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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 12 maggio 1986, n. 19
Titolo:Regolamento 12 maggio 1986 n, 1986 n. 19 - "Modificazioni del regolamento regionale 20 luglio 1972, N. 1"
Pubblicazione:(B.U. 12 maggio 1986, n. 47 - bis)
Stato:Abrogata
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Economato - Tesoreria
Note:Abrogato implicitamente dall'art. 12, r.r. 15 ottobre 1996, n. 44, e dall'art. 20, r.r. 16 giugno 2003, n. 9, che hanno abrogato entrambi il r.r. 20 luglio 1972, n. 1..

Sommario





Il regolamento regionale 20 luglio 1972, n. 1 è così modificato:
Il primo e il secondo comma dell'articolo 15 sono sostituiti dai seguenti:
"Per le spese inerenti alle proprie attribuzioni, l'economo è autorizzato a provvedere aper forniture e lavori in economia entro il limite di spesa di L. 500.000, oneri fiscali esclusi.
Per forniture e lavori di importo superiore a L. 500.000 e fino a L. 3.000.000, oneri fiscali esclusi, l'economo può provvedervi su apposita autorizzazione scritta dell'assessore al bilancio e alle finanze".
Il primo e il secondo comma dell'articolo 16 sono sostituiti dai seguenti:
"L'economo è autorizzato a provvedere direttamente, sotto la propria responsabilità, a spese aventi carattere d'urgenza e di natura diversa da quella di cui al successivo articolo 34, sino al limite di spesa di L. 200.000, oneri fiscali esclusi.
Per le spese urgenti di importo superiore a L. 200.000 e fino a L. 1.500.000, oneri fiscali esclusi, l'economo può procedere all'ordinazione su apposita autorizzazione scritta dell'assessore al bilancio e alle finanze, sentita la ragioneria."
La lettera f) dell'articolo 34 è sostituita dalla presente:
"f) degli anticipi e rimborsi delle missioni debitamente autorizzate."