 31 ottobre dell'anno successivo.


Gli Ersu dispongono dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento della Regione per il funzionamento generale e per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 2 della presente legge;
b) tasse e contributi di cui all'art. 20 della presente legge;
c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali, nonchè delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
d) donazioni, eredità e legati.



I proventi di natura tributaria a favore della Regione, previsti da disposizioni di legge e costituiti dalle tasse di cui agli artt. 2 e 4 della legge 18.12.1951, n. 1551, sono versati dalle università e dagli istituti superiori direttamente al tesoriere dell'Ersu.
Le tasse di cui all'art. 190 del T.U. approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592, sono versate direttamente da parte dei singoli contribuenti al tesoriere dell'Ersu.


Gli Ersu hanno un proprio patrimonio, destinato al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, costituito dalle elargizioni di enti e privati per gli scopi istituzionali degli enti, nonchè dai beni mobili ed immobili che per acquisti, eredità, legati e donazioni vengano in loro proprietà .
La Regione intesta agli Ersu i beni ad essa trasferiti ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977.
Fino all'entrata in vigore della legge-quadro sul diritto allo studio, i beni di cui all'undicesimo e dodicesimo comma dell'art. 1 della legge 22.12.1979, n. 642 sono messi a disposizione degli Ersu.
Su proposta della commissione di cui all'art. 13, la giunta regionale, ove ne ravvisi l'opportunità , può concedere in comodato agli Ersu altri beni immobili e attrezzature per una migliore realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge.


La legge regionale di approvazione del bilancio determina, ai sensi dell'art. 22 - primo comma - della L.R. 30.4.1980, n. 25, per ciascun anno, l'entità dello stanziamento da destinare agli Ersu e agli istituti di istruzione superiore per il funzionamento per l'attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei servizi previsti dalla presente legge.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è istituito un apposito capitolo con la denominazione "Spese e contributi per l'attuazione del diritto allo studio universitario nella Regione" nel quale saranno iscritte le assegnazioni statali attribuite ai sensi dell'art. 1 - tredicesimo e quattordicesimo comma - del D.L. 31.10.1979, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 22.12.1979, n. 642 e gli eventuali apporti regionali aggiuntivi.
Per l'anno 1981 la denominazione del capitolo 4236101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio è modificata e assume quella prevista dal precedente comma.


L'assegno di studio viene attribuito per concorso, limitatamente a un corso di laurea. Esso è incompatibile con qualunque reddito derivante da attività lavorativa o di altro genere, proprio o del nucleo familiare, che superi il reddito annualmente previsto come condizione per la concessione dell'assegno, e non è cumulabile con altri assegni e borse di studio o posti gratutiti in collegi o convitti; in tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.
Sulla base del piano di cui all'art. 12, il consiglio di amministrazione dell'Ersu determina annualmente:
a) il numero degli assegni in servizi valutato al costo reale e le modalità di erogazione;
b) la quota di risorse da destinare agli assegni in denaro e le modalità di erogazione.

Per gli studenti che appartengono a famiglie residenti nel comune ove ha sede la facoltà universitaria o l'istituto superiore cui sono iscritti, o in località dalla quale si possa raggiungere quotidianamente, e in tempi utili per la frequenza, con mezzi pubblici la sede medesima, l'ammontare dell'assegno di studio non può essere superiore al 50 per cento di quello previsto per gli altri studenti.
I bandi del concorso di cui al primo comma sono annuali.
Sono ammessi al concorso gli studenti il cui reddito familiare è compreso nella fascia più bassa tra quelle previste all'art. 12.
Per partecipare al concorso di cui al precedente comma gli studenti devono altresì possedere, oltre ai requisiti di reddito di cui al precedente comma, anche il seguente requisito di merito: per gli studenti degli anni successivi al primo anno, il superamento di un numero di esami, arrotondato per difetto, pari a due terzi di quello previsto dal piano di studi prescelto e approvato dal consiglio di facoltà.
A parità di merito l'assegno è conferito allo studente con la media più alta.
L'assegno di studio viene confermato fino all'ultimo anno di corso, semprechè permangano immutati entro il 30 settembre di ciascun anno i requisiti di reddito e di merito di cui al quinto e sesto comma.
L'assegno di studio è normalmente erogato mediante corresponsione gratuita dei servizi di cui agli artt. 25, 26 e 27 e può essere convertito in denaro ad esplicita richiesta del beneficiario. L'erogazione dell'assegno di studio in denaro è subordinata all'esaurimento delle possibilità di erogazione dell'assegno in servizi.
Per i benefici appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30.3.1971, n. 119, l'assegno può essere erogato anche mediante dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi e di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali anche se tale assegno dovesse superare l'importo ordinario.
Gli Ersu garantiscono per gli studenti di cui al comma precedente il graduale superamento delle barriere architettoniche e di ogni altro ostacolo per il loro concreto accesso agli studi e ai servizi.
Le modalità di erogazione dell'assegno di studio, in servizi e in denaro, sono stabilite mediante apposito regolamento del consiglio di amministrazione dell'Ersu.


