Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 11 giugno 1987, n. 29
Titolo:VII centenario della elezione di Girolamo Masci - Papa Niccolò IV.
Pubblicazione:(B.u.r. 11 giugno 1987, n. 60)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. La Regione Marche nella ricorrenza del VII centenario dell'elezione al soglio pontificio di Niccolò IV promuove un programma di iniziative rivolte ad approfondire e divulgare la conoscenza e l'opera.

Art. 2

1. E' costituito il comitato regionale per le celebrazioni del VII centenario dell'elezione del papa Niccolò IV allo scopo di attuare le finalità di cui alla presente legge.
2. Il comitato è composto:
a) dal vescovo della diocesi di Ascoli Piceno;
b) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;
c) dai ministri generali dell'ordine francescano;
d) dal rettore dell'università di Macerata;
e) dal coordinatore del servizio beni culturali della Regione Marche;
f) dal soprintendente agli archivi della regione Marche;
g) dal direttore dell'archivio di stato di Ascoli Piceno;
h) da tre consiglieri regionali eletti dal consiglio regionale;
i) dal direttore della pinacoteca Santa Casa di Loreto;
l) dal sindaco del comune di Ascoli Piceno.

3. Il presidente della giunta regionale, entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, alla costituzione del comitato.

Art. 3

1. Il comitato promuove:
a) ricerche e convegni, sulla vita e sull'opera di papa Niccolò IV, nonchè la stampa di testi e pubblicazioni degli atti;
b) mostre didattiche itineranti nella regione Marche;
c) ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità previste nella presente legge.


Art. 4

1. Il comune di Ascoli Piceno è delegato al coordinamento e alla gestione delle celebrazioni del VII centenario dell'elezione di Niccolò IV, in collegamento con un istituendo comitato cittadino largamente rappresentativo delle diverse realtà culturali e comprendente almeno due medievalisti di chiara fama.

Art. 5

1. Per la concessione, al comitato di cui all'articolo 2, di contributi nelle spese occorrenti per lo svolgimento delle iniziative previste dall'articolo 3. è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1987/89, a carico del capitolo 5100101 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio di funzioni normali", all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento denominato "Interventi in occasione di celebrazioni di particolare rilevanza culturale" - partita n. 20, dell'elenco n. 1.
2. Le somme occorrenti per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 saranno iscritte a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 con la denominazione "Contributo al comitato regionale per le celebrazioni del VII centenario dell'elezione di papa Niccolò IV".