Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1987, n. 35
Titolo:Provvedimenti straordinari per favorire nuove iniziative imprenditoriali in particolare giovanili e femminili.
Pubblicazione:(B.u.r. 8 ottobre 1987, n. 104)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 9, l.r. 9 settembre 1993, n. 22.

Sommario




Art. 1

1. La Regione promuove la costituzione ex novo o il rafforzamento di attività imprenditoriali autonome, nonchè di cooperative e società, composte per almeno il 60% da giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, al fine di favorire la loro occupazione.
2. Il limite superiore di età è elevato a 35 anni per:
a) i lavoratori espulsi a seguito di processi di ristrutturazione aziendale;
b) i laureati;
c) i portatori di handicap con invalidità superiore al 40%;
d) le donne; il limite è ulteriormente elevato ad anni 40 per quelle aventi figli.

3. Nelle società le quote di partecipazione o le azioni devono spettare in maggioranza ai soci di età compresa tra i 18 e i 29 anni o nelle condizioni di cui al comma 2.

Art. 2

1. La Regione concede agevolazioni alle società e cooperative di cui all'articolo 1 aventi sede legale nel territorio regionale e con la maggioranza dei soci residenti da almeno un anno nel territorio regionale, per la realizzazione di progetti inerenti la produzione di beni e servizi con priorità per quelli destinati al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo del terziario qualificato e alla creazione di forme stabili di occupazione giovanile, nei limiti delle materie di competenza regionale.
2. Priorità è riconosciuta ai progetti nei quali la componente femminile è pari o superiore al cinquanta per cento degli associati, nonchè ai progetti nei quali sono previste anche attività per formazione e/o riqualificazione dei giovani connesse con i progetti medesimi.
3. I soggetti occupati nei progetti finanziati con la presente legge devono ricadere per i due terzi nei limiti di età indicati al precedente articolo 1.
4. Le cooperative devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole, di cui all'articolo 26 dello stesso decreto, che devono essere osservate in fatto.
5. Le società devono essere costituite e registrate secondo le norme vigenti.

Art. 3

1. Sono ammessi a contributo, limitatamente a quanto previsto dalla lettera a) del seguente articolo 6, progetti presentati da lavoratori autonomi nei settori produttivi ricadenti in aree di competenza regionale.
Per accedere ai contributi i lavoratori autonomi devono avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, salve le elevazioni di cui al comma 2 del precedente articolo 1.

2. La Regione per tali interventi riserva una quota non superiore al 10% del finanziamento annuale.
3. Priorità è riconosciuta, a parità di condizioni, ai progetti presentati da lavoratrici autonome.

Art. 4

1. Sono ammessi a finanziamento i progetti presentati da società e cooperative già costituite con le caratteristiche di cui agli articoli precedenti che promuovano occupazione aggiuntiva di giovani.

Art. 5

1. I progetti di cui ai precedenti articoli devono contenere in dettaglio:
a) gli obiettivi produttivi e occupazionali;
b) la durata del progetto;
c) i mezzi materiali utilizzabili;
d) l'elenco nominativo degli associati che attuano il progetto ed il grado di qualificazione professionale da essi posseduto;
e) le spese presunte d'impianto e per le attrezzature;
f) le spese di gestione per un triennio;
g) l'eventuale godimento di altri benefici connessi sulla base di altre leggi statali o regionali.

2. Nella fase di progettazione e di avviamento delle attività i beneficiari della presente legge possono chiedere l'assistenza da parte degli enti strumentali della Regione e/o enti e organismi appositamente convenzionati con la Regione.
3. Per l'attività prevista dal comma precedente alle associazioni giovanili a carattere regionale appositamente convenzionate sono erogati contributi pari alle spese documentate.

Art. 6

1. Le agevolazioni possono consistere in:
a) contributi in conto capitale per le spese di impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 40% delle spese riconosciute ammissibili, ivi comprese quelle di progettazione, di studi di fattibilità e di analisi di mercato fino ad un limite massimo di 80 milioni, i predetti limiti del 40% e di 80 milioni sono elevati al 60% ed a 120 milioni per le cooperative;
b) contributi per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 50% delle spese per il primo anno, del 30% per il secondo del 20% per il terzo, e comunque non superiori ai 50 milioni annui, escluse le spese per la retribuzione del personale dipendente e fatto salvo quanto previsto al comma 4 del successivo articolo 7. Il predetto limite del 50% è elevato al 60% per le cooperative.

2. Le agevolazioni di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie concesse per le stesse finalità.
3. I contributi per le spese di gestione, limitatamente al primo anno, possono essere parzialmente anticipati, previa acquisizione di documentazione idonea.

Art. 7

1. Ai fini della convessione delle agevolazioni, i soggetti interessati devono presentare domanda alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, corredata dai relativi progetti; per l'anno in corso il termine è fissato a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Alla valutazione tecnico-finanziaria dei progetti provvede, entro i successivi sessanta giorni, un apposito nucleo di valutazione, da costituirsi presso il servizio programmazione della Regione, formato: dal dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro, che lo presiede; dal dirigente del servizio pluridisciplinare politiche dello sviluppo industriale, mercato del lavoro e formazione professionale e da tre esperti nominati dal consiglio regionale, scelti in base a documentati requisiti di esperienza e professionalità.
3. Il nucleo esprime parere motivato sui progetti ammessi in base agli effetti occupazionali previsti in relazione alle dimensioni dell'investimento e in base alla validità economica dell'iniziativa.
4. Le province, i comuni e le comunità montane possono concorrere al finanziamento dei progetti contribuendo alle spese di gestione con una quota di almeno il 10% per il primo anno e del 5% per il secondo e per il terzo. Il contributo dovrà esser calcolato sulla base della documentazione relativa al progetto ammesso al finanziamento e sarà erogato direttamente ai soggetti beneficiari. In questo caso agli enti contribuenti spetta il controllo sulla corretta esecuzione dei progetti. Essi propongono alla giunta regionale la revoca immediata del finanziamento dei progetti, per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali le agevolazioni sono state concesse, accertato anche mediante ispezioni e verifiche disposte dagli enti stessi presso i soggetti beneficiari ricadenti nel proprio territorio.

Art. 8

1. I beneficiari degli interventi devono presentare semestralmente una documentazione sull'utilizzo dei contributi assegnati e sullo stato delle attività intraprese.
2. La giunta regionale può effettuare ispezioni dirette ed accertare lo stato delle iniziative intraprese, disponendo, eventualmente avvalendosi del nucleo di valutazione di cui al precedente articolo 5, la cessazione o la revoca dei benefici in caso di gravi inadempienze o quando risulti impossibile l'attuazione dei progetti finanziati.
3. La giunta regionale dispone uno schedario dei soggetti beneficiari dei contributi e presenta annualmente al consiglio una relazione sui risultati conseguiti con l'attuazione della presente legge.

Art. 9

1. Per l'attuazione della presente legge, sono autorizzate le seguenti spese:
a) per l'anno 1987:
1) per la concessione, alle associazioni giovanili a carattere regionale, appositamente convenzionate, dei contributi previsti dall'articolo 5, comma 3, lire 100 milioni;
2) per la concessione dei contributi in capitale previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), lire 4.500 milioni;
3) per la concessione dei contributi di durata triennale previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera b), lire 1.400 milioni;
b) per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, entro il limite massimo di lire 6.000 milioni annui.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 6.000 milioni, relativo all'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito stanziamento di cui alla partita n. 9 dell'elenco n. 1;
b) per gli oneri di lire 6.000 milioni, relativi a ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, per il triennio 1987/ 1989, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando l'analogo accantonamento di cui alla partita n. 9 dell'elenco n. 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1987, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con le sottoindicate denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
1) capitolo 3211105 "Contributi alle associazioni giovanili all'uopo convenzionate, nelle spese sostenute per l'assistenza prestata, nella fase di progettazione e di avviamento, ai soggetti attuatori di progetti diretti a promuovere nuove iniziative imprenditoriali giovanili e femminili", lire 100 milioni;
2) capitolo 3211201 "Contributi in capitale ai soggetti attuatori di progetti diretti a promuovere nuove iniziative imprenditoriali giovanili e femminili, nelle opere di impianto, ivi comprese quelle di progettazxione, studi di fattibilità e analisi di mercato, nonchè per le attrezzature", lire 4.500 milioni;
3) capitolo 3211106 "Contributi triennali ai soggetti attuatori di progetti diretti a promuovere nuove iniziative imprenditoriali giovanili e femminili, nelle spese di gestione, escluse le spese per il personale dipendente", lire 1.400 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987, sono ridotti di lire 6.000 milioni.