Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 7 maggio 1982, n. 15
Titolo:Norme per il funzionamento dell'organismo di controllo della Regione sugli atti degli enti locali.
Pubblicazione:(B.u.r. 13 maggio 1982, n. 49)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organi regionali
Note:Abrogata dall'art. 19, l.r. 28 giugno 1991, n. 15.

Sommario




Art. 1

L'organo regionale di controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione e dall'articolo 61 dello Statuto regionale è strutturato nella Regione Marche in forma decentrata ed è costituito dal comitato regionale avente sede in Ancona e dalle sezioni autonome aventi sede in Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.
Il Comitato regionale esercita l'attività di controllo sugli atti delle amministrazioni provinciali, dei consorzi ai quali partecipa l'amministrazione provinciale e di altri enti provinciali e interprovinciali, dei consorzi ai quali partecipa l'amministrazione provinciale e di altri enti provinciali e interprovinciali i cui atti siano sottoposti, dalle leggi dello Stato, al controllo dell'organo regionale, a norma dell'articolo 61 dello Statuto e della presente legge.
Le sezioni autonome esercitano l'attività di controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi ai quali partecipano i comuni, delle associazioni dei comuni istituite con legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, delle comunità montane, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti che amministrano beni di uso civico, a norma dell'articolo 61 dello Statuto e della presente legge.
Ai fini del riparto della competenza territoriali fra le sezioni autonome si fa riferimento alla sede dell'ente i cui atti sono sottoposti a controllo.
Il controllo sugli atti delle aziende e degli enti di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e successive modificazioni è esercitato dal comitato regionale per le aziende ed enti provinciali e dalle sezioni autonome, secondo le rispettive competenze territoriali, per le aziende ed enti comunali. Il controllo è esercitato nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 17 del R.D. citato.
I controlli di legittimità e di merito, da parte del comitato regionale e delle sezioni autonome, sugli atti degli enti indicati nei commi precedenti sostituiscono e assorbono ogni e qualsiasi controllo sui medesimi atti anteriormente previsto con qualsiasi denominazione e sotto qualsiasi forma.
L'organo regionale di controllo conforma i metodi della sua attività alle norme della Costituzione e dello Statuto che garantiscono e promuovono l'autonomia degli enti locali.

Art. 2

Il comitato di controllo, costituito nei modi stabiliti dalle leggi della Repubblica, è nominato dal presidente della giunta regionale.
Spetta inoltre al presidente della giunta la costituzione delle sezioni autonome del comitato.
I relativi decreti di nomina stabiliscono la data di insediamento.
Il comitato e le sezioni durano in carica quanto il consiglio regionale ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti.

Art. 3

Nella seduta di insediamento il comitato e ciascuna sezione autonoma eleggono, a scrutinio segreto, con distinta votazione e a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente e il vice presidente scelti tra i componenti effettivi eletti dal consiglio regionale.
Qualora dopo due votazioni nessun membro abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, è eletto presidente l'esperto che nella successiva votazione ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il membro effettivo designato dal consiglio regionale con maggior numero di voti; a parità di voti anche del consiglio risulta eletto il più anziano di età.
Le stesse modalità si applicano per la elezione del vice presidente.

Art. 4

Il comitato regionale e le sezioni sono rappresentati dai rispettivi presidenti. I presidenti del comitato e delle singole sezioni convocano e presiedono le sedute, assegnano le pratiche ai componenti per la relazione, in base ai criteri fissati collegialmente ai sensi dell'articolo 11, curano l'esecuzione delle decisioni dei rispettivi collegi e i rapporti con il presidente della giunta, con la giunta e con il consiglio regionale.
Il comitato regionale, sentite le singole sezioni, redige una relazione sull'attività svolta nell'anno solare e la trasmette, entro il mese di febbraio, al presidente della giunta e al presidente del consiglio.
La relazione fornisce tutti gli elementi utili ad una valutazione dell'attività dell'organo di controllo e indica gli orientamenti assunti in sede di coordinamento e i dati statistici relativi agli atti esaminati e alle decisioni adottate.
In caso di approvazione della relazione a maggioranza, essa deve contenere le eventuali osservazioni dei componenti dissenzienti.
La relazione è predisposta dal segretario del comitato regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.
La relazione è sottoposta all'esame del consiglio regionale in apposita riunione.

