Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 03 luglio 1989, n. 13
Titolo:Modifica della L.R. 30.12.1974, n. 53 «Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali».
Pubblicazione:( B.U. 06 luglio 1989, n. 73 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Beni culturali
Note:Abrogata dall'art. 26, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.
Ai sensi dell'art. 25, l.r. 4/2010, fino alla data di esecutività del piano di cui all'art. 7 della medesima l.r. 4/2010, continuano ad applicarsi la presente legge e i relativi provvedimenti attuativi.

Sommario




Art. 1

1. Le lettere f) e g) del primo comma dell'articolo 7 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53 sono così sostituite:
" f) da 4 esperti designati dalle università e da 2 esperti designati dalle accademie di belle arti della Regione fra i propri docenti".
" g) dal soprintendente archivistico per le Marche o suo delegato".


Art. 2

1. L'ultimo comma dell'articolo 12 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53 è sostituito dai seguenti:
"Le richieste di contributo, corredate del preventivo di spesa, debbono essere presentate al presidente della Regione entro il 31 ottobre di ogni anno.
La giunta regionale, entro il 28 febbraio dell'anno scucessivo predispone il piano di riparto dei contributi, sentita la consulta regionale per i beni e le attività culturali.
Il piano di riparto è approvato dal consiglio regionale entro il 31 maggio successivo. Il servizio beni e attività culturali cura gli adempimenti di cui al presente articolo di concerto con il centro regionale per i beni culturali".

2. Per l'anno 1990 il termine per la presentazione delle domande resta fissato al 31 gennaio 1990, ed il piano di riparto verrà approvato dal consiglio regionale entro il 30 giugno successivo.

Art. 3

1. L'articolo 14 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53 è abrogato.