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Atto:LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1989, n. 31
Titolo:Modificazioni alla L.R. 7 aprile 1988, n. 10 "Organizzazione Turistica Regionale".
Pubblicazione:(B.u.r. 31 dicembre 1989, n. 143)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 19 novembre 1990, n. 53.

Sommario




Art. 1

1. L'articolo 10 della L.R. 7 aprile 1988, n. 10 è sostituito dal seguente:
"1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda di promozione turistica, nella prima seduta e comunque prima di ogni altro atto, procede, in primo luogo, alla elezione del presidente da scegliersi tra i suoi componenti, e quindi alla elezione del comitato esecutivo.

2. La riunione di cui al comma precedente è convocata dal presidente in carica ed è presieduta dal consigliere più anziano di età .
3. Per l'elezione del presidente è necessaria, nelle prime due votazioni, la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica. Nelle votazioni successive è sufficiente la maggioranza semplice.
4. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione e continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo presidente.
5. E' fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 5, in sede di prima applicazione della presente legge.