Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1984, n. 42
Titolo:Finanziamento di un programma regionale di assistenza tecnica, della proprietà diretto coltivatrice e delle passività onerose in attuazione della L. 1 agosto 1981, n. 423.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 dicembre 1984, n. 128)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata dall'art. 11, l.r. 4 dicembre 2004, n. 26.

Sommario



TITOLO I
Assistenza tecnica



La Regione attua programmi di ricerca e di sperimentazione agraria di interesse regionale per le finalità previste dall'art. 6 della L.R. 2 settembre 1981, n. 27.
La giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali, predispone e finanzia progetti annuali che vengono realizzati dagli istituti ed altri organismi previsti dall'art. 6 della L.R. 2 settembre 1981, n. 27.
L'Ente di sviluppo nelle Marche segue la realizzazione dei progetti, provvede alla dimostrazione e divulgazione dei risultati conseguiti e presenta alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'esercizio dei compiti affidati con la presente legge.
Per l'attuazione dei progetti di cui ai precedenti commi riferiti al 1984, è autorizzata per lo stesso anno la spesa di lire 400 milioni.


E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1984, per l'attuazione di progetti di lotta fitosanitaria riferiti allo stesso anno e presentati dai consorzi fitosanitari riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2 settembre 1981, n. 27.


E' autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 500 milioni per l'assistenza tecnica di base ai sensi degli articoli 8, 9 e 11 della L.R. 2 settembre 1981, n. 27, sulla base di progetti presentati per lo stesso anno dalle associazioni regionali riconosciute.


L'ammontare del contributo previsto per l'utilizzazione del personale tecnico o amministrativo per l'attuazione dei programmi di avviamento e di sviluppo presentati dalle coperative agricole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 23 gennaio 1975, n. 5, non può superare il 75 per cento del costo effettivo e può essere rinnovato una sola volta e comunque per un periodo non superiore a due anni.


La giunta regionale può concedere anticipazioni periodiche dei contributi previsti dai precedenti articoli.


L'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi e per ciascuno degli interventi previsti dai precedenti articoli 1, 2 e 3 sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Alla copertura degli oneri recati dagli stessi articoli 1, 2 e 3 e dal comma precedente si provvede nel modo che segue:
a) per l'anno 1984, pari complessivamente a lire 1.400 milioni, mediante riduzione per pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 dello stato di previsione del bilancio del detto anno "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio recanti spese di parte corrente per l'esercizio delle funzioni normali", partite numeri 2, 3 e 4 dell'elenco n. 2;
b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte delle entrate tributarie e, occorrendo, di una quota parte delle assegnazioni di fondi dello Stato a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto degli articoli 1, 2 e 3 e del primo comma del presente articolo sono iscritte:
a) per l'anno 1984, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con le seguenti denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
cap. 3112105 "Contributi per l'avvio di progetti specifici e la continuazione del programma operativo di ricerca e sperimentazione agraria di interesse regionale", lire 400 milioni;
cap. 3113105 "Contributi nelle spese per la lotta fitosanitaria svolta dai consorzi fitosanitari riconosciuti dalla Regione", lire 500 milioni;
cap. 3115107 "Contributi nella spesa per l'attuazione di progetti di assistenza tecnica di base alle aziende agricole, presentati dalle associazioni regionali di categoria riconosciute", lire 500 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

TITOLO II
Passività onerose



In attuazione degli articoli 14 e 16 della legge 1 agosto 1981, n. 423, per la trasformazione di passività onerose delle cooperative agricole derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine o derivanti da interventi finanziari dei soci, non assistiti da concorsi o contributi finanziari pubblici, sono autorizzati, per l'anno 1984:
a) un limite di impegno di durata ventennale di lire 235.500.000 per la concessione del concorso regionale sugli interessi dei mutui contratti dalle cooperative agricole;
b) un limite di impegno di durata ventennale di L. 66.500.000 per la concessione del concorso regionale sugli interessi dei mutui contratti da cooperative ortofrutticole e lattiero casearie e loro consorzi.

Le passività onerose possono essere assistite dal concorso regionale fino al massimo del 70% dei finanziamenti bancari o derivanti da interventi finanziari dei soci, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che i soci concorrano alla estinzione della restante quota del 30 per cento.

