Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 7 settembre 1982, n. 35
Titolo:Provvedimenti a favore dei titolari di farmacie rurali.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 settembre 1982, n. 93)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Farmacie
Note:Abrogata dall'art. 7, l.r. 20 giugno 1988, n. 23.

Sommario




Art. 1

A decorrere dal 1º gennaio 1982 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili ed i gestori provvisori di farmacie ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:
- L. 2.000.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;
- L. 1.500.000 annue per popolazione da 1.001 abitanti a 2.000 abitanti;
- L. 1.000.000 annue per popolazione da 2.001 abitanti a 3.000 abitanti.

Ai comuni che gestiscono le farmacie rurali secondo le norme stabilite dal R.D. 15.10.1925, n. 2578 e in base alla legge 8.3.1968, n. 221 spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita nel comma precedente a favore dei farmacisti rurali.
Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore ai 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.
Al farmacista gestore, cui è affidata la conduzione di un dispensario farmaceutico, a norma dell'art. 1 della legge 8.3.1968, n. 221, spetta una indennità , comprensiva dell'indennità di gestione di cui all'art. 3 della stessa legge, determinata nella misura di L. 500.000 annue.

Art. 2

Ai titolari, ai direttori responsabili ed ai gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti è concesso un contributo aggiuntivo nella misura seguente:
- L. 3.000.000 annue lorde per i destinatari il cui volume di affari dichiarato ai fini IVA non abbia superato nell'anno precedente la cifra di L. 60.000.000;
- L. 2.000.000 annue lorde per i destinatari il cui volume di affari dichiarato ai fini IVA non abbia superato nell'anno precedente la cifra di L. 90.000.000;
- L. 1.000.000 annue lorde per i destinatari il cui volume di affari dichiarato ai fini IVA non abbia superato nell'anno precedente la cifra di L. 120.000.000.

Laddove gli uffici finanziari statali accertino un volume di affari ai fini IVA superiore a quello dichiarato e tale da modificare comunque il diritto al contributo di cui al presente articolo, i beneficiari sono tenuti a rimborsare alle Unità sanitarie locali, entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, le somme indebitamente percepite.

Art. 3

La misura dell'indennità di residenza e il contributo aggiuntivo per i titolari o per i direttori rsponsabili di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonchè il contributo annuo spettante ai comuni gestori di farmacie rurali in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, previsti dalla legge 8.3.1968, n. 221, può essere variata annualmente con legge di approvazione del bilancio regionale, tenendo conto delle eventuali variazioni dell'indice del costo della vita accertate dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 4

I titolari, i direttori responsabili, i gestori provvisori di farmacie rurali ed i sanitari gestori di dispensari farmaceutici aventi diritto all'indennità , devono, entro il 31 marzo di ogni anno, presentare apposita istanza all'Unità sanitaria locale competente corredata da:
- un certificato del Sindaco attestante che la farmacia o il dispensario sono regolarmente aperti al pubblico;
- un certificato del Sindaco attestante la consistenza numerica della popolazione presente al 31 dicembre dell'anno precedente nel comune o nella frazione o nell'agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia;
- la copia della dichiarazione relativa all'anno solare precedente prodotta ai fini dell'applicazione dell'IVA, con attestazione della conformità all'originale rilasciata dal competente ufficio provinciale IVA.


Art. 5

Le indennità previste dalla presente legge sono erogate dalle Unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate le farmacie rurali e dispensari farmaceutici interssati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 6

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme di cui alla legge 8.3.1968, n. 221 e 5.3.1973, n. 40 in quanto applicabili.

Art. 7

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con le quote del Fondo sanitario nazionale per le spese correnti.