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Atto:LEGGE REGIONALE 3 maggio 1985, n. 27
Titolo:Istituzione del servizio per la tutela della salute mentale a struttura dipartimentale.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 maggio 1985, n. 60)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 85, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Sommario





La Regione Marche, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, disciplina con la presente legge gli interventi per la tutela della salute mentale e l'istituzione in ogni unità sanitaria locale di un servizio di salute mentale a struttura dipartimentale nell'ambito del servizio sanitario di cui al terzo comma, n. 3), e al settimo comma, n. 2), dell'articolo 14 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24.
Il servizio di salute mentale, che svolge il complesso delle funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione relative alla salute mentale, è organizzato in modo da assicurare, nella sua articolazione dipartimentale, la gestione in forma unitaria di tali funzioni ed opera in stretto collegamento con gli altri servizi della unità sanitaria locale.
Il servizio di salute mentale a struttura dipartimentale è costituito dalla integrazione delle funzioni dei presidi e servizi intra ed extra ospedalieri, ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sulla base dei principi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24.
La tutela della salute mentale in età evolutiva è di competenza del servizio di neuropsichiatria infantile, nell'ambito del dipartimento materno - infantile, in collegamento con il servizio di salute mentale.


Il servizio di salute mentale attraverso la sua articolazione dipartimentale garantisce la continuità terapeutica e la unitarietà e globalità degli interventi preventivi, curativi e riabilitativi.
Il servizio di salute mentale si avvale di unica equipe polispecialistica e multiprofessionale, indivisibile per sedi di intervento e per categorie nosografiche.
L'equipe opera in stretto collegamento con tutti i servizi di medicina di base a livello distrettuale e con altri servizi della unità sanitaria locale.


Il servizio di salute mentale a struttura dipartimentale assicura per l'intero ambito territoriale della unità sanitaria locale una pluralità di interventi e di attività :
- a domicilio ed a livello distrettuale;
- a livello poliambulatoriale;
- nel servizio psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura;
- negli stabilimenti ospedalieri;
- nelle strutture territoriali per la riabilitazione, l'integrazione e l'inserimento sociale.

L'USL deve garantire la pronta disponibilità del personale medico e paramedico addetto al servizio mediante un apposito regolamento.
Il servizio di salute mentale opera, ai sensi del successivo articolo 8, all'interno degli ex ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici trasformati in centri riabilitativi assistenziali e sanitari (CRAS).


L'attività domiciliare e distrettuale è svolta tramite i necessari collegamenti di integrazione e di collaborazione con i medici di base, le guardie mediche ed i servizi di pronto soccorso e gli altri servizi della unità sanitaria locale.


L'attività a livello poliambulatoriale, comprendente interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, è svolta in strutture idonee dotate di spazi adeguati e sufficienti per tutte le funzioni ed i compiti delle diverse figure professionali dell'equipe psichiatrica.
In ogni struttura poliambulatoriale sono previsti adeguati strumenti per l'attività diagnostica, terapeutica e di consulenza multispecialistica nel campo della salute mentale.


La sede ed il numero dei posti letto dei servizi psichiatrici ospedalieri di diagnosi e cura sono fissati dal piano sanitario regionale.
Gli spazi riservati per detto servizio debbono prevedere ambienti idonei per ampiezza, appropriati alle finalità terapeutiche e tali da non riprodurre moduli manicomiali.
Negli stabilimenti ospedalieri in cui non è previsto il servizio psichiatrico di diagnosi e cura l'equipe psichiatrica assicura attività consultoriale.


Le strutture territoriali per la riabilitazione, l'integrazione e il reinserimento sociale sono:
a) centri di salute mentale;
b) centri di recupero;
c) centri residenziali.

A. I centri di salute mentale sono realizzati e gestiti dalle USL a supporto dell'assistenza psichiatrica per le persone bisognose di trattamenti specialistici, in regime di residenzialità o meno, perchè in stato di disagio psichico acuto onde evitare il ricovero, sia volontario che obbligatorio, nei servizi psichiatrici ospedalieri di diagnosi e cura quando non sia strettamente necessario.
I centri di salute mentale a modulo non ospedaliero devono avere una capacità ricettiva non superiore a quindici utenti e debbono altresì garantire l'assistenza sanitaria per l'intero arco della giornata, con personale multiprofessionale.
B. I centri di recupero, realizzati e gestiti dalle unità sanitarie locali a integrazione dell'assistenza psichiatrica, sono aperti almeno dodici ore al giorno come day hospital e svolgono anche compiti di riabilitazione.
L'unità sanitaria locale individua il poliambulatorio all'interno del quale opera il centro di recupero.
C. I centri residenziali sono strutture polivalenti quali case protette, case albergo e comunità alloggio.
I centri residenziali sono realizzati in favore di:
a) persone non autosufficienti (case protette e case albergo);
b) persone per le quali è avviato un processo di autosufficienza (comunità alloggio).

L'unità sanitaria locale garantisce in tali strutture la necessaria e continua assistenza sanitaria, anche attraverso apposite convenzioni.
Per le strutture territoriali di cui ai punti A, B e C, gli operatori integrano quelli del servizio psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura e dei poliambulatori e devono essere numericamente proporzionali agli utenti di ogni singola struttura territoriale.


Gli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici sono trasformati in centri riabilitativi assistenziali e sanitari (CRAS) a modulo non ospedaliero ed a carattere temporaneo.
Tali centri fanno parte integrante del servizio di salute mentale e garantiscono le prestazioni unicamente ed esclusivamente nei confronti delle persone ivi presenti alla data del 31 maggio 1980.
Entro il termine di validità del piano socio-sanitario regionale approvato con legge regionale 5 novembre 1982, n. 37, per le persone ancora presenti nei centri riabilitativi assistenziali e sanitari debbono essere avviate forme di assistenza alternativa extra ospedaliera in modo da operare il loro completo reinserimento, di norma nel territorio di provenienza.
Presso l'unità sanitaria locale sede di centro riabilitativo assistenziale e sanitario è istituita una commissione composta da un membro di ciascun comitato di gestione delle unità sanitarie locali comprese nel bacino di utenza del centro e dai responsabili dei rispettivi servizi di salute mentale, con il compito di formulare proposte atte ad agevolare il progressivo reinserimento territoriale delle persone accolte nei centri riabilitativi assistenziali e sanitari ed il processo di definitivo esaurimento delle funzioni degli stessi.
Gli operatori addetti alla tutela della salute mentale sono tenuti ad assicurare, per l'utenza di rispettiva competenza, interventi specifici finalizzati al reinserimento nel territorio. Tali interventi sono assicurati fino al graduale superamento dei centri riabilitativi assistenziali e sanitari.
L'USL nel cui territorio insiste il CRAS garantisce comunque tutti gli interventi generali e specialistici relativi all'assistenza sanitaria.


L'entità numerica di tutti gli operatori addetti alla tutela della salute mentale è fissata dal piano sanitario regionale.
Le assemblee delle USL determinano l'organico del personale addetto al servizio di salute mentale ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 1982, n. 37 e sulla base delle previsioni del piano socio - sanitario regionale.
I servizi di salute mentale per l'attuazione del proprio programma di attività e sulla base di esigenze assistenziali garantiscono la presenza continuativa di unità operative nell'arco delle 24 ore.
Ai sensi di quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 35 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, le unità sanitarie locali sono autorizzate a prescrivere, con provvedimento motivato, la prestazione del servizio a tempo pieno per gli operatori di cui al primo comma del presente articolo.
Al fine di assicurare una migliore organizzazione degli interventi le unità sanitarie locali si avvalgono, nelle forme e nei limiti previsti dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 47, dell'apporto delle associazioni di volontariato.
Al servizio di salute mentale a struttura dipartimentale è preposto uno specialista in psichiatria, in posizione apicale nel ruolo sanitario, che interviene di diritto ai lavori dell'ufficio di direzione della unità sanitaria locale, per le questioni concernenti il servizio, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.


L'equipe del servizio di salute mentale interviene, ove necessario, per favorire e sostenere i processi di inserimento lavorativo singolo o di tipo cooperativistico, i processi di aggregazione e socializzazione, nei centri di addestramento professionale e in tutte le forme di vita associativa idonee, in collaborazione con i comuni, fornendo in ognuno di questi casi le prestazioni specifiche.


La clinica psichiatrica, nell'ambito di quanto previsto dalle convenzioni con l'università di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 4 del D.M. 9 novembre 1982, assicura alle unità sanitarie locali il proprio apporto nel settore assistenziale secondo le modalità e con i limiti stabiliti dal piano sanitario regionale.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il comitato di gestione dell'USL n. 12 nomina il responsabile del servizio di salute mentale a struttura dipartimentale.


La Regione nell'ambito dei piani di formazione e di aggiornamento professionale garantisce una adeguata qualificazione del personale addetto ai servizi per la salute mentale.
Le unità sanitarie locali sono tenute a garantire la partecipazione degli operatori addetti alla tutela della salute mentale ai corsi di riqualificazione, aggiornamento professionale e/o formazione permanente.
Le unità sanitarie locali sono altresì tenute a promuovere ogni tipo di informazione allo scopo di sollecitare la più ampia partecipazione dei cittadini ed il loro coinvolgimento a qualsiasi livello, in riferimento alla legge regionale 5 novembre 1982, n. 37, per una sempre più corretta gestione della salute pubblica anche con riguardo alla salute mentale.


I programmi annuali e triennali delle unità sanitarie locali devono contenere disposizioni specifiche per l'attuazione delle finalità della presente legge, con l'indicazione delle risorse ad esse destinate.


Per l'esecuzione del programma di cui al precedente articolo 7 è autorizzata per gli anni 1985 e 1986 la spesa di lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'anno 1985.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste sono iscritte:
- per l'anno 1985, a carico del capitolo 4212205 da iscriversi nello stato di previsione della spesa per il detto anno "interventi nel settore della tutela mentale" con la dotazione di competenza e di cassa di lire 500 milioni;
- per l'anno 1986 a carico del capitolo corrispondente.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:
- per l'anno 1985 mediante riduzione per lire 500 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto al capitolo 4212204;
- per l'anno 1986 con le disponibilità del Fondo sanitario nazionale, conto capitale.