Il consiglio di amministrazione dell'Ersu determina annualmente le tariffe dei servizi sulla base delle fasce di reddito di cui all'art. 12.
Il reddito va riferito a quello dichiarato per l'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da tutti i componenti il nucleo familiare in cui è inserito l'interessato ed è comprovato con le dichiarazioni previste dalla legge 4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni.
L'Ersu si avvale della facoltà di cui al settimo comma dell'art. 7 del D.L. 1.10.1973, n. 580 convertito in legge 3011.1973, n. 766.
Allo studente che abbia dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero viene immediatamente revocata la concessione del servizio dal quale rimarrà escluso per tutto il corso successivo degli studi, salva l'adozione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino estremi di reato.


Sono istituite mense per gli studenti universitari e di istituti superiori nelle sedi ove si svolgono attività universitarie. Il servizio è gestito dall'Ersu direttamente o mediante convenzioni con enti o privati.
La partecipazione alle spese da parte degli utenti è determinata sulla base dei criteri di cui all'art. 24.
Il personale docente e non docente degli atenei può usufruire della mensa a prezzo di costo reale del servizio.
Alle mense universitarie possono accedere, alle medesime condizioni di cui al secondo comma, gli studenti di altre università o istituti superiori con i quali gli Ersu abbiano stipulato convenzioni.


Al fine di assicurare la residenzialità , gli Ersu istituiscono e gestiscono per gli studenti strutture abitative in forme di residenze o di collegi universitari e, in caso di insufficienza di strutture proprie, stipulano convenzioni con enti pubblici e privati per la fornitura del servizio abitativo in strutture idonee.
L'ammissione alle strutture destinate al servizio abitativo è riservata in via prioritaria agli studenti vincitori del concorso per l'attribuzione dell'assegno di studio.
L'utilizzazione delle strutture abitative non attribuite ai sensi del precedente comma avviene per concorso annuale per titoli, che valutino le condizioni socio-economiche delle famiglie di appartenenza degli interessati. Le modalità del concorso sono determinate dal consiglio di amministrazione dell'Ersu nel rispetto dei seguenti principi.
Possono partecipare al concorso di cui al precedente comma gli studenti iscritti alle università o agli istituti superiori, fino al compimento del corso legale di laurea, di diploma o di specializzazione, purchè in possesso dei requisiti di merito scolastico di cui al sesto comma dell'art. 23. Almeno un quarto dei posti è riservato a studenti iscritti al primo anno di corso.
Per la conferma nel posto nelle strutture abitative si applica il disposto dei commi settimo e ottavo dell'art. 23.
Presso le strutture destinate al servizio abitativo, ove lo consentano le condizioni delle stesse, sono resi disponibili spazi per servizi collettivi interni quali biblioteche, sale di riunioni, di ricreazione e di mensa.
Le tariffe per la fruizione del servizio abitativo sono stabilite ai sensi dell'art. 24.
La vita comunitaria nelle strutture destinate al servizio abitativo è disciplinata da apposito regolamento approvato del consiglio di amministrazione dell'Ersu, mediante il quale è assicurata la partecipazione degli utenti all'organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive interne.


Gli Ersu concordano coi servizi di pubblico trasporto o in concessione le tariffe preferenziali per gli studenti universitari, qualora non siano già previste da norme statali, regionali o locali e concedono documenti di viaggio gratuiti agli studenti che appartengono alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30.3.1971, n. 118, anche per l'eventuale accompagnatore.


