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Atto:LEGGE REGIONALE 2 maggio 1989, n. 8
Titolo:Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 maggio 1989, n. 48)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Strutture ricettive
Note:Abrogata dall'art. 27, l.r. 12 agosto 1994, n. 31, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 della predetta l.r. 31/1994.

Sommario


Capo I Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità)
Capo II Case per ferie e ostelli per la gioventù
Art. 2 (Definizione e caratteristiche)
Art. 3 (Requisiti tecnici e igienico - sanitari)
Art. 4 (Autorizzazione)
Art. 5 (Uso occasionale di immobili a fini ricettivi)
Capo III Rifugi alpini e rifugi escursionistici
Art. 6 (Definizione e caratteristiche)
Art. 7 (Requisiti tecnici e igienico - sanitari)
Art. 8 (Bivacchi fissi)
Art. 9 (Autorizzazione)
Capo IV Alloggi agroturistici
Art. 10 (Norme di rinvio)
Capo V Esercizi di affittacamere
Art. 11 (Definizione e caratteristiche)
Art. 12 (Requisiti tecnici e igienico - sanitari)
Art. 13 (Dichiarazione)
Capo VI Case e appartamenti per vacanze
Art. 14 (Definizione e caratteristiche)
Art. 15 (Requisiti tecnici e igienico - sanitari)
Art. 16 (Autorizzazione)
Capo VII Norme comuni
Art. 17 (Accertamento dei requisiti)
Art. 18 (Rinnovo delle autorizzazioni e delle dichiarazioni)
Art. 19 (Diffida, sospensione, revoca e cessazione delle autorizzazioni e delle dichiarazioni)
Art. 20 (Comunicazione dei provvedimenti)
Art. 21 (Denuncia e pubblicità dei prezzi)
Art. 22 (Vigilanza e controllo)
Art. 23 (Classificazione e comparazione a fini tributari)
Art. 24 (Osservanza di norme statali e regionali)
Art. 25 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 26 (Sanzioni)
Art. 27 (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)
Allegati

Capo I
Disposizioni generali



1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalla L.R. 5 dicembre 1984, n. 40 e in particolare:
a) case per ferie e ostelli per la gioventù;
b) rifugi alpini e rifugi escursionistici;
c) alloggi agroturistici;
d) esercizi di affittacamere;
e) case e appartamenti per vacanze.

Capo II
Case per ferie e ostelli per la gioventù



1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
2. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati i dipendenti di altri enti o aziende e i loro familiari, nonchè gli assistiti da altri enti mediante apposita convenzione.
3. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani.
4. I complessi ricettivi possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 4.
5. Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentono di perseguire le finalità di cui al comma 1.
6. La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi gestiti senza scopo di lucro per le finalità di cui al comma 1 e che, in relazione alla particolare funzione che svolgono, vengono denominati centri di vacanza per minori, colonie, pensionati universitari, case della giovane, foresterie, case per esercizi spirituali e simili.
7. Non rientrano nelle strutture ricettive di cui ai precedenti commi quelle destinate all'assistenza alle persone anziane.


1. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
2. In ogni caso devono avere:
a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto mq. 12 per le camere a due letti con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più; altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio con un minimo di m. 2,40 per i comuni montani di sopra dei 700 metri sul livello del mare e di m. 2,70 per le altre zone.
Per gli immobili esistenti, ove manchi la necessaria superficie è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura pari a quella derivante dal rapporto tra le superfici e le altezze sopra indicate.
Per le camere ricavate in sottotetto abitabili delimitate, anche parzialmente, dalla falda del tetto avente un'inclinazione minima del 35% è consentita un'altezza media ponderata di m. 2,20 per gli immobili siti in comuni montani e di m. 2,50 per gli altri, fermo restando il rispetto delle superfici minime.
Qualora il tipo di utenza della struttura lo consenta, a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare superfici e cubature delle camere; per il rispetto degli altri rapporti si computano invece i posti letto effettivi;
b) 1 wc ogni 10 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 12 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
c) arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
d) locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq. 0,50 per ogni posto letto effettivo;
e) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;
f) impianti elettrici conformi alle norme Enpi - CEE;
g) cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed i materiali indicati dall'autorità sanitaria, che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensione ed utenza dei complessi, l'allestimento di un locale per infermeria;
h) telefono di norma ad uso degli ospiti, salvo che il comune non accerti l'impossibilità o la non convenienza oggettiva dell'installazione.

