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Atto:LEGGE REGIONALE 19 aprile 1983, n. 9
Titolo:Disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti delle unità sanitarie locali.
Pubblicazione:(B.u.r. 20 aprile 1983, n. 42)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:

Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.


Sommario




Art. 1

In ogni associazione dei comuni è istituito un collegio dei revisori per il controllo finanziario sulle attività svolte nell'esercizio delle funzioni sanitarie tramite le unità sanitarie locali.
Il collegio dei revisori è istituito anche nelle comunità montane che ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10 assumono le funzioni delle associazioni dei comuni.

Art. 2

Il collegio dei revisori è composto di tre membri di cui uno designato dal Ministero del Tesoro, uno designato dal consiglio regionale e uno eletto dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni tra persone estranee all'assemblea medesima.
I membri del collegio dei revisori debbono essere scelti tra persone che posseggono particolare e comprovata esperienza amministrativa nel settore della contabilità e finanza pubblica. Il componente designato dal consiglio regionale e quello eletto dall'assemblea generale dell'associazione debbono inoltre essere iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti o essere in possesso della laurea in economia e commercio o del diploma in ragioneria.
Il collegio dei revisori è nominato dal presidente dell'associazione dei comuni o della comunità montana che ne assume le funzioni ed è presieduto dal componente eletto dall'assemblea generale della associazione.

Art. 3

Non possono essere designati membri del collegio dei revisori i presidenti e i componenti dei comitati di gestione in carica nonchè i consiglieri dei comuni facenti parte del territorio competente, i loro parenti ed affini entro il quarto grado, i dipendenti delle unità sanitarie locali iscritti nei ruoli nominativi regionali e coloro che con le unità sanitarie locali abbiano un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita o un rapporto convenzionale o un contratto di fornitura di beni o di servizi, nonchè coloro che abbiano liti pendenti con la unità sanitaria locale.

Art. 4

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i suoi componenti restano in carica fino alla loro sostituzione.
Si procede comunque al rinnovo del collegio dei revisori entro trenta giorni dalla costituzione della nuova assemblea dell'associazione o del rinnovo della maggioranza dei componenti della medesima.
Il collegio si riunisce almeno ogni bimestre e quando il suo presidente lo ritiene opportuno, o su iniziativa del presidente del comitato di gestione della unità sanitaria locale o dell'ufficio di presidenza dell'associazione dei comuni.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due membri.
Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive del collegio, decade dall'ufficio.
I revisori hanno libero accesso, anche individualmente, a tutti gli atti e le scritture contabili e sono vincolati al segreto d'ufficio; i revisori possono altresì richiedere agli organi e agli uffici della unità sanitaria locale notizie e informazioni che ritengono necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
Delle riunioni del collegio dei revisori deve redigersi processo verbale.
I revisori possono essere invitati, anche su loro richiesta, ad assistere alle riunioni dell'assemblea dell'associazione dei comuni e dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

Art. 5

Al collegio dei revisori compete:
a) il parere e la conseguente relazione sul bilancio di previsione da allegare al bilancio stesso;
b) l'esame del rendiconto con attestazione sulla regolarità amministrativo-contabile e la predisposizione della conseguente relazione da allegare al rendiconto stesso;
c) l'effettuazione, almeno trimestrale, della verifica di cassa;
d) l'esame e la sottoscrizione dei rendiconti trimestrali di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'articolo 55 della legge regionale 24 ottobre 1981, n. 31, nonchè la redazione di una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali da trasmettere alla giunta regionale ed ai Ministeri della Sanità e del Tesoro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre.

Il collegio dei revisori dei conti ha l'obbligo di comunicare al presidente della Regione i fatti o gli atti di cui all'articolo 93 della legge regionale 24 ottobre 1981, n. 31, entro 10 giorni dal loro riscontro.

Art. 6

Ai membri del collegio dei revisori spettano, nella stessa misura e con le stesse modalità , le indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 aprile 1980, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni.
Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sul bilancio delle unità sanitarie locali.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Marche.