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Atto:LEGGE REGIONALE 20 novembre 1973, n. 34
Titolo:Estensione dell'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 novembre 1973, n. 53)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Farmacie
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

In attesa della riforma sanitaria nazionale la Regione Marche concede contributi per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani, commercianti, in attività e pensionati, e ai rispettivi familiari a carico, iscritti negli elenchi di cui all'art. 1 della legge 22-11-1954 n. 1136 e successive modificazioni, all'art. 2 della legge 29-11-1956 n. 1533, all'art. 7 della legge 27-11-1960 n. 1397, all'art. 1 della legge 29.5-1967 n. 369, all'art. 1 della legge 27.2-1963 n. 260, all'art. 30 della legge 22.7-1966 n. 613, sempre che non abbiano diritto per altro titolo a tale assistenza.

Art. 2

La gestione dell'assistenza farmaceutica è affidata alle casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti per il tramite delle casse mutue provinciali, alle rispettive casse mutue provinciali per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, che abbiano deliberato o deliberino l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai propri assistiti.
Sono ammessi alla prescrizione tutti i farmaci regolarmente registrati a norma di legge e quelli compresi nel prontuario Inam.
I rapporti fra Regione e casse mutue dei lavoratori autonomi per l'applicazione della presente legge vengono disciplinati da apposita convenzione.

Art. 3

Per il finanziamento della gestione vengono istituiti quattro fondi provinciali nei quali confluiscono i contributi della Regione e quelli eventualmente deliberati dalle amministrazioni provinciali e comunali.
I contributi dei comuni e delle province sono devoluti a favore degli aventi diritto nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.

Art. 4

La Regione Marche contribuisce alle spese per l'assistenza farmaceutica a favore dei lavoratori autonomi con una somma annua di L. 3.000 per ogni assistibile attivo e di L. 6.000 per ogni assistibile pensionato.
Detta somma verrà ripartita fra i singoli fondi provinciali in rapporto al numero degli aventi diritto in ogni provincia, quali risultano dagli elenchi di cui all'art. 1.

Art. 5

Ogni fondo di cui all'art. 3 è gestito da una apposita commissione provinciale per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi nominata con decreto del presidente della giunta regionale e formata da:
- tre componenti designati dalla Regione Marche di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza;
- tre componenti designati dalla provincia di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- tre componenti designati dall'assemblea dei comuni che abbiano deliberato la concessione dei contributi ovvero sei componenti nel caso che l'assemblea stessa sia costituita da oltre trenta comuni;
- due componenti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per ciascuna delle tre categorie interessate;
- un componente in rappresentanza di ciascuna cassa mutua provinciale dei lavoratori autonomi.

La commissione è validamente costituita con le rappresentanze della Regione, dei sindacati di categoria e delle casse mutue provinciali dei lavoratori autonomi.
Delibera validamente con almeno la metà dei componenti in carica, a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Le amministrazioni provinciali con la delibera di concessione di contributo nominano i rispettivi rappresentanti.
La commissione provinciale, all'atto del suo insediamento, elegge il proprio presidente scegliendolo fra i membri designati dalla Regione.
Ciascuna commissione ha sede presso l'amministrazione provinciale.

Art. 6

La commissione provinciale per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi ha la stessa durata del consiglio regionale in carica all'atto del suo insediamento.
Esercita nondimeno le funzioni fino alla nomina della nuova commissione.
I rappresentanti delle province sono nominati per il periodo di durata dell'amministrazione che li ha espressi e decadono qualora la relativa amministrazione non rinnovi la delibera di concessione del contributo e non abbia erogato il contributo medesimo.
I rappresentanti dei comuni si riducono nelle ipotesi in cui il numero dei comuni contribuenti sia inferiore alla rappresentanza attribuita dall'art. 5.

Art. 7

La commissione provinciale per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi ha i seguenti compiti:
- ricezione e contabilizzazione dei contributi pervenuti;
- ripartizione delle somme in quote capitarie in rapporto agli aventi diritto;
- controllo dei rendiconti delle casse mutue relativamente alle spese sostenute per l'assistenza farmaceutica;
- liquidazione alle casse mutue delle quote capitarie loro spettanti;
- redazione di un rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.

La commissione provinciale per l'assistenza farmaceutica promuove consultazioni con gli enti locali che hanno deliberato di contribuire ai sensi dell'art. 3 anche al fine di concordare la misura dei medesimi.
La commissione si avvale per il suo funzionamento degli uffici della amministrazione provinciale, previe intese con la medesima.

Art. 8

La commissione provinciale per l'assistenza farmaceutica eroga i contributi alle casse mutue di cui all'art. 2 in rate trimestrali anticipate in base al numero degli iscritti negli elenchi rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
La eventuale differenza a conguaglio sul numero degli iscritti viene calcolata al 31 dicembre dell'anno in cui sono state erogate le prestazioni.
Nell'eventualità che si verifichi un avanzo di gestione, le somme residue vengono contabilizzate in conto per l'anno successivo.

Art. 9

Per il finanziamento della presente legge è stanziata la somma di L. 1.300.000.000 con inizio dal bilancio afferente l'anno successivo a quello di promulgazione della presente legge.

Art. 10

I contributi della Regione, delle province e dei comuni, cessano qualora l'assistenza farmaceutica a favore delle categorie di cui all'art. 1 sia assunta dallo Stato.

Art. 11

Per l'anno 1973 la Regione Marche eroga un contributo pari alla metà di quello previsto dall'art. 4 rispettivamente per gli assistibili attivi e per i pensionati.
All'onere relativo, pari a L. 650.000.000, si fa fronte mediante lo stanziamento di cui al capitolo 17801, punto 4, dell'elenco n. 3, allegato al capitolo stesso, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.