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Atto:LEGGE REGIONALE 26 aprile 1982, n. 13
Titolo:Istituzione dell'osservatorio sul mercato del lavoro.
Pubblicazione:(B.u.r. 26 aprile 1982, n. 44)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 18, l.r. 20 maggio 1997, n. 31.

Sommario





In conformità con i principi sanciti nell'art. 4 della Costituzione e negli artt. 4 e 6 dello Statuto regionale la Regione promuove e attua iniziative volte a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro sul territorio regionale, in particolare per quanto attiene all'orientamento scolastico e professionale e ai programmi annuali e pluriennali di formazione professionale, anche attraverso l'utilizzo di strutture tecnico-organizzative apposite.
A tale scopo la Regione organizza i propri strumenti di rilevazione delle informazioni concernenti i problemi del lavoro e promuove, in collaborazione con le parti sociali e gli enti locali, attività permanenti di analisi del mercato del lavoro e di diffusione a tutti i livelli delle relative informazioni ai fini di sviluppo e di tutela dell'occupazione con particolare attenzione alle problematiche del lavoro giovanile e femminile, di salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro, di assistenza a iniziative di riconversione produttiva e alle loro implicazioni in termini di riqualificazione professionale e a progetti coinvolgenti i problemi della mobilità settoriale e territoriale.


Per conseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 1 è istituito l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
Esso è composto:
- dal Presidente della Giunta regionale o assessore da questi delegato che lo presiede;
- dall'assessore competente in materia di lavoro;
- da due consiglieri regionali eletti dal consiglio regionale con voto limitato a uno;
- da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- da tre rappresentanti designati dalle associazioni degli imprenditori pubblici e privati dell'industria operanti nella regione;
- da un rappresentante designato dall'associazione regionale degli imprenditori agricoli;
- da due rappresentanti designati dalle associazioni dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello regionale;
- da due rappresentanti designati dalle associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale;
- da due rappresentanti designati dalle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale;
- da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
- da tre rappresentanti designati dall'ANCI regionale;
- da presidente della unione delle Camere di Commercio delle Marche;
- dal presidente della commissione regionale per l'impiego.

L'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio e dura in carica per il periodo della corrispondente legislatura regionale e comunque fino al suo rinnovo.


L'Osservatorio regionale formula proposte alla Giunta regionale riguardanti:
a) la predisposizione di interventi diretti ad ampliare l'occupazione, in particolare giovanile e femminile, e a favorire la mobilità dei lavoratori a livello settoriale e territoriale;
b) l' organizzazione di incontri, scambi di dati, confronti di ipotesi e risultati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei datori di lavoro, l' unione regionale delle camere di commercio, gli enti locali territoriali, le università marchigiane, nonchè con gli uffici periferici dello Stato e gli altri enti o associazioni interessati all' osservazione del mercato del lavoro o
ad alcuni aspetti di esso;
c) il collegamento tra la spesa regionale e l' allargamento e la riqualificazione della base produttiva.

L'Osservatorio acquisisce sistematicamente i dati sul mercato del lavoro regionale e i risultati delle ricerche in materia, curandone l' omogeneizzazione e collocazione in quadri di riferimenti comuni, con particolare attenzione agli insediamenti produttivi esistenti, alla popolazione attiva, ai movimenti delle forze lavoro, ed elabora previsioni almeno semestrali sull' andamento della domanda e dell' offerta di lavoro a livello settoriale e territoriale.
Funge da segreteria tecnica dell'Osservatorio l'unità organizzativa che all'interno del servizio programmazione cura i problemi del mercato del lavoro e della formazione professionale.


Assiste l'attività dell'Osservatorio regionale, elaborando programmi tecnico-operativi sulla base delle sue indicazioni, una commissione tecnica composta:
- dai responsabili delle unità organizzative del servizio programmazione;
- dai responsabili dei servizi regionali informatica, lavoro e formazione professionale, industria, artigianato, agricoltura, commercio e turismo;
- da esperti, fino a un massimo di quattro, nominativi dalla Giunta regionale su proposta dell'Osservatorio regionale, scelti tra docenti universitari competenti in materia del mercato del lavoro e scienze matematiche e statistiche e/o tra operatori del settore di provata qualificazione tecnico-professionale.



Ai componenti dell' osservatorio regionale e della commissione tecnica, estranei alla amministrazione regionale, spetta per ogni seduta il gettone di presenza previsto dall' art. 1 della L.R. 9.4.1980, n. 19.
Per seduta, agli effetti della presente legge si intende il complesso ei lavori e delle operazioni svolte nell' arco di una giornata anche se in tempi frazionati, regolarmente e validamente verbalizzati, ai fini per i quali l' organismo è costituito.
Ai componenti dell' Osservatorio e della commissione tecnica che risiedano in comuni diversi da quello ove ha sede l' organismo di cui fanno parte, è corrisposta un' indennità di missione oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità previste dall' art. 2 della legge Regionale 9.4.1980, n. 19.


Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale delibera, su proposta dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, sentita la commissione consiliare competente, il programma di attività dell'Osservatorio per l'anno successivo anche sulla base di un rapporto dello stesso che consenta di valutare l'attività svolta nell'anno precedente.


I comuni, anche attraverso le associazioni intercomunali, e le province possono formulare all'Osservatorio regionale proposte riguardanti il perseguimento delle finalità indicate dalla presente legge.


Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per l'anno 1982, le seguenti spese:
1) per la corresponsione delle competenze ai componenti dell'Osservatorio regionale e della commissione tecnica lire 15 milioni;
2) per il funzionamento dello stesso Osservatorio lire 185 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono stanziate, per l'anno 1982, rispettivamente a carico dei capitoli nn. 1340127 e 3211101 che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con le denominazioni "Spese per la corresponsione delle competenze ai componenti dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e della commissione tecnica" con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 15 milioni e "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio del mercato del lavoro" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di L. 185 milioni.
Le somme occorrenti per gli anni successivi saranno stanziate a carico dei capitoli corrispondenti.
La copertura degli oneri di cui al primo comma è assicurata:
a) per l'anno 1982 mediante l'utilizzazione dei fondi iscritti al capitolo 5100101 - elenco n. 2 - partita n. 1 - programma 3.2.1.1. del bilancio di detto anno;
b) per gli anni 1983/1984 mediante impiego delle disponibilità ascritte al capitolo 5100101 del bilancio pluriennale 1982/84 adottato con l'art. 83 della legge di approvazione del bilancio 1982;
c) per gli anni successivi, mediante l'impiego di una quota parte dei finanziamenti che saranno attribuiti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della L. 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.



Per il 1982 gli stanziamenti previsti in bilancio sono prioritariamente destinati al potenziamento del sistema informativo regionale e alla attuazione di un primo programma di indagini specifiche che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sottoporrà all'attenzione dell'osservatorio regionale non appena questa verrà insediato.