Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 giugno 1984, n. 15
Titolo:Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica.
Pubblicazione:( B.U. 29 giugno 1984, n. 61 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 36, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 18, l.r. 9 febbraio 2018, n. 2, la corresponsione dei contributi ai soggetti nefropatici di cui agli articoli 3 e 4 di questa legge, abrogata dalla l.r. 28 aprile 2017, n. 15, nel periodo intercorrente tra l'abrogazione medesima e l'entrata in vigore dei nuovi livelli essenziali di assistenza di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2017, n. 716, segue i criteri e le modalità stabiliti da questa legge."
Testo della l.r. 15/1984 alla data di promulgazione della l.r. 15 del 28 aprile 2017

Sommario




Art. 1

Le unità sanitarie locali presso le quali sono istituiti i reparti di nefrologia e/o servizi emodialitici sono tenute a fornire gratuitamente le prestazioni ambulatoriali nonchè quelle ad assistenza limitata e domiciliare a tutti i soggetti aventi titolo all'assistenza sanitaria.
Le unità sanitarie locali di cui al precedente comma consegnano all'assistito, secondo la periodicità stabilita dal centro dialisi, il materiale d'uso necessario alla dialisi domiciliare.

Art. 2

La Regione, attraverso l'USL di residenza, corrisponde ai soggetti affetti da uremia cronica in dialisi domiciliare un contributo fisso mensile, a titolo di rimborso delle spese di energia elettrica e telefoniche, nella misura di L. 30.000.
Il contributo di cui al precedente comma è ridotto a L. 20.000 per i soggetti peritoneali.

Art. 3

La Regione, attraverso l'USL di residenza, corrisponde agli assistiti in dialisi ospedaliera, ad assistenza limitata o domiciliare, per recarsi a sottoporsi a trattamento dialitico o a controllo clinico e laboratoristico presso centri ubicati in comuni diversi da quelli di residenza dei nefropatici:
a) il rimborso dell'onere sostenuto per l'uso dei comuni mezzi di trasporto pubblico;
b) il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo della benzina super per ogni km.
percorso con l'autovettura propria, di famiglia o di terzi.

Qualora dalla certificazione sanitaria del servizio di emodialisi risulti che l'assistito necessita di essere accompagnato al centro di cura la Regione corrisponde il rimborso di cui al precedente comma anche a favore dell'accompagnatore, sempre che sia possibile, in relazione alla distanza, effettuare due volte il percorso durante le ore di trattamento.
I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei soli casi in cui le unità sanitarie locali non assicurino il servizio di trasporto a favore degli assistiti e degli eventuali accompagnatori.

Art. 4

Agli assistiti nefropatici cronici in scompenso funzionale renale, che necessitano di utilizzare normalmente prodotti dietetici e/o ipoproteici, la Regione concede un contributo mensile di L.40.000.

Art. 5

Ai reparti e ai centri emodialitici ed ai servizi di assistenza limitata l'unità sanitaria locale garantisce il quantitativo delle specialità medicinali necessarie al fabbisogno degli uremici cronici ivi in trattamento, secondo le necessità individuali, anche se non comprese nel prontuario terapeutico.

Art. 6

Fino a che un centro trapianti nelle Marche non sia in grado di assicurare una regolare attività nel settore, la giunta regionale concede i contributi di cui ai successivi articoli 7 e 8 della presente legge.

Art. 7

Per gli interventi sostenuti o da sostenere in Italia, gli assistiti hanno diritto al rimborso totale delle spese di viaggio, secondo le modalità previste dall'articolo 3, compreso l'eventuale costo del biglietto dell'aereo nella classe economica, inerenti sia agli esami preliminari per la tipizzazione tissutale, sia all'intervento di trapianto renale effettuato, sia ai successivi trattamenti sanitari per controlli presso il centro trapianto o complicanze conseguenti l'intervento stesso presso detto centro.
Agli stessi va rimborsato il 50% delle spese di mantenimento presso la località sede del centro trapianto, se richiesto da esigenze cliniche documentate, fino ad un massimo di L. 1 milione.
Vanno inoltre rimborsate le spese di viaggio inerenti all'intervento di trapianto o alle complicanze conseguenti l'intervento per un eventuale accompagnatore, quanto la necessità della presenza di questi è certificata dal servizio di emodialisi.
Va infine corrisposto il rimborso del 50% delle spese di mantenimento presso la località sede del centro trapianto per un eventuale accompagnatore durante i periodi di necessaria permanenza, da certificare con le modalità di cui al precedente comma, fino ad un massimo di L. 1 milione.

Art. 8

Per gli interventi e le spese sanitarie sostenute all'estero nei paesi non appartenenti al M.E.C. si applicano la L.R. 12 maggio 1975, n. 30 e la L.R. 18 dicembre 1979, n. 42.
Per gli interventi e le spese sanitarie sostenute nei paesi appartenenti al M.E.C., qualora si utilizzino i modelli internazionali di autorizzazione, la Regione provvede al totale rimborso delle eventuali spese sostenute direttamente dall'assisitto previa idonea documentazione.
Allo stesso spetta il rimborso delle spese di viaggio e di mantenimento previsto dal precedente articolo 7.

Art. 9

Alla corresponsione dei contributi e del rimborso spese, di cui agli articoli 2, 3 e 4, provvede trimestralmente la giunta regionale, su richiesta documentata dell'unità sanitaria locale.
I contributi di cui agli articoli 7 e 8, secondo comma, sono corrisposti dalla giunta regionale su richiesta dell'assistito corredata della documentazione comprovante la spesa sostenuta, previo parere della commissione consiliare permanente.

Art. 10

Con legge di bilancio si provvede a modificare l'entità dell'importo dei contributi previsti dagli articoli 2 e 4 della presente legge.

Art. 11

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di L. 600 milioni.
Per gli anni successivi la spesa sarà determinata con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
La spesa di cui al precedente comma è imputata al capitolo 4222107 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1984, con la denominazione "Spese e contributi a favore dei soggetti affetti da uremia cronica assistiti in trattamento dialitico o sottoposti o da sottoporre a trapianto di rene" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 600 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
Alla copertura degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede nel modo seguente:
a) per l'anno 1984 mediante riduzione per L. 600 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4221150 dello stato di previsione della spesa per il detto anno;
b) per gli anni successivi con le assegnazioni derivanti dal riparto del fondo sanitario nazionale.



Una quota del finanziamento previsto dall'articolo 10, pari a L. 70 milioni, è riservata ai soggetti che nel periodo dall'1 gennaio 1981 alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati sottoposti a trapianto renale.
La giunta regionale procede alla liquidazione dei contrbuti su presentazione di apposita domanda degli interessati da inoltrare al presidente della giunta entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'importo del contributo è pari a quello previsto dagli articoli precedenti, diminuito delle somme già erogate ai sensi della L.R. 12 maggio 1975, n. 30 e successive modificazioni.