Art. 5

Il vice presidente del comitato regionale di controllo e delle sezioni autonome sostituisce il rispettivo presidente in caso di assenza o impedimento.
In caso di assenza o di impedimento anche del vice presidente, assume le funzioni di presidente il terzo componente elettivo.
In caso di assenza o di impedimento di tutti i componenti elettivi effettivi, assume le funzioni di presidente il componente elettivo supplente più anziano.
L'anzianità si desume dalla data di nomina e, a parità della data di nomina dal numero di voti riportati; a parità di voti prevale l'età .

Art. 6

Il componente del comitato regionale di controllo o di una sezione autonoma che non intervenga, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive del proprio collegio, decade dall'ufficio.
Le cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità , previste da legge della Repubblica, importano egualmente la decadenza a norma dei successivi capoversi.
La causa di decadenza è contestata, dal presidente della giunta regionale, all'interessato, il quale ha facoltà di controdedurre nei dieci giorni successivi.
La decadenza dei componenti elettivi è pronunciata dal consiglio regionale, su proposta motivata del presidente della giunta regionale.
La dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è pronunciata e comunicata dal presidente della giunta regionale al commissario di governo o al presidente del tribunale amministrativo regionale o all'amministrazione provinciale per le sostituzioni di rispettiva competenza.
Qualora il componente incorra in una delle ipotesi di incompatibilità , il presidente della giunta regionale gli chiede di optare il termine di dieci giorni, trascorso inutilmente il quale si provvede in conformità a quanto stabilito nel quarto e quinto comma del presente articolo.

Art. 7

Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al presidente del comitato o della sezione di appartenenza.
Il comitato o la sezione ne prende atto nella prima seduta successiva e ne dà immediata comunicazione al presidente della giunta regionale per gli ulteriori adempimenti.

Art. 8

Qualora, per qualunque motivo, uno dei componenti del comitato o delle sezioni autonome abbia cessato di farne parte, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la nomina, salvaguardando, comunque, per quanto riguarda i membri elettivi, la rappresentanza della minoranza.
Il membro subentrante resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente da lui sostituito.

Art. 9

Il comitato regionale di controllo e le sezioni autonome possono essere sciolti in caso di accertata impossibilità di funzionamento.
Lo scioglimento è disposto con decreto del presidente della giunta regionale su conforme parere del consiglio che decide l'intervento di almeno due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
Con lo stesso decreto il presidente della giunta provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione dell'organo di controllo.
Nelle more dela ricostituzione dell'organo le relative funzioni sono temporaneamente svolte dal comitato regionale se è stata sciolta una sezione oppure, in caso di scioglimento del comitato stesso, dalla sezione autonoma di Ancona.

Art. 10

I servizi dell'organo regionale di controllo sono disciplinati dalla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50.
La giunta regionale, contestualmente alla nomina del segretario, designa il presidente regionale autorizzato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Art. 11

Ferme restando le competenze previste dalla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, il segretario cura il deposito e l'invio degli avvisi di convocazione e dell'ordine del giorno, sottoscrive le decisioni del comitato o delle sezioni sui singoli atti controllati.