Art. 8

A integrazione degli interventi previsti dagli articoli 14 e 16 della legge 1 agosto 1981, n. 423, è autorizzato per l'anno 1984 un limite di impegno di durata fino a 15 anni di lire 500 milioni comportante la spesa complessiva di lire 7.500 milioni per la trasformazione di passività onerose delle cooperative agricole di cui al precedente art. 7 ivi compreso il vincolo previsto dall'ultimo comma del citato articolo.
I tassi minimi da porsi a carico dei beneficiari sono quelli stabiliti dal D.P.C.M. 2 aprile 1982.


Il concorso regionale di cui al precedente art. 7 è concesso dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base delle domande, corredate dalla documentazione attestante la sussistenza delle passività onerose, da presentarsi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai servizi decentrati agricoltura, foreste ed alimentazione competenti per territorio, i quali procedono alla relativa istruttoria e le trasmettono entro i successivi trenta giorni alla giunta regionale.


Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 7 pari, nel ventennio 1984.2003, a complessive lire 6.040 milioni si provvede mediante impiego delle somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dagli articoli 14 e 16 della legge 1 agosto 1981, n. 423.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dello art. 8 si provvede con i fondi previsti dal bilancio per l'anno 1984 - elenco n. 2, rubrica n. 3, settore 3.1.3.1 - numero d'ordine della partita 5 per lire 500 milioni.
Al pagamento del concorso regionale previsto dall'art. 7, primo comma, lettere a) e b), si provvede:
a) per l'anno 1984, con i fondi iscritti, rispettivamente, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, le cui denominazioni sono modificate come segue:
- capitolo n. 3131206 "Concorso del pagamento degli interessi sui mutui di durata fino a 20 anni stipulati da cooperative agricole per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari o da interventi finanziari dei soci non assistiti da altri concorsi o contributi finanziari pubblici";
- capitolo n. 3131207 "Concorso del pagamento degli interessi sui mutui di durata fino a 20 anni stipulati da cooperative ortofrutticole e lattiero casearie e loro consorzi per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari o da interventi finanziari dei soci, non assistiti da altri concorsi o contributi finanziari pubblici";
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Al pagamento del concorso regionale previsto dall'art. 8 si provvede:
a) per l'anno 1984 con i fondi iscritti a carico del capitolo n. 3131208 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno con la seguente denominazione: "Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di durata fino a 15 anni stipulati da cooperative agricole per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari o da soci non assistiti da altri concorso o contributi finanziari" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 500 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede:
- per l'anno 1984, mediante riduzione, per l'importo di lire 500 milioni, del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno - partita n. 5;
- per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte delle somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

TITOLO III
Proprietà diretto coltivatrice



Per favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice può essere concesso un concorso negli interessi sui mutui fino a 20 anni contratti ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per l'acquisto dei terreni idonei alla costituzione ed ampliamento di aziende valide sotto il profilo tecnico ed economico.


Gli aiuti di cui al precedente art. 10 sono concessi agli affittuari, ai lavoratori agricoli a contratto, ai compartecipanti, ai coltivatori diretti nonchè agli altri lavoratori agricoli singoli od associati in cooperative agricole, di cui facciano parte giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni.
La preferenza nella concessione del mutuo è stabilita per i richiedenti che esercitano il diritto di prelazione o di riscatto, per i compartecipanti a comunioni indivise che acquistano quote di altri compartecipanti, per coloro che acquistano terreni per la presentazione del piano di sviluppo aziendale od interaziendale, per i coltivatori insediati nei terreni posti in vendita, per gli affittuari e per i lavoratori agricoli a contratto che acquistano poderi diversi da quelli precedentemente coltivati, per i coltivatori che ampliano la proprietà preposseduta, per i coltivatori alla cui produzione di reddito partecipi l'intero nucleo familiare.


Per le operazioni di credito agrario si applicano le modalità della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il tasso di interesse sui mutui di cui all'art. 11, da porsi a carico dei beneficiari, è quello stabilito dalla vigente legislazione statale attinente alla politica generale del credito.
Il concorso della Regione per dette operazioni è calcolato in conformità di quanto previsto dall'art. 54 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.


Le domande con le quali si richiedono gli aiuti di cui al precedente art. 11 sono presentate al comune competente per territorio.
All'istruttoria provvedono entro trenta giorni gli uffici agricoli della Regione messi a disposizione delle comunità montane o delle associazioni dei comuni.
I comuni, le comunità montane o le associazioni dei comuni, verificata la conformità delle iniziative con le previsioni del piano zonale agricolo, qualora sia stato approvato dalla Regione, deliberano entro i successivi trenta giorni l'accoglimento delle domande e propongono alla giunta regionale la concessione degli aiuti, tenuto conto delle preferenze stabilite nell'art. 12 della presente legge.
Rientrano nel finanziamento della presente legge le domande presentate ai sensi della L.R. 13 marzo 1980, numero 11.


Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.


Per la concessione del concorso regionale sugli interessi dei mutui di cui al precedente art. 11, è autorizzato, per l'anno 1984, un limite di impegno ventennale di lire 400 milioni, comportante, per il ventennio 1984.2003, la spesa complessiva di lire 8.000 milioni.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 13 si provvede:
a) per l'anno 1984, mediante riduzione, per l'importo di lire 400 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti l'esercizio di funzioni normali", partita n. 4 dello elenco n. 3;
b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte delle entrate tributarie e, occorrendo, di una quota parte delle assegnazioni di fondi dallo Stato a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del primo comma del presente articolo sono iscritte:
a) per l'anno 1984, a carico del cap. 3122220 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, con la denominazione "Concorso sugli interessi dei mutui contratti per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 400 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.



Sono abrogate le leggi regionali 13 marzo 1980, n. 11, 1 settembre 1982, n. 33 e 29 novembre 1983, n. 37, per quanto attengono alla normativa e procedura amministrativa.
TITOLO IV
Zootecnia



Il terzo comma dell'art. 17 della L.R. 30 maggio 1977, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Il fondo è alimentato dalle quote di capitale rimborsate dalle cooperative e dalle associazioni che abbiano beneficiato della anticipazione.
Il medesimo fondo può altresì essere alimentato con eventuali apporti della Regione da determinare annualmente con legge di bilancio".

Dopo il quinto comma dello stesso art. 17 è aggiunto il seguente:
"La giunta regionale è autorizzata ad iscrivere a carico dei competenti capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa somme di importo pari alle quote di capitale rimborsate dalle cooperative e dalle associazioni che abbiano beneficiato delle anticipazioni, mediante atto deliberativo da inviare al consiglio entro dieci giorni dall'adozione".



Per la concessione dei contributi in capitale previsti dallo art. 3 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 32, è autorizzata, per l'anno 1984, l'ulteriore spesa di lire 700 milioni.


In alternativa al concorso regionale sugli interessi dei mutui di miglioramento fondiario contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di stalle e ricoveri adibiti ad allevamenti di bovini, ovini e caprini, può essere concesso un contributo in capitale sulla spesa ritenuta ammissibile, nella misura massima del 44 per cento per le aziende site nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 75/273 e nella misura massima del 39 per cento per le aziende site nel restante territorio; la spesa ammissibile non può superare l'importo corrispondente a 65.000 ECU per le iniziative di aziende singole ed a 150.000 ECU per le iniziative di aziende associate.
Il contributo di cui al comma precedente può essere concesso anche ad integrazione di quello previsto dal regolamento CEE n. 1944/81 sulla somma eccedente la spesa ammessa dallo stesso regolamento per lo stesso tipo di opere.
Per la concessione dei contributi di cui al primo comma è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 1.000 milioni.


Alla copertura degli oneri recati dai precedenti articoli 19 e 20, pari, complessivamente a lire 1.700 milioni, si provvede mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 3122213 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui ai precedenti articoli 19 e 20 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984 con le sottoindicate denominazioni e le controindicate dotazioni di competenza e di cassa:
cap. 3122294 "Contributi in capitale sui maggiori oneri conseguenti alla costruzione delle stalle sociali di cui alla L.R. 30 maggio 1977, n. 21 - legge 22 dicembre 1977, n. 924 e lL.R. 29 maggio 1980, n. 43", lire 700 milioni;
cap. 3122295 "Contributi in capitale per opere di miglioramento fondiario attinenti la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento di stalle e ricoveri adibiti ad allevamenti bovini, ovini e caprini - legge 22 dicembre 1977, n. 984 e L.R. 29 maggio 1980, n. 43", lire 1.000 milioni.