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Atto:LEGGE REGIONALE 6 marzo 1984, n. 6
Titolo:Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione ed esercizio delle relative funzioni amministrative.
Pubblicazione:(B.u.r. 7 marzo 1984, n. 20)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 17, l.r. 15 maggio 1991, n. 11.

Sommario





E' approvato il "Piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione" per il quinquennio 1984/1988 allegato alla presente legge, recante le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle funzioni nel settore da parte della Regione e dei comuni.


Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti adottano "Il piano comunale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione" per il quinquenniio 1984/1988 in conformità ai criteri stabiliti dal progetto regionale e nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici adottati.
I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti adottato lo "Schema comunale di riferimento per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione" per il quinquennio 1984/1988, avente valore di piano comunale.
Il piano comunale o lo schema comunale di riferimento è adottato dal comune, previa acquisizione dei pareri dell'A.N.A.S., della Provincia, dell'U.T.I.F., dei VV.FF. e degli altri soggetti interessati.
Il piano comunale o lo schema di riferimento è approvato dalla giunta regionale.


Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano e in relazione alle direttive governative in materia, la giunta regionale trasmette annualmente al consiglio una relazione sui risultati raggiunti e contestualmente eventuali variazioni al piano regionale.
I piani comunali o gli schemi comunali di riferimento debbono essere adeguati alle variazioni del piano regionale entro 90 giorni dalla approvazione del piano regionale stesso.


Sono di competenza della giunta regionale:
a) l'approvazione dei piani o degli schemi di riferimento adottati dai comuni;
b) il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per gli impianti di distribuzione ad uso privato e per natanti da diporto, ferme restando le facoltà spettanti alle competenti autorità marittime;
c) il rilascio, nel rispetto dei piani comunali o degli schemi di riferimento, dell'autorizzazione al trasferimento della concessione da parte di soggetti che risultino titolari di concessioni per gli impianti operanti in più province;
d) il rilascio, nel rispetto dei piani comunali o degli schemi di riferimento, dell'autorizzazione al trasferimento e alla concentrazione di impianti, quando tali atti riguardino impianti situati in comuni diversi, nonchè per i potenziamenti degli impianti con il prodotto G.P.L.;
e) ogni altra funzione non espressamente riservata ai comuni dalla presente legge.



I comuni, ai sensi degli articoli 7 - secondo comma - e 52, lettera a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, esercitano le funzioni amministrative concernenti:
a) il rilascio di nuove concessioni, il rinnovo delle autorizzazioni o concessioni scadute relative agli impianti stradali di distribuzione di carburanti;
b) il rilascio delle autorizzazioni per le modifiche, i potenziamenti, trasferimenti o concentrazioni di uno o più impianti su altro già preesistente;
c) il rilascio di concessione relativa a concentrazione di più impianti su nuove aree;
d) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento di concessioni;
e) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea del servizio;
f) la revoca della concessione.

Le funzioni di cui al comma precedente si intendono riferite anche agli impianti di distribuzione metano per uso autotrazione.
L'esercizio delle funzioni sopra menzionate decorre dall'1 gennaio 1985.


Per l'approvazione dei piani o degli schemi di riferimento, di cui al punto a) del precedente articolo 4, e delle loro variazioni la giunta regionale acquisisce il parere dell'UTIF, del Comando Vigili del Fuoco per la provincia di competenza, dell'ente proprietario della strada interessata, di ogni altro soggetto d'interesse.


In caso di persistente inattività dei comuni nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, qualora le attività comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il consiglio regionale, su proposta della giunta, previa diffida all'ente locale interessato, dispone il compimento degli atti realtivi in sostituzione dell'amministrazione comunale mediante la nomina di un commissario.


Per consentire la costante verifica dello stato di attuazione del piano regionale, la Regione acquisisce e fornisce informazioni relativamente agli elementi strutturali, commerciali, giuridici, occupazionali e funzionali di ogni impianto, ai suoi rapporti con la rete di rifornimento, con il traffico, con il territorio e alla sua collocazione rispetto al sistema di distribuzione.
I comuni trasmettono alla Regione i dati di cui al comma precedente, utilizzando appositi modelli forniti dalla giunta regionale, e la copia degli atti amministrativi adottati ai sensi della presente legge.


Gli impianti, prima di essere posti in esercizio, devono essere collaudati dalla commissione prevista dall'articolo 24 del D.P.R. 24 ottobre 1971, n. 1269 costituita da un rappresentante dell'U.T.I.F., da un rappresentante dei VV.FF. competenti per territorio e da un funzionario del comune o della Regione relativamente alla autorizzazione o concessione assentita.
La nomina della commissione deve essere prevista nell'atto di autorizzazione e/o concessione.
Relativamente alle funzioni comunali, la domanda di collaudo va inoltrata dal concessionario al sindaco competente per territorio.
Relativamente alle funzioni regionali, la domanda di collaudo va inoltrata dal concessionario al presidente della giunta regionale.


Il presidente della giunta regionale provvede a consegnare a ciascun comune interessato gli atti concernenti le funzioni di competenza dei comuni ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, entro il termine previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo.

Allegati

Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione ed esercizio delle relative funzioni amministrative.


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