Art. 12

Il comitato regionale di controllo e le sezioni autonome svolgono collegialmente le funzioni di controllo e la relativa attività organizzata, decidono sul calendario dei lavori, stabiliscono i criteri per la designazione dei relatori, i criteri di massima per la ripartizione delle pratiche al fine di assicurare un adeguato approfondimento della istruttoria e il tempestivo esame degli atti.
Le riunioni hanno luogo almeno due volte la settimana in giorni fissati a orario stabilito nella sede del rispettivo collegio e sono convocate dal presidente.
L'avviso delle convocazioni delle adunanze ordinarie e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare sono depositati presso la segreteria almeno 48 ore prima della adunanza ordinaria.
Nel caso che l'adunanza sia convocata per un giorno diverso da quello fissato ai sensi del secondo comma del presente articolo, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati ai componenti effettivi e supplenti almeno 24 ore prima della data fissata per l'adunanza.
L'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo dell'ufficio almeno 24 ore prima della seduta.
E' in facoltà dei presidenti di convocare i collegi ogni qualvolta ne ravvisino la necessità mediante avviso telegrafico con le indicazioni dell'ordine del giorno da diramarsi a tutti i componenti almeno 24 ore prima dell'ora dell'adunanza.
In caso di particolare urgenza il collegio può deliberare, all'unanimità , la trattazione, seduta stante, di un oggetto non compreso nell'ordine del giorno.
Il collegio può deliberare, a maggioranza di voti, il rinvio alla successiva adunanza di uno o più oggetti posti nell'ordine del giorno.
La documentazione concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno di ciascuna adunanza è a disposizione dei componenti presso la sede del collegio almeno due giorni, non festivi, precedenti la data dell'adunanza, salvo il caso di convocazione d'urgenza.
I componenti supplenti partecipano alle sedute. Partecipano altresì alle votazioni in caso di assenza o impedimento dei rispettivi membri effettivi e possono essere nominati relatori.

Art. 13

L'adunanza si apre con la verifica del numero legale. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti, siano essi effettivi o supplenti.
Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza; qualora nel corso di essa venga meno il numero legale, il presidente dichiara chiusa la adunanza facendone inserire menzione nel verbale.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Ai fini del risultato della votazione i voti di astensione non sono computati.
In caso di parità prevale il voto del presidente. I componenti dell'organo di controllo si esprimono a voto palese.
I componenti del collegio debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alle deliberazioni concernenti atti ai quali siano direttamente interessati o che interessino loro congiunti o affini sino al quarto grado o il loro coniuge, oppure imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza, di consulenza o di prestazione d'opera.

Art. 14

Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere un cenno sommario delle questioni trattate e delle decisioni adottate.
Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle riunioni non tenute o sospese per mancanza del numero legale, con indicazione dei nomi dei componenti assenti o che si sono assentati nel corso della riunione o di quelli che hanno preventivamente giustificato l'assenza.
Ogni componente del collegio ha facoltà di fare inserire a verbale le motivazioni del proprio voto ed ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante ai fini della decisione.
Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 15

Il comitato regionale e le sezioni autonome, al fine di attuare una forma di controllo improntato alla più ampia collaborazione con le amministrazioni locali e di acquisire la più completa conoscenza di particolari argomenti, possono invitare alle proprie sedute gli amministratori dell'ente interessato perchè forniscano chiarimenti sull'atto sottoposto a controllo.
Gli amministratori dell'ente interessato devono essere sentiti dal collegio nel caso di loro richiesta.
Gli amministratori hanno la facoltà di farsi assistere durante le audizioni, da un funzionario dell'ente o da un esperto. I suddetti amministratori hanno facoltà di chiedere che vengano verbalizzate le proprie osservazioni.
Le decisioni del comitato e delle sezioni vengono adottate in assenza dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Art. 16

Gli atti soggetti a controllo, pubblicati a norma della vigente legge, sono trasmessi al comitato o alla sezione competente in duplice copia autenticata unitamente ad un elenco descrittivo.
I termini previsti dal successivo art. 17 decorrono dalla data del timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento o del timbro-data apposto, dall'ufficio competente del comitato di controllo o della sezione autonoma contestualmente alla consegna, sulla copia dell'atto da restituire all'ente.

