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Atto:LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1982, n. 43
Titolo:Composizione e funzionamento della commissione di disciplina dell'unità sanitaria locale.
Pubblicazione:(B.u.r. 15 dicembre 1982, n. 125)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario





Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 61 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in ogni unità sanitaria locale è istituita una commissone di disciplina composta di sei membri titolari di cui tre nominati dalla assemblea generale dell'USL e tre designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del personale.
Per ciascun membro titolare, e con le stesse modalità , è rispettivamente nominato o designato un membro supplente.
Tutti i membri - effettivi e supplenti - devono essere dipendenti di ruolo dell'unità sanitaria locale.
Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale entro 30 giorni dalla richiesta formulata dal presidente del comitato di gestione.
Per la costituzione e il funzionamento della commissione di disciplina si osservano le norme previste dalla presente legge.
Per quanto non previsto si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato nonchè alla normativa di cui al D.P.R. 20.12.1979, n. 761.


Alla nomina dei tre membri effettivi di sua competenza l'assemblea generale dell'USL provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato a due nominativi. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano d'età .
Ad avvenuta nomina dei tre membri effettivi, l'assemblea generale provvede, nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al precedente comma, alla nomina dei tre membri supplenti di sua competenza, avendo cura di abbinare ogni nominativo di questi ultimi a ciascuno dei membri effettivi già nominati; a tal fine, sulle schede di votazione, prima della loro distribuzione ai votanti, devono essere riportati i nominativi dei membri effettivi.


Le designazioni dei membri effettivi e supplenti vengono richieste dal presidente del comitato di gestione alle organizzazioni sindacali provinciali firmatarie dell'accordo unico nazionale di cui all'articolo 47 della legge 23.12.1978, n. 833, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le organizzazioni sindacali provvedono alle designazioni congiuntamente.
La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quello del membro effettivo, il nominativo del corrispondente membro supplente e deve essere fatta pervenire al presidente del comitato di gestione entro 30 giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.
Scaduto inutilmente il predetto termine, il presidente del comitato di gestione richiede alle organizzazioni sindacali di cui al primo comma del presente articolo di designare, nel termine perentorio di giorni 15, ciascuna separatamente, un membro effettivo e un membro supplente. Scaduto il termine di cui sopra l'assemblea generale dell'USL, con le modalità di cui all'articolo 2, elegge i tre membri scegliendoli tra i nominativi pervenuti. Ove non sia pervenuto un numero sufficiente di designazioni elegge liberamente i membri dovuti tra i dipendenti dell'USL con le modalità di cui all'articolo 2.


La costituzione della commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del comitato di gestione.
Con lo stesso provvedimento il comitato di gestione nomina segretario della commissione di disciplina un dipendente dell'unità sanitaria locale appartenente al ruolo del personale amministrativo con qualifica non inferiore a collaboratore direttivo.
Il comitato di gestione provvede altresì alla nomina di un supplente del segretario.


Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina assumendone provvisoriamente la presidenza e, coadiuvato dal segretario, ne verifica la regolare composizione ed invita i presenti con diritto al voto a procedere all'elezione del presidente con l'osservanza delle modalità appresso indicate.
Il presidente della commissione di disciplina deve essere eletto tra i membri effettivi, con votazione segreta, e deve ottenere un numero di voti non inferiore a quattro. In caso di esito negativo il presidente del comitato di gestione indice una seconda votazione dopo di che, persistendo il risultato negativo, rinvia a data successiva la seduta, da tenersi entro 15 giorni, dandone comunicazione scritta ai membri assenti. In tale seduta si procede al ballottaggio tra i due componenti che nella precedente votazione abbiano ottenuto il maggior numero dei suffragi.
Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal segretario, dal presidente del comitato di gestione e dal presidente della commissione di disciplina; in caso di mancata elezione, la firma del verbale è sostituita da quella del membro effettivo più anziano di età fra i presenti.


La commissione di disciplina dura in carica tre anni, fermo restando il completamento dei procedimenti in corso alla data di scadenza e conserva le funzioni fino alla data di insediamento della nuova commissione.
L'iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro il terzo mese precedente a quello di scadenza.
Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione di disciplina in caso di contemporanee dimissioni di tre membri effettivi. In tal caso il comitato di gestione, con proprio provvedimento, dichiara ufficialmente sciolta la commissione ed avvia le procedure di rinnovo.
Il presidente ed i membri effettivi della commissione non possono essere confermati per più di una volta. Tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.