L'Ersu può istituire borse di studio annuali, da attribuire per concorso, a favore degli studenti che, pur trovandosi in condizioni economiche disagiate, non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.
Il conseguimento della borsa di studio di cui al precedente comma non dà diritto alla sua ripetizione negli anni successivi ed il relativo importo non può superare la metà di quello previsto per l'assegno di studio.
Possono altresì essere concesse per concorso borse di studio per la frequenza, anche all'estero, a corsi di specializzazione in materia di rilevante interesse scientifico e culturale, con particolare riferimento agli obiettivi del programma di sviluppo regionale di cui al secondo comma dell'art. 1.


La dimora per motivi di studio fuori dall'abituale residenza dà diritto ad accedere ai servizi di assistenza e di medicina preventiva dell'unità sanitaria locale nella cui zona è ubicato l'ateneo ai sensi del quarto comma dell'art. 19 della legge 23.12.1978, n. 833.
Gli studenti stranieri fruiscono dell'assistenza sanitaria in base al disposto della lettera a) dell'art. 6 della legge n. 833/1978.
Per la realizzazione dei fini di cui al primo e secondo comma del presente articolo, gli Ersu stipulano apposite convenzioni con le rispettive unità sanitarie locali.


Il servizio di consulenza e orientamento agli studi ha il compito di fornire una adeguata conoscenza delle attività universitarie, nonchè di indirizzare gli studenti, compresi quelli dell'ultima classe della scuola media superiore, nella programmazione degli studi in relazione sia alle loro aspirazioni culturali e professionali che alle prospettive occupazionali.
Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma, l'Ersu si avvale della collaborazione della Regione e dell'università, utilizzando le rilevazioni statistiche sull'andamento del mercato del lavoro e sulle prospettive professionali.


Gli Ersu possono promuovere e gestire un servizio librario al fine di provvedere alla produzione e alla diffusione di materiale didattico e scientifico ad uso degli studenti universitari, senza scopo di lucro.
Il servizio di cui al precedente comma può essere gestito in forma cooperativa dagli utenti; in tal caso il consiglio di amministrazione dell'Ersu esercita sulle cooperative le funzioni di controllo e di vigilanza.


L'Ersu istituisce il servizio per le attività culturali ricreative, turistiche e sportive per promuovere, attraverso l'associazionismo studentesco, in collaborazione con le università , la Regione, gli enti locali e le organizzazioni di settore, iniziative culturali e sportive tra gli studenti universitari.
Il servizio:
1) favorisce dibattiti, conferenze, seminari e spettacoli e può contribuire all'attuazione di iniziative culturali promosse dagli studenti;
2) favorisce l'istituzione di posti di ritrovo per studenti dotandoli, nei limiti delle possibilità , di strumenti ricreativi e di informazioni, compresi quelli audiotelevisivi;
3) favorisce l'accesso degli studenti agli impianti sportivi universitari e a quelli gestiti dagli enti locali;
4) promuove l'organizzazione di corsi preparatori e di perfezionamento nelle varie discipline, nonchè l'organizzazione di attività sportive e agonistiche;
5) promuove forme di turismo culturale per gli studenti e favorisce l'effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero a prezzi ridotti, mediante accordi con gli organismi a ciò preposti e con le organizzazioni turistiche nazionali ed estere.



I consigli di amministrazione degli Ersu possono decidere la revoca del diritto all'utilizzazione dei servizi di cui alla presente legge, o di parte di essi, per gli utenti che siano incorsi in gravi sanzioni disciplinari.
La revoca è immediata e permane fino al termine degli studi qualora all'utente sia stata applicata l'esclusione temporanea dall'università con conseguente perdita della sessione di esame.


Per la prima costituzione del consiglio d'amministrazione, e fino all'elezione dei nuovi organismi dell'università , valgono le seguenti disposizioni:
a) gli attuali rappresentanti dei docenti di cui all'art. 9, settimo comma del D.L. 1.10.1973, n. 580 convertito con modificazioni e integrazioni nella legge 30.11.1973, n. 766, restano in carica in qualità di componenti del consiglio di amministrazione dell'Ersu;
b) i rappresentanti degli studenti vengono eletti dagli studenti facenti parte del consiglio di amministrazione dell'università riuniti in assemblea e con votazione proporzionale;
c) il rappresentante del personale è eletto dall'assemblea dei dipendenti delle opere universitarie da sciogliere, appositamente convocata dal presidente della Regione.


Art. 35

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.