Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1989, n. 24
Titolo:Rifinanziamento di interventi in materia di proprietà diretto coltivatrice e miglioramenti fondiari e modifica della L.R. 30 aprile 1985, n. 20.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 novembre 1989, n. 121)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario





1. Al fine di continuare l'attuazione degli interventi previsti al Titolo III della L.R. 29 dicembre 1984, n. 42 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno ventennali:
a) lire 800 milioni, decorrente dall'anno 1989 e termine nell'anno 2008;
b) lire 800 milioni, decorrente dall'anno 1990 e termine nell'anno 2009;
comportanti una spesa complessiva di lire 32.000 milioni.



1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 800 milioni, relativo all'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5100203 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita n. 1 dell'elenco n. 5;
b) per gli oneri di lire 1.600 milioni, relativi a ciascuno degli anni dal 1990 al 1993 e di lire 800 milioni.
relativo all'anno 1984, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100203, all'uopo utilizzando quota parte dell'analogo accantonamento di cui alla partita n. 1 dell'elenco n. 5;
c) gli oneri di lire 800 milioni per l'anno 1994, di lire 1.600 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003 e di lire 800 milioni per l'anno 2004 faranno carico al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, ultimo periodo della legge 752/1986.
d) per gli oneri di lire 800 milioni per l'anno 2004, di lire 1.600 milioni per ciascuno degli anni dal 2005 al 2008 e di lire 800 milioni per l'anno 2009, mediante impiego di una quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le somme occorrenti per il pagamento del concorso sugli interessi dei mutui sono iscritte:
a) per l'anno 1989, a carico del capitolo 3122225 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con la denominazione "Concorso sugli interessi dei mutui contratti per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice" con lo stanziamento di competenza di lire 800 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100203 sono ridotti di lire 800 milioni.


1. Per le operazioni di credito agrario riguardanti le opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3, primo comma, lettera e) della legge 5 luglio 1928, n. 1760 è autorizzato un limite di impegno di lire 400 milioni della durata massima di quindici anni, con inizio dell'anno 1989 e termine nell'anno 2003, comportante la spesa complessiva di lire 6.000 milioni.


1. Possono beneficiare dell'aiuto previsto dall'articolo 3 i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, con priorità alle giovani coppie e agli imprenditori agricoli di età inferiore o pari a 40 anni alla data di presentazione della domanda, per le seguenti finalità:
a) ampliamento, riattamento o costruzione di fabbricati rurali ad uso abitazione a condizione che nella famiglia coltivatrice sia presente almeno una ULU a tempo pieno e che l'azienda posseduta consenta almeno un reddito da lavoro pari al 65% del reddito di riferimento di cui al regolamento CEE 12 marzo 1985, n. 797;
b) costruzione, ampliamento o riattamento di fabbricati aziendali e strutture adibite ad allevamenti, ove si tratti di investimenti in aziende che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 2 e 6 del regolamento CEE 797/85, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 8 dello stesso regolamento.

2. Decade dal beneficio chi non presenta, entro tre anni dalla data di concessione del beneficio stesso, richiesta di abilitabilità o di agibilità dell'opera finanziata.


1. Per le operazioni di credito agrario si applicano le modalità della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il tasso di interesse minimo sui mutui contratti per gli interventi di miglioramento fondiario da porsi a carico dei beneficiari, è quello stabilito con D.P.C.M. 29 novembre 1985, ai sensi dell'articolo 109, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.


1. In alternativa al concorso negli interessi per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso abitazione può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, e comunque fino ad una spesa massima di lire 90 milioni.
2. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati aziendali e strutture adibite ad allevamenti il contributo di cui al comma 1 può essere concesso nei limiti stabiliti dagli articoli 4 e 8 del regolamento CEE 797/85, fino alla disponibilità di lire 50 milioni.
3. Per la concessione del contributo di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 2.000 milioni.


1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 400 milioni, relativo all'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5100203 dello stato di previsione di detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita n. 1 dell'elenco n. 5;
b) per l'onere di lire 400 milioni, relativo a ciascuno degli anni dal 1990 al 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100203 all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita n. 1 dell'elenco n. 5;
c) gli oneri di lire 400 milioni relativi a ciascuno degli anni dal 1994 al 2003 faranno carico al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 752/1986.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di opere di cui all'articolo 6, comma 2, si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 4 dell'elenco n. 3.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative ai benefici previsti dagli articoli 3 e 6 sono iscritte, rispettivamente:
a) per l'anno 1989, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con le controindicate denominazioni e stanziamenti di competenza:
- capitolo 2214208 "Concorso sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, secondo le modalità della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni" lire 400 milioni;
- capitolo 2214209 "Contributo in capitale nella misura massima del 30% della spesa riconosciuta ammissibile, in favore dei proprietari ed affittuari, per la costruzione, ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso abitazione" lire 2.000 milioni.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 e del capitolo 5100203 sono ridotti, rispettivamente di lire 2.000 milioni e di lire 400 milioni.


1. Le associazioni degli allevatori e i consorzi fitosanitari riconosciuti dalla Regione, per le finalità di cui all'articolo 5 della LR 30 aprile 1985, n. 20 possono richiedere il finanziamento di specifici progetti secondo le procedure di cui all'articolo 7 della stessa legge.
2. L'articolo 11 della L.R. 30 aprile 1985, n. 20 e l'articolo 24 della L.R. 23 dicembre 1986, n. 28 sono abrogati.
3. Il secondo comma dell'articolo 8 della L.R. 30 aprile 1985, n. 20 è così modificato:
"Il contributo regionale per ciascuna unità tecnica impiegata è pari a 20 mila ecu per anno e comunque l'ammontare di detto contributo non può superare il 90% della spesa complessiva del progetto".




1. Al fine di continuare la diffusione del servizio telefonico nelle zone agricole prevista dall'articolo 2 della L.R. 9 marzo 1981, n. 5 è autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 500 milioni per la concessione di contributi ai coltivatori che abbiano presentato domanda entro la data di entrata in vigore della presente legge.


1. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo precedente, pari a 500 milioni, si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 5 dell'elenco n. 3.
2. Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri di cui al precedente comma sono iscritte in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2224203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989.