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Atto:LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1982, n. 2
Titolo:Finanziamento delle spese di funzionamento delle associazioni dei comuni e delle comunità montane.
Pubblicazione:(B.u.r. 29 gennaio 1982, n. 12)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata, con decorrenza 1 luglio 1993, dall'art. 6, l.r. 2 settembre 1992, n. 38, per la parte riferita alle associazioni dei comuni e in seguito totalmente dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Le associazioni dei comuni e le comunità montane provvedono alle spese di funzionamento dei propri organi statutari:
a) con i fondi assegnati per l'esercizio delle funzioni amministrative loro attribuite, nei limiti previsti dalle leggi vigenti;
b) con i contributi dei comuni associati e di altri enti;
c) con il contributo della Regione stabilito dalla presente legge.


Art. 2

Il contributo regionale da assegnare alle associazioni dei comuni e alle comunità montane è ripartito in quote fisse secondo i seguenti criteri:
a) 50 per cento in parti uguali;
b) 30 per cento in base alle popolazioni residenti in comuni che fanno parte dell'associazione o della comunità montana.I dati relativi alle popolazioni sono quelli risultanti, all'inizio di ciascun anno precedente quello cui si riferisce il riparto, dal bollettino mensile di statistica dell'ISTAT;
c) 20 per cento in base alla superficie complessiva dei comuni che fanno parte dell'associazione o della comunità montana.

Il contributo è determinato annualmente dalla giunta regionale.

Art. 3

A ciascuna delle comunità montane che assume le funzioni delle associazioni dei comuni, o il cui consiglio comunitario sia integrato dai rappresentanti di altri comuni ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, è assegnato un unico contributo regionale determinato ai sensi del precedente articolo.

Art. 4

La legge regionale 29 ottobre 1979, n. 32 è abrogata.

Art. 5

Il contributo regionale previsto dalla presente legge di L. 300 milioni, per l'anno 1981 è erogato alle sole associazioni dei comuni; per l'anno 1982 l'ammontare del contributo è fissato in L. 700 milioni e viene erogato a favore delle comunità montane e delle associazioni dei comuni.
Per ciascuno degli anni successivi l'entità del contributo è stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci applicando all'importo di L. 700 milioni la percentuale di incremento del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, rispetto all'ammontare del fondo comune stabilito per l'anno 1982 in applicazione dell'art. 1, terzo e quarto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 356, escluse le eventuali maggiorazioni apportate al fondo stesso per effetto dell'art. 128, secondo, terzo e quarto comma, e dell'art. 130 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del primo comma, del presente articolo sono iscritte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, a carico dei capitoli da istituirsi nello stato di previsione della spesa con le seguenti denominazioni:
1) per l'anno 1982:
a) "Contributi per le spese di funzionamento e per gli organi statutari delle associazioni dei comuni - anno 1981" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 300 milioni;
b) "Contributi per le spese di funzionamento e per gli organi statutari delle comunità montane e delle associazioni dei comuni - anno 1982" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 700 milioni;
2) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura della spesa autorizzata per effetto dei comuni precedenti si provvede:
a) per l'anno 1982 mediante utilizzazione dello stanziamento del capitolo 5100101 elenco n. 2, partita 9 - parte - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1981 utilizzato ai sensi dell'art. 59, terzo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 per L. 300 milioni;
b) per l'anno 1982 mediante l'utilizzazione dei fondi iscritti per il detto anno al capitolo 5100101, programma 4.2.3.4. per L. 675 milioni e 4.2.3.1. per L. 25 milioni del bilancio pluriennale 1981/83 adottato con l'art. 83 della L.R. 11 maggio 1981 n. 11;
c) per l'anno 1983 mediante l'utilizzazione dei fondi ascritti per il detto anno al capitolo 5100101 del programma 492.394. del bilancio pluriennale 1981/83 adottato con l'art. 83 della L.R. 11 maggio 1981, n. 11;
d) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

L'art. 15 della L.R. 11 maggio 1981, n. 11 è abrogato.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.