3. Le camere ed i servizi possono essere divisi per sesso.
4. Per quanto non specificatamente previsto dalle presenti disposizioni, si applicano alle case per ferie ed agli ostelli per la gioventù le prescrizioni sanitarie previste per le aziende alberghiere dal R.D. 24 maggio 1925, n. 1102 e successive modificazioni.


1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù è subordinata ad autorizzazione che viene rilasciata, previa comunicazione al prefetto, dal comune ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e mediante stipula di apposita convenzione che individua e regola:
a) il titolare e l'eventuale gestore;
b) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
c) il tipo di servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;
d) le tariffe e le modalità di determinazione delle stesse;
e) la durata minima e massima della permanenza degli ospiti;
f) il numero dei posti letto negli ostelli della gioventù da riservare per giovani in transito;
g) la formulazione del regolamento interno per l'uso della struttura;
h) i criteri di gestione, atti in ogni caso a garantire l'uso delle strutture e la calmierazione dei prezzi in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso ricettivo, da riscontrarsi anche mediante la presentazione di statuti e bilanci;
i) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi degli ostelli per la gioventù in periodi in cui non sono occupati dall'utenza giovanile;
l) i periodi di apertura.

2. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate ed alle altre persone che possano utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti stabiliti dalla convenzione stipulata con il comune.


1. L'uso occasionale e per periodi non superiori ai sessanta giorni, da parte dei soggetti e per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva è consentito, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previo nulla osta del comune.
2. Il comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza di sufficienti requisiti igienico - sanitatiri e di sicurezza in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività .
Capo III
Rifugi alpini e rifugi escursionistici



1. Sono rifugi alpini le strutture idonee a offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna raggiungibili esclusivamente attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene e ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni.
2. Sono rifugi escursionistici o rifugi - albergo le struttre idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a m. 700 servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati.
3. I rifugi alpini ed escursionistici di enti pubblici sono gestiti direttamente mediante apposito incarico o tramite appalto a gestore, previa stipula di apposita convenzione, approvata dal comune che garantisca le finalità d'uso.
4. Sono altresì assoggettate alla normativa dei rfugi escursionistici le strutture ricettive riservate a coloro che a piedi percorrono itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, anche se poste ad altitudine inferiore a m. 700.


1. I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero e il pernottamento degli ospiti, nonchè i requisiti igienico - sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
2. In particolare i rifugi devono disporre di:
a) servizio di cucina o attrezzature per cucina comune;
b) spazio attrezzato per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato per il pernottamento;
d) alloggiamento riservato per il gestore, qualora trattasi di rifugio custodito;
e) attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde, ecc.);
f) servizio periodico, almeno settimanale, di trasporto a valle presso discariche autorizzate dei rifiuti solidi non organici prodotti.

3. Qualora via sia la possibilità, i servizi di cui al comma 2, lettere a), b), c), ed e) devono essere collocati in locali separati e il rifugio deve essere dotato di un locale di fortuna sempre aperto, nonchè di servizi igienico - sanitari.
4. I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico - sanitari previsti per le case per ferie, con le seguenti eccezioni:
a) non è obbligatorio il telefono;
b) non è obbligatorio il locale di soggiorno, essendo sufficiente che la struttura sia dotata semplicemente di un locale comune, utilizzabile anche per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande.



1. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzatura per il riparo degli alpinisti.
2. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso deve darne comunicazione al comune competente per territorio.


1. L'esercizio dell'attività nei rifugi alpini o rifugi escursionistici è subordinato ad autorizzazione da rilasciarsi dal comune.
2. La domanda di autorizzazione, in particolare, indica: altitudine della località, tipo di costruzione, vie d'accesso, capacità ricettiva, periodi di apertura, tariffe per il vitto e il pernottamento.
3. Alla domanda sono allegati un progetto contenente prospetto esterno, planimetrie e sezione e una relazione tecnico - descrittiva del fabbricato.
4. Qualora trattasi di rifugi custoditi, il proprietario del rifugio nella domanda di autorizzazione indica il nominativo dell'incaricato o del gestore che sottoscrive la domanda per accettazione.
5. Il comune mediante certificazione dell'USL competente per territorio, accerta che le persone di cui al comma 4 siano di sana e robusta costituzione fisica e buona condotta morale e civile. Il comune accerta altresì, mediante attestazione del corpo nazionale del soccroso alpino, che tali persone abbiano conoscenza della zona, delle vie d'accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini, e delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso.
6. Si prescinde dall'accertamento di cui al comma 5 qualora il custode proposto sia titolare di licenza per l'esercizio del mestiere di guida alpina o portatore alpino.
Capo IV
Alloggi agroturistici



1. La determinazione e la definizione delle caratteristiche degli alloggi gli agroturistici, gli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività e i requisiti tecnici e igienico - sanitari sono regolamentati dalla L.R. 6 giugno 1987, n. 25.
Capo V
Esercizi di affittacamere



1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di 6 camere per clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.
3. Gli affittacamere assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

4. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione, qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.


