Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 17 agosto 1984, n. 22
Titolo:Attuazione dei programmi di elettrificazione nelle zone agricole completamento del piano d'intervento approvato con delibera amministrativa n. 73/82.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 agosto 1984, n. 80)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ENERGIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 4, l.r. 5 aprile 1988, n. 9.

Sommario




Art. 1

Al fine di tendere alla parità di condizioni civili e sociali tra territori urbani e territori agricoli la giunta regionale è autorizzata ad attuare programmi di allacci e potenziamenti elettrici nelle zone agricole per utenze singole e collettive, previo parere del comune di appartenenza, sulla base di un piano approvato dal consiglio regionale.
Il piano è predisposto sulla base delle richieste singole e collettive corredate dai preventivi predisposti dall'ENEL - Distretto delle Marche - e ove esistenti, dalle altre aziende elettriche.
Il piano contiene la localizzazione degli interventi, il numero degli utenti.
Il piano determina inoltre, le risorse finanziarie che possono essere impegnate per le finalità di cui al successivo articolo 4.

Art. 2

I progetti esecutivi di elettrificazione rurale per le località previste dal piano specificano le opere da eseguire fino alla singola utenza per la potenza sottoscritta dagli interessati ed il relativo onere finanziario.
I progetti di cui al precedente comma sono approvati dalla giunta regionale.
L'esecuzione delle opere è affidata all'ENEL - Distretto delle Marche - od alle aziende elettriche municipalizzate alle condizioni previste da apposita convenzione tipo.
L'approvazione dei progetti esecutivi da parte della giunta regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità e urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche nonchè degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica.

Art. 3

L'onere per l'esecuzione dei singoli progetti di elettrificazione, entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 5, è per l'80% a carico della Regione e per il restante 20% a carico dell'ENEL - Distretto delle Marche - o delle aziende elettriche municipalizzate.
Alla liquidazione del contributo regionale si provvede con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 4

Nel caso in cui l'azienda agricola richiedente sia tenuta, per ottenere la fornitura di energia elettrica, a realizzare in proprio una cabina di trasformazione, la giunta regionale può concedere un contributo pari all'80% della spesa riconosciuta ammissibile direttamente al titolare dell'azienda stessa. La giunta regionale può inoltre concedere un contributo pari all'80% della spesa riconosciuta ammissibile direttamente al titolare dell'azienda agricola, qualora risulti utente compreso nelle località per le quali l'ENEL - Distretto delle Marche - istituisce un contributo ripartito differito in conformità con quanto previsto dal provvedimento CIP n. 949 dell'11 novembre 1961, capitolo 7, paragrafo D, commi c) e d).
Il contributo viene concesso sull'importo corrisposto all'ENEL - Distretto delle Marche - dall'interessato previa richesta e su presentazione della documentazione dimostrativa dell'avvenuto pagamento per allacci realizzati a partire dal 1 gennaio 1984

Art. 5

Per la concessione di contributi in conto capitale per l'attuazione dei programmi di elettrificazione in zone agricole è autorizzata per l'anno 1984 un ulteriore spesa di lire 1.500 milioni.
Con i finanziamenti di cui al precedente comma la giunta regionale è autorizzata a finanziare con priorità i progetti esecutivi già predisposti dall'ENEL - Distretto delle Marche - o dalle aziende elettriche municipalizzate, elencati nell'allegato A) della delibera amministrativa, n. 73/82, integrata dalla deliberazione amministrativa n. 155/84, approvata dal consiglio regionale nella seduta n. 185 del 26 giugno 1984.

Art. 6

Alla copertura degli oneri finanziari previsti dalla presente legge, pari a lire 1.500 milioni per l'anno 1984, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa di detto anno "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti ulteriori programmi di sviluppo finanziati con il ricavo di mutui passivi" - elenco n. 4 - partita n. 1 per lire 1.500 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri di cui al precedente comma sono iscritte per l'anno 1984 a carico del capitolo 2224201 del bilancio del detto anno con la denominazione così modificata "Concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi di elettrificazione agricola per utenze singole e collettive" con uno stanziamento di competenza e di cassa che viene determinato rispettivamente in lire 2.692.566.030 e lire 4.144.330.764.

Art. 7

Sono abrogate le seguenti leggi:
1) legge regionale 29 agosto 1973, n. 25;
2) legge regionale 24 agosto 1979, n. 27;
3) legge regionale 4 luglio 1983, n. 15.