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Atto:LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1984, n. 30
Titolo:Discipline dei servizi oncologici nella Regione Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 26 ottobre 1984, n. 101)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 19, l.r. 25 gennaio 1993, n. 6.

Sommario




Art. 1

La presente legge disciplina l'istituzione e il funzionamento dei servizi oncologici della Regione, allo scopo di potenziarne le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, favorendone la organizzazione interdisciplinare e dipartimentale.

Art. 2

Nell'ambito dello stabilimento ospedaliero i pazienti affetti da neoplasie debbono trovare collocazione nei reparti delle varie discipline, evitando comunque la loro aggregazione autonoma, fatta salva la degenza temporanea in unità radioprotette.
Nella unità sanitaria locale n. 12 viene istituita una struttura ospedaliera con un limitato numero di posti letto, come previsto dalla L.R. 5 novembre 1982, n. 37.

Art. 3

Negli stabilimenti ospedalieri delle unità sanitarie locali nn. 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22 e 24 sono istituiti i servizi di oncologia funzionanti come ospedali di giorno e come ambulatori, idonei a favorire i più ampi contatti con i pazienti interni ed esterni, collegati dipartimentalmente con i servizi di medicina, chiururgia generale e radiologia e altre specialità esistenti ove direttamente interessate.
I servizi di oncologia di cui al comma precedente sono alle dirette dipendenze della direzione sanitaria.
L'organico dei servizi di oncologia è costituito da un aiuto e un assistente. L'aiuto, che svolge funzioni autonome nell'area del servizio, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- specializzazione in oncologia;
- almeno 5 anni di servizio di oncologia.

Nell'arco di validità del piano verranno attivati i servizi previsti dal presente articolo nelle USL n. 3, 15 e 24 e in quelle USL che potranno disporre di attrezzature e personale adeguati.

Art. 4

Compiti dei servizi di oncologia così come previsti dal precedente articolo, sono l'organizzazione ed il miglioramento dell'attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in campo oncologico dei tumori nei singoli stabilimenti ospedalieri.
Essi in particolare:
- promuovono, presso le strutture socio-sanitarie, campagne volte a sensibilizzare le popolazioni e gli operatori, in particolare i medici di base, nell'attività di prevenzione primaria e secondaria nel campo della oncologia;
- seguono l'applicazione dei protocolli diagnostici per pazienti affetti da neoplasie;
- esplicano attività di consulenza per i protocolli terapeutici applicandoli, ove necessario, per i pazienti affetti da neoplasie in collaborazione con tutte le divisioni e servizi degli stabilimenti ospedalieri, curano l'aggiornamento del registro tumori;
- collaborano alla predisposizione e al coordinamento delle attività di qualificazione e aggiornamento in campo oncologico svolte nello stabilimento ospedaliero o nel territorio;
- partecipano alle attività di studio ed aggiornamento promosse dal comitato oncologico regionale.

I servizi oncologici ospedalieri sono rivolti a tutti i pazienti ricoverati in stabilimenti ospedalieri che siano affetti da tumori o sospetti di esserlo, prima che vengano sottoposti a qualunque trattamento terapeutico.
I suddetti servizi sono chiamati a prestare la propria consulenza per i pazienti esaminati in sede poliambulatoriale che presentino fondati sospetti di malattia neoplastica.

Art. 5

Al fine di coordinare le attività di assistenza oncologica sul territorio marchigiano è istituito il comitato oncologico regionale.
Esso è composto:
- dal responsabile della struttura oncologica dell'unità sanitaria locale n. 12 prevista dal secondo comma dell'articolo 2;
- dai responsabili dei servizi di oncologia di cui al primo comma dell'articolo 3;
- dal responsabile del servizio di radioterapia dell'unità sanitaria locale n. 12;
- da un internista e da un chirurgo designato dalla federazione regionale degli ordini dei medici provinciali;
- dai responsabili dei servizi di anatomia e patologia delle USL della Regione dove esistenti;
- dal direttore della scuola di specializzazione in oncologia;
- da un rappresentante designato dalla giunta regionale;
- dal responsabile del servizio di igiene e epidemiologia dell'unità sanitaria locale n. 12.

Il comitato può richiedere, di volta in volta e se necessario, di acquisire le competenze specialistiche di sanitari di altre branche non presenti.
Il comitato, nominato dalla giunta regionale, elegge tra i suoi membri un presidente e un segretario.
Il comitato resta in carica per 3 anni.


Art. 6

I compiti del comitato oncologico regionale sono:
1) formulare proposte organiche per le attività di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione nel territorio regionale anche in direzione di una ricerca finalizzata purchè in coerenza con gli obiettivi del S.S.N. e del P.S.S.R.;
2) formulare proposte organiche in ordine alla istituzione e funzionamento di servizi oncologici a carattere dipartimentale;
3) formulare proposte in ordine alla formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale medico e paramedico destinato ad operare nella ricerca in campo oncologico;
4) coordinare le attività e le iniziative del registro tumori.


Art. 7

E' istituito il "registro regionale dei tumori" da inserire nell'ambito del servizio informativo sanitario.
La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva i modelli del registro e delle schede e degli altri stampati necessari alle segnalazioni e al censimento di cui all'articolo seguente.

Art. 8

Il sanitario che nell'esercizio della sua professione viene a conoscenza di un caso di neoplasia lo segnala al servizio oncologico di riferimento per il successivo censimento di esso e per l'iscrizione nel registro dei tumori.
La segnalazione è compiuta tutelando rigorosamente l'anonimato; a tal fine il sanitario segnalante - qualora a suo giudizio le concrete circostanze del rilevamento lo esigano - omette i dati che siano suscettibili di rendere il caso riconoscibile.

Art. 9

La giunta regionale promuove la costituzione dei servizi oncologici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 3 e del comitato oncologico regionale.
Con l'attivazione del servizio si intendono conseguentemente modificati i relativi piani triennali e annuali.
Il personale utilizzato nei servizi è quello che risulta in eccedenza a norma dell'articolo 66 del D.P.R. n. 761/79.
La struttura prevista dal secondo comma dell'articolo 2 è istituita dopo l'approvazione del progetto specifico di attuazione del piano socio-sanitario regionale riferito alla USL n. 12.

Art. 10

L'organizzazione dipartimentale della funzione oncologica è definita dalla legge regionale sull'organizzazione dipartimentale degli stabilimenti ospedalieri.