Il presidente convoca e presiede la commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, ne esegue le decisioni e provvede in generale all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa o comunque richiesti dalla presente legge. In particolare, fissa la data della trattazione orale, riferisce sui casi sottoposti a giudizio, nomina un relatore, decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti, designa il membro destinato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, determina l'ordine e le modalità di votazione dei componenti la commissione e ne raccoglie la volontà.
All'inizio del triennio di carica il presidente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 61 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, designa, nella prima seduta, il suo sostituto scegliendolo tra i membri effettivi. La designazione è valida per utta la durata in carica del designante, salvo sua diversa determinazione. In caso di assenza o di legittimo impedimento del presidente della commisione, questi è sostituito nelle funzioni di presidente dal sostituto designato ai sensi del primo comma e nelle funzioni di membro effettivo dal proprio supplente che quindi partecipa alle riunioni con diritto di voto.
In caso di dimissioni del presidente, se questi conserva la carica di componente della commissione, si fa luogo soltanto ad una nuova elezione con i criteri indicati all'articolo 5 ma sotto la presidenza del presidente uscente.


I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione.
Ogni membro effettivo ha il suo sostituto nel corrispondente membro supplente; quest'ultimo può intervenire a tutte le riunioni della commissione, ma la sua presenza assume rilevanza ad ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza o di legittimo impedimento del titolare. Il membro supplente sostituisce altresì l'effettivo decaduto o cessato, fino alla nomina o alla designazione del nuovo titolare fermo restando quanto previsto al terzo comma del precedente articolo 6.
La comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire sia al presidente della commissione che al presidente del comitato di gestione.
Il membro dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino alla nomina o designazione del successore; a tal fine si procede con le modalità ed i criteri indicati all'articolo 2, se trattasi di membro nominato, ed all'articolo 3, in caso di membro designato.


Non possono far parte della commissione di disciplina i dipendenti che da meno di cinque anni siano incorsi in una sanzione disciplinare superiore alla censura. Non possono, del pari, far parte della commissione i dipendenti che siano fra loro parenti o affini di primo o secondo grado.
Non possono partecipare alle sedute relative al procedimento disciplinare i componenti effettivi o supplenti della commissione che nell'espletamento delle mansioni connesse alla propria posizione funzionale abbiano, anche per delega, compiuto accertamenti, esperito indagini, assolto incarichi inerenti alle infrazioni per cui si procede.
Non possono, inoltre, partecipare alle sedute del procedimento i componenti effettivi o supplenti che siano parenti o affini entro il quarto grado del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.
La decisione e gli atti adottati in violazione del presente articolo sono nulli di diritto.


Il componente effettivo o supplente della commissione decade di diritto dall'incarico qualora venga egli stesso sottoposto a procedimento disciplinare o nei casi di cessazione del rapporto di impiego.


Il componente della commissione di disciplina può essere ricusato:
a) se ha interesse personale nel procedimento o se il dipendente giudicabile è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni;
c) se vi è un'inimicizia grave tra lui od alcuni dei suoi prossimi congiunti e l'impiegato sottoposto a procedimento;
d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;
e) se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario istruttore o del consulente tecnico.

La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della commissione prima dell'adunanza o inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.
Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente questi trasmette la dichiarazione con le proprie controdeduzioni al presidente del comitato di gestione che decide definitivamente.
Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.
Il presidente ed il membro della commissione ricusabili a termini del primo comma hanno l'obbligo di astenersi anche quando non sia stata proposta istanza di ricusazione.
I vizi della composizione della commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.


Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne redige e firma i verbali, coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segreteria e, tra l'altro, provvede alla tenuto obbligatoria:
- di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza;
- di un registro di spedizione;
- di un registro originale dei verbali delle sedute.

Il segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni. Egli, inoltre, firma unitamente al presidente tutti i verbali delle sedute e ne autentica le copie.
In caso di dimissioni del segretario il comitato di gestione provvede, con i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 4, alla nomina del nuovo segretario.
Ad ogni conseguente effetto la segreteria della commissione di disciplina ha sede nell'ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.


Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti e del segretario; dal computo è escluso l'eventuale membro previsto al quarto comma dell'articolo 1.
I membri supplenti hanno diritto ad intervenire a tutte le riunioni, ma possono prendere parte alle votazioni e sono computati agli effetti del precedente comma soltanto in caso di assenza del rispettivo titolare.
La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i membri, mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.
Salvo quanto previsto dall'articolo 5, la commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.


In sede di prima applicazione, il presidente del comitato di gestione deve avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di lavoro del personale delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 47 della legge 23.12.1978, n. 833, le organizzazioni sindacali interessate alla designazione dei componenti di cui all'articolo 61 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761 sono quelle firmatarie dei singoli accordi di lavoro del personale trasferito alle unità sanitarie locali ai sensi della richiamata legge 23.12.1978, n. 833.


I procedimenti disciplinari a carico del personale trasferito ai ruoli nominativi regionali ai sensi della legge 23.12.1978, n. 833, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti dalla commissione di disciplina già investita del procedimento.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.