1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti tecnici e igienico - sanitari previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
3. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico - sanitario, completo di wc con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
4. Per le camere da letto, l'arredamento minimo è costituito da un letto e una sedia o sgabello per persona, oltrechè da un armadio e cestino rifiuti.


1. Fermo restando il disposto dell'articolo 108 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, l'esercizio dell'attività di affittacamere è subordinato alla preventiva dichiarazione al comune che prende atto della dichiarazione stessa, provvedendo all'iscrizione in apposito elenco.
2. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 11 la presa d'atto deve essere annotata in calce alla licenza d'esercizio di ristorante.
3. La dichiarazione deve indicare:
a) generalità del dichiarante;
b) numero e ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
c) numero dei posti letto;
d) servizi igienici a disposizione degli ospiti;
e) servizi accessori offerti;
f) periodi di esercizio dell'attività;
g) prezzi massimi che si intendono praticare per ogni servizio o prestazione.

Capo VI
Case e appartamenti per vacanze



1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:
a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;
c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
d) assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;
e) recapito e ricevimento ospiti.

3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati propri delle aziende alberghiere.
4. L'uso della denominazione "residence" o "residenza turistica" è consentito esclusivamente nel caso di gestione di unità abitative poste in stabili a corpo unico o a più corpi.
5. Si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non oaccasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro, affari, studio e altri simili.
6. L'utilizzo di case e appartamenti secondo le modalità previste dal presente capo non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.


1. Le case e appartamenti gestiti per la cessione in uso ai turisti devono possedere i requisiti tecnici e igienico - sanitari previsti dalle norme statali in materia di edilizia residenziale e dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
2. Nelle singole unità abitative possono essere istallati apparecchi telefonici, radiotelevisivi e di filodiffusione.


1. La gestione di case e appartamenti per vacanze è subordinata ad autorizzazione che viene rilasciata, previa comunicazione al prefetto, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, del comune in cui si svolge l'attività.
2. L'autorizzazione indica:
a) generalità o denominazione del richiedente;
b) generalità del rappresentante legale nella gestione, qualora il richiedente intenda avvalersene;
c) periodi di esercizio dell'attività;
e) ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti che vengono gestiti.

3. Il titolare dell'autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è inoltre tenuto a comunicare preventivamente al comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione. Di tali variazioni deve essere fatta annotazione nell'atto di autorizzazione.
4. I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro di cui all'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Capo VII
Norme comuni



1. Il comune provvede al rilascio dell'autorizzazione o alla presa d'atto della dichiarazione per le attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che sussistono i requisiti strutturali, nonchè i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali gestori, previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.
2. L'accertamento dei requisiti strutturali è effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella domanda o dichiarazione, anche previa richiesta di ulteriori documenti, o tramite l'effettuazione di sopralluoghi.


1. L'autorizzazione, anche per i complessi ricettivi che svolgono attività stagionale, viene rinnovata annualmente, su domanda, mediante vidimazione dell'atto originale, previo pagamento della tassa di concessione e delle tasse dovute a qualsiasi altro titolo.
2. Lo stesso procedimento è adottato per le attività soggette a dichiarazione.


1. L'autorizzazione ad esercitare le attività ricettive di cui alla presente legge è revocata dal comune qualora venga meno uno dei requisiti previsti per il rilascio.
2. Nei casi di violazione delle condizioni previste nell'autorizzazione il comune procede alla sospensione temporanea, previa diffida, dell'autorizzazione per un periodo da 5 a 30 giorni.
3. L'autorizzazione è altresì sospesa, annullata o revocata nei casi previsti dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. L'autorizzazione è revocata anche in caso di recidiva.
4. Analogamente a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il comune procede a sospendere, previa diffida, e a vietare definitivamente le attività soggette a dichiarazione.
5. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attiità, deve darne preventivo avviso al comune.
6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili con atto del comune, per gravi motivi, per altri tre mesi: decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.


1. Il comune dà immediata comunicazione alla Regione del rilascio delle autorizzazioni e delle prese d'atto delle dichiarazioni, nonchè delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni di cui all'articolo 19.
2. Il comune annualmente trasmette alla Regione elenchi aggiornati delle strutture ricettive in attività.


1. Ai prezzi praticati dai titolari o gestori di case e appartamenti per vacanze si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per le aziende alberghiere; tali prezzi sono comunicati al competente comitato provinciale prezzi tramite il comune entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.
2. I prezzi praticati dalle altre strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sono comunicati al comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima dell'apertura della struttura, nel caso di apertura stagionale. Il comune, per motivate ragioni, può chiedere la riduzione dei prezzi denunciati.
3. La mancata comunicazione dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.
4. Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nel locale di ricevimento degli ospiti e in ciascuna camera o unità abitativa.


1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune.
2. La Regione può esercitare controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.


1. Gli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere o per la gestione di case e appartamenti per vacanze sono classificati dal comune, ai fini della comparazione alle categorie previste dal R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926, in quattro categorie sulla base della tabella di classificazione allegata alla presente legge.
2. Le strutture destinate all'attività di affittacamere o all'esercizio di case e appartamenti per vacanze sono classificate dal sindaco del comune al momento della presa d'atto, ovvero del rilascio dell'autorizzazione.
3. Le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e gli alloggi agroturistici sono classificati fra gli alloggi di IV categoria.


1. E' fatta salva l'osservanza della altre norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, e in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi e infortuni, la tutela igienico - sanitaria e l'uso e la tutela del suolo.


1. Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini, gli esercizi di affittacamere e le case e appartamenti per vacanze gia operanti devono conformarsi ai requisiti della presente legge, per poter continuare l'attività.
2. In tale periodo possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio, semprechè sussistano i requisiti previsti dalla legislazione precedente. Tali autorizzazioni vengono comunque a scadenza nel termine di cui al comma 1.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i titolari delle strutture di cui agli articoli 11 e 14, devono provvedere agli adempimenti amministrativi per essi rispettivamente previsti. I comuni provvedono ai sensi degli articoli 13 e 16, semprechè sussistano i requisiti disposti dalla legislazione precedente.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di aver vigore nella regione Marche le disposizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1111 "Disciplina degli affittacamere", del D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918 "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini", e della legge 21 marzo 1958, n. 326 " Disciplina dei complessi complementari a carattere turistico sociale".


1. Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione, ove richiesta o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 25, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.
2. Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge senza la prescritta dichiarazione, ove richiesta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 500.000 a L. 1.500.000.
3. La violazione delle disposizioni dell'articolo 5 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 300.000 a L. 900.000.
4. L'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000.
5. L'applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta, fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia di prezzi, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 150.000 a L. 450.000.
6. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 200.000 a L. 600.000.
7. In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi si può procedere alla sospensione dell'attività ed alla revoca dell'autorizzazione.


1. All'accertamento delle violazioni e alla irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge procedono i comuni territorialmente competenti ai sensi della L.R. 5 luglio 1983, n. 16.

Allegati

Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere e case e appartamenti per vacanze ai fini della comparazione alle categorie previste dal R.D. 24 novembre 1938, n. 1926 (i parametri cui si fa riferimento sono quelli fissati dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 sull'equo canone)

1) CONSERVAZIONE:

normale coefficiente 1.00;

mediocre coefficiente 0.80;

scadente coefficiente 0.60.

2) UBICAZIONE (Nota: l'ubicazione può intendersi riferita alle attrattive turistiche della località ) centro storico o centrale coefficiente 1.30;

semiperiferica coefficiente 1.20;

periferica coefficiente 1.00;

agricola coefficiente 0.85.

3) LIVELLO: piano attico coefficiente 1.20;

piani intermedi coefficiente 1.00;

piano terreno coefficiente 0.90;

piano seminterrato coefficiente 0.80.

4) TIPOLOGIA DEL FABBRICATO: A/1 coefficiente 2.00;

A/2 coefficiente 1.25;

A/3 coefficiente 1.05;

A/4 coefficiente 0.80;

A/5 coefficiente 0.50;

A/6 coefficiente 0.70;

A/7 coefficiente 1.40.

Dal prodotto dei coefficienti di cui sopra risultano i seguenti coefficienti minimi per le singole categorie:

I categoria superiore o uguale a 1.82

II categoria superiore o uguale a 1.50

III categoria superiore o uguale a 0.756

IV categoria superiore o uguale a 0.384