Art. 17

Il comitato regionale di controllo e le sezioni autonome esercitano, secondo le rispettive competenze, il controllo di legittimità sugli atti degli enti indicati all'articolo 1 della presente legge.
Salvo quanto previsto per il controllo di merito, gli atti degli enti soggetti a controllo di legittimità divengono definitivamente esecutivi se, nel termine di venti giorni dalla data del loro ricevimento da parte dell'organo di controllo, questo non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.
La decisione motivata di annullamento deve essere comunicata all'ente interessato anche a mezzo telegramma entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'atto.
Per la deliberazione di approvazione del bilancio il termine di cui ai precedenti commi è di 40 giorni, salvo diverse disposizioni di legge dello Stato.
L'organo di controllo può richiedere all'ente interessato, entro i termini stabiliti nei commi precedenti e per non più di una volta per lo stesso atto, chiarimento o elementi integrativi di giudizio.
In tal caso la decorrenza dei termini è interrotta e inizia nuovamente alla data di ricevimento da parte dell'organo di controllo dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti, secondo la procedura di cui al precedente articolo.
Non è ammessa alcuna altra diversa forma di sospensione o interruzione dei termini di cui ai commi precedenti.
Gli esposti presentati all'organo di controllo contro gli atti indicati all'articolo 1 della presente legge non possono essere motivo di sospensione dei termini di cui ai commi precedenti.
Non possono essere adottati provvedimenti condizionati o modificativi dell'atto sottoposto a controllo.

Art. 18

Le deliberazioni sottoposte al solo controllo della legittimità possono, in caso di urgenza, essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante, così come previsto dall'art. 97 del R.D. 3.3.1934, n. 383 e successive modificazioni.

Art. 19

Non sono soggetti al controllo del comitato regionale o delle sezioni decentrate:
a) gli atti privi di contenuto dispositivo:
b) gli atti meramente confermativi di altri atti già esecutivi a norma di legge, esclusi quelli assunti in sede di riesame di merito;
c) gli atti di mera esecuzione di altri atti, anche regolamentari o negoziali, già esecutivi a norma di legge;
d) gli atti che ratificano, senza integrazioni o modificazioni, atti sottoposti a controllo e resi già esecutivi, assunti in via d'urgenza o per delega da altro organo dell'ente nei casi previsti dalla legge;
e) gli atti di contenuto meramente organizzatorio ed interno, non comportanti spesa;
f) gli atti in materia di emolumenti agli amministratori, quando abbiano contenuto vincolato a norma di legge o di regolamento e non comportino nuovi maggiori oneri finanziari;
g) gli atti concernenti il personale aventi contenuto vincolato a norma di legge o regolamento e non comportanti nuovi maggiori oneri finanziari.

L'elenco di tutti i provvedimenti di cui al precedente comma, con l'indicazione dei provedimenti di cui costituiscono conferma o esecuzione, deve essere trasmesso entro otto giorni dalla data della loro adozione all'organo di controllo competente che può chiedere copia dei medesimi nei dieci giorni successivi per sottoporli al controllo ai sensi del precedente art. 17.
Qualora, entro il termine suddetto, l'organo di controllo competente non richieda la copia degli atti di cui sopra, essi diventano definitivi.

Art. 20

Il controllo di merito è limitato agli atti per i quali è previsto dalle leggi della Repubblica e in particolare a quelli concernenti:
a) bilanci preventivi e loro variazioni;
b) storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio;
c) atti vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;
d) regolamenti degli enti soggetti a controllo;
e) assunzione diretta di pubblici servizi.

Il controllo di merito è esercitato nella forma di richiesta motivata di riesame, entro venti giorni dal ricevimento dell'atto.
Qualora l'atto soggetto al controllo di merito contenga vizi di legittimità , l'organo di controllo lo annulla segnalando altresì gli eventuali rilievi di merito.
Per la deliberazione di approvazione del bilancio il termine di cui al precedente comma è di 40 giorni, salvo diverse disposizioni di legge dello Stato.
Le deliberazioni diventano esecutive se entro i termini indicati rispettivamente al terzo e quarto comma del presente articolo l'organo di controllo non decida la richiesta di riesame.
I termini di cui sopra sono interrotti se, prima della loro scadenza, l'organo di controllo chiede all'ente interessato, per non più di una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
Ove il consiglio dell'ente interessato confermi, senza modificazioni e a maggioranza assoluta dei componenti, la deliberazione per la quale è stato richiesto il riesame, l'atto confermato diventa esecutivo dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e l'invio della deliberazione di conferma all'organo entro otto giorni dalla sua adozione.
Resta salva la potestà di annullamento da parte dell'organo di controllo per vizi di legittimità sopravvenuti nell'atto di conferma. Il provvedimento deve essere adottato entro venti giorni dalla data di ricevimento dell'atto.
Le deliberazioni di totale o parziale modifica, in conformità dei rilievi dell'organo di controllo, sono soggette al solo controllo di legittimità .

Art. 21

Le sezioni autonome esercitano il controllo di legittimità e di merito sugli atti relativi alla gestione associata dei servizi sanitari in conformità a quanto stabilito dall'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'articolo 22 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10.
Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza di quattro membri del collegio, ivi compreso l'esperto in materie sanitarie.

Art. 22

Il potere di controllo sostitutivo sugli enti, già attribuito al prefetto, alla giunta provinciale amministrativa e ad altri organi periferici dello Stato, è esercitato, ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione, dal comitato regionale di controllo e dalle sezioni autonome, secondo la rispettiva competenza, mediante invito all'ente a compiere l'atto entro un termine determinato.
Gli amministratori dell'ente interessato, invitati a fornire eventuali chiarimenti, provvedono entro il termine di cui al comma precedente, salvo richiesta e concessione di breve proroga.
Scaduto il termine il comitato regionale o la sezione adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 23

I provvedimenti del comitato regionale e delle sezioni autonome sono definitivi.

Art. 24

Gli organi di controllo non possono chiedere pareri tecnici ad altre pubbliche amministrazioni se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.
La richiesta dei pareri e i pareri espressi devono essere tempestivamente inviati a conoscenza anche all'ente deliberante.
In ogni caso la richiesta dei pareri tecnici non può rappresentare motivo di proroga dei termini previsti dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 25

Il comitato regionale e le sezioni rilasciano entro dieci giorni, su richiesta e a spese dei richiedenti, ai sensi del terzo comma dell'articolo 57 dello Statuto, copia dei propri atti.
I cittadini hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia autentica degli atti del procedimento amministrativo ai fini della tutela giurisdizionale dei loro diritti e interessi.
I consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di ottenere copia dei provvedimenti dell'organo di controllo, anche in carta non legale.

Art. 26

La misura delle indennità del rimborso delle spese spettanti ai componenti dell'organo di controllo è determinato dalla legge regionale.

Art. 27

Il presidente del comitato regionale, d'intesa con il proprio collegio, convoca almeno tre volte all'anno i membri effettivi e supplenti dell'organo di controllo in assemblea plenaria della quale assume la presidenza.
L'invito di convocazione dell'assemblea, da inviare per conoscenza al presidente della Regione e al presidente del consiglio regionale, deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.
I membri effettivi e supplenti dell'organo di controllo possono proporre, tramite il presidente del proprio collegio, l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno dell'assemblea.
Nell'assemblea sono esaminati eventuali osservazioni avanzate da enti, associazioni o cittadini sul funzionamento del comitato e delle sezioni e i problemi inerenti l'esercizio delle funzioni di controllo anche allo scopo di pervenire ad orientamenti e procedure uniformi.
Il verbale delle adunanze, contenente un cenno sommario delle questioni trattate, è compilato dal segretario del comitato regionale di controllo.
Per la partecipazione alle riunioni di cui al precedente primo comma spettano le stesse indennità e il rimborso spese previsti dalla legge regionale per partecipazione alle sedute dell'organo regionale di controllo.

Art. 28

Il presidente della Regione, d'intesa con la giunta, o il presidente del consiglio, d'intesa con l'ufficio di presidenza, può promuovere riunioni con i membri effettivi e supplenti dell'organo regionale di controllo o con i componenti il comitato regionale o con i componenti le singole sezioni.
Le riunioni di cui al comma precedente sono promosse dal presidente del consiglio anche su richiesta di una o più commissioni consiliari permanenti o del comitato regionale o da una o più sezioni autonome.

Art. 29

La legge regionale 7 novembre 1974, n. 33, è abrogata.