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Atto:LEGGE REGIONALE 24 marzo 1987, n. 14
Titolo:Modifiche e integrazione dell'articolo 10 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31.
Pubblicazione:(B.u.r. 26 marzo 1987, n. 33)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

L'ultimo comma dell'articolo 10 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31, è sostituito dai seguenti:
"Il Presidente e i membri delle commissioni giudicatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto durante il servizio attivo la qualifica richiesta nei punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo.
L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dell'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data del bando di concorso.
Possono essere nominati i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti, che possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza secondo le disposizioni del precedente comma, devono avere la stessa qualifica degli effettivi.
I supplenti intervengono alle sedute della commissione nella ipotesi in cui l'assenza o l'impedimento degli effettivi siano permanenti.
Le commissioni giudicatrici possono essere integrate con le stesse modalità di cui ai precedenti punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 500 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250.
Ai componenti ed ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici spettano i seguenti compensi lordi:
a) lire 600.000 per i concorsi a posti delle qualifiche funzionali dirigenziali;
b) lire 500.000 per i concorsi a posti della VI, VII e VIII qualifica funzionale;
c) L. 300.000 per i concorsi a posti delle altre qualifiche funzionali.
Quando i candidati presenti alla prima prova d'esame siano in numero superiore a 100, ma inferiore a 200, i compensi di cui al precedente comma sono integrati con un ulteriore assegno di lire 100.000; quando siano superiore a 200 ma inferiore a 300 l'assegno integrativo è di lire 200.000; quando superino comunque le 300 unità, l'assegno integrativo è di lire 300.000.
In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni, ovvero delle sottocommissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato dai precedenti commi, spetta al titolare e al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali hanno partecipato.
Ai componenti e ai segretari delle commissioni e delle sottocommissioni spetta il rimborso delle spese con le modalità e nella misura prevista dall'articolo 4 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20".


Art. 2

La presente legge si applica anche alle commissioni giudicatrici dei concorsi già banditi ed in corso di